Corte costituzionale

Sentenza n. 1008/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/11/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto e

ottavo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 "Riforma del

sistema previdenziale forense" promosso con ordinanza emessa il 10

novembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente

tra Soldani Benzi Paolo e la Cassa Nazionale di Previdenza degli

Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 105 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Soldani Benzi Paolo e della

Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati e Procuratori nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Pier Luigi Santoro, Alberto Di Mauro e Paolo

Soldani per Soldani Paolo, l'avv. Annibale Marini per la Cassa

Nazionale di Previdenza degli Avvocati e Procuratori e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio civile promosso dall'avvocato Paolo

Soldani Benzi contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a

favore degli Avvocati e Procuratori, il Pretore di Firenze, in

qualità di giudice del lavoro, ha sollevato due questioni di

legittimità costituzionale in ordine all'art. 2, ottavo comma, e

all'art. 2, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, per

contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.

1. - La prima delle norme impugnate prevede che il calcolo del

supplemento della pensione, spettante a coloro che continuano

l'esercizio della professione per cinque anni dopo la maturazione del

diritto a pensione, debba essere effettuato con coefficienti pari

alla metà di quelli di cui al primo e al quinto comma, anziché con

gli stessi coefficienti, fermo restando, ai sensi dell'art. 10, terzo

comma, l'obbligo di corrispondere il contributo soggettivo in misura

piena. A parere del giudice remittente, la norma è irragionevole e

contraddittoria, sia considerata in se stessa, sia paragonata col

trattamento previdenziale di altre categorie professionali (geometri,

ostetriche, ingegneri e architetti, dottori commercialisti). Quando

poi si esamini il lungo e tortuoso iter parlamentare da cui è

scaturita, appare molto probabile l'ipotesi che si tratti di una

svista del legislatore.

Del resto, proprio da una delle relazioni prodotte dalla parte

convenuta risulta che il Comitato dei delegati della Cassa, in un

parere espresso al Ministero competente in merito al disegno di legge

n. 2010/C dell'on. Sarti ed altri, sollevò dubbi sulla

costituzionalità della norma in questione, rilevando che il

dimezzamento dei coefficienti di calcolo del supplemento della

pensione, giustificato nel disegno di legge originario, dove la

contribuzione personale a carico dei pensionati era ridotta a metà,

non ha più ragion d'essere nel momento in cui anche il pensionato

viene assoggettato al pagamento del contributo soggettivo in misura

integrale. Così modificata, la disciplina si pone in contrasto col

principio che "a uguale misura di contribuzione deve corrispondere

uguale criterio di determinazione della pensione".

Tale prospettazione dell'eccezione di costituzionalità dell'art.

2, ottavo comma, è del tutto diversa, ad avviso del giudice

remittente, da quella già sottoposta a questa Corte e dichiarata non

fondata con sentenza n. 132 del 1984. Invero, oggetto di censura, nel

presente giudizio, non è tanto, come nel precedente, l'imposizione

contributiva piena anche ai pensionati, quanto l'incoerenza con

questa imposizione della norma che dimezza le percentuali di calcolo

del supplemento di pensione.

2.- In ordine alla seconda questione, afferente all'art. 2, sesto

comma, della legge n. 576 del 1980, il quale dispone la riduzione di

un terzo della pensione quando il titolare resti iscritto all'albo

professionale, il giudice a quo non ignora che essa è già stata

esaminata e decisa dalla medesima sentenza n. 132 del 1980 sopra

richiamata. Tuttavia, poiché la norma è identica a quella

precedentemente prevista dalla tabella F della legge 22 luglio 1975,

n. 319, dichiarata costituzionalmente illegittima, insieme con gli

artt. 4 e 9, dalla sentenza n. 62 del 1977, egli "ritiene che

l'innegabile apparente contrasto tra le due decisioni comporti la

necessità di rimettere la questione a una nuova valutazione della

Corte". A sostegno dell'istanza di riesame sono addotte

specificamente due considerazioni.

Anzitutto non può essere trascurato il rilievo che una norma del

genere non è prevista in nessuna delle leggi sulla previdenza

sociale per le altre categorie professionali, tranne soltanto la

legge per gli ingegneri e architetti n. 6 del 1981. Questo rilievo,

mentre non potrebbe essere addotto sotto il profilo del principio di

eguaglianza, "dovendo ogni sistema essere considerato separatamente",

è invece rilevante come parametro "per approfondire, all'interno di

ogni sistema pensionistico, la ragionevolezza e la coerenza tra l'una

e l'altra disposizione di legge". A questa stregua non sembra dubbio

il contrasto della norma impugnata col principio di ragionevolezza.

In secondo luogo il giudice a quo osserva che, se astrattamente la

continuazione dell'esercizio professionale può essere considerata,

secondo la sentenza n. 132 del 1984, sintomo di attenuazione dello

stato di bisogno, in concreto la norma, per non violare l'art. 38

Cost., dovrebbe contenere l'indicazione di un criterio di verifica

che la prosecuzione dell'attività professionale non sia invece

dovuta al bisogno.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe

le parti del giudizio principale, l'attore avv. Paolo Soldani Benzi e

la convenuta Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza degli Avvocati e

Procuratori, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

Nell'atto di costituzione il ricorrente aderisce alle

argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, che ha poi sviluppato in

un'ampia memoria difensiva, della quale si riferirà più avanti.

La Cassa, in due memorie, dopo avere fatto presente che le

questioni sollevate dal Pretore di Firenze sono già state giudicate

non fondate da questa Corte, quanto alla prima contesta che l'errore

ipotizzato dal giudice a quo, in cui sarebbe caduto il legislatore

nel formulare la disciplina del supplemento della pensione, possa

avere una qualsiasi rilevanza ai fini del decidere.

Con riferimento a entrambe le questioni osserva in primo luogo

che, non essendo revocabile in dubbio la legittimità costituzionale

di una autonoma e, perciò stesso, differenziata disciplina

previdenziale per le singole categorie di liberi professionisti,

l'unico esame possibile ai fini della valutazione di

costituzionalità dell'art. 2, sesto e ottavo comma, appare quello in

merito alla ragionevolezza e alla logicità delle due norme

all'interno del sistema in cui sono inserite, e tale esame non

potrebbe non avere esito positivo, come già riconosciuto da questa

Corte nella sentenza n. 132 del 1984.

In secondo luogo la Cassa nega l'esistenza del principio di

correlazione tra misura della contribuzione e misura della pensione,

affermato dal giudice a quo. Tale principio sarebbe escluso

dall'impostazione di tipo solidaristico della previdenza forense, in

ragione della quale sarebbe irrilevante la proporzione tra contributi

e prestazioni previdenziali.

Infine, per quanto concerne la seconda questione, la Cassa obietta

che il criterio di verifica dello stato di bisogno, postulato dal

giudice remittente per accordare il sesto comma dell'art. 2 con

l'art. 38 Cost., a parte la genericità della sua formulazione,

potrebbe comportare delle disparità di trattamento nell'ipotesi di

due avvocati ugualmente bisognosi, uno solo dei quali sia in grado di

proseguire l'attività professionale.

4. - Nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato si

eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della prima questione

per difetto di motivazione circa la legittimazione del ricorrente in

riferimento alla condizione dell'interesse ad agire.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza di entrambe le

questioni richiamandosi ai principi enunciati nelle sentenze della

Corte nn. 132 e 133 del 1984.

5. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione il ricorrente ha

depositato una memoria difensiva, i cui punti essenziali sono i

seguenti:

a) quanto all'eccezione di inammissibilità della prima

questione, fa osservare che al momento dell'udienza si sono

verificati tutti i requisiti, compreso il compimento del 70° anno di

età, del diritto al supplemento della pensione, così che egli ha un

interesse attuale all'accertamento giudiziale dei criteri di

determinazione del supplemento, previa pronuncia della Corte sulla

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ottavo, della legge n.

576 del 1980;

b) nel merito, in ordine alla prima questione, fa rilevare che

lo stesso Presidente della Cassa, come risulta dalla documentazione

allegata, ha riconosciuto l'"incongruenza della legge del 1980, là

dove inspiegabilmente dimezza le modalità di calcolo del supplemento

della pensione";

c) in ordine alla seconda questione, obietta che, stante

l'esiguità delle pensioni erogate dalla Cassa, spesso inferiori al

minimo vitale, "è ben difficile sostenere che la continuazione

dell'esercizio professionale costituisca un indizio di attenuazione

del bisogno";

d) in relazione a entrambe le questioni, il ricorrente

sostiene, in polemica con la tesi caldeggiata dalla difesa della

Cassa, che nella legge n. 576 del 1980 il principio solidaristico non

esclude il criterio di correlazione tra contribuzione e prestazione

previdenziale, ma soltanto ne costituisce un temperamento, le cui

applicazioni sono legittime solo se hanno un'incidenza generale,

mentre le norme censurate impongono misure di solidarietà

esclusivamente a carico degli avvocati pensionati. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze giudica non manifestamente infondate le

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, ottavo comma, della legge 20 settembre 1980, n.

576, nella parte in cui prevede che il supplemento, spettante a

coloro che continuano l'attività professionale per almeno cinque

anni dopo la maturazione del diritto a pensione, sia calcolato

mediante coefficienti pari alla metà di quelli di cui al primo e al

quinto comma;

b) dell'art. 2, sesto comma, in quanto dispone la riduzione a

due terzi della pensione di vecchiaia quando il titolare resti

iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore.

L'eccezione di inammissibilità della prima questione per "difetto

di motivazione sulla rilevanza", opposta dall'Avvocatura dello Stato,

non può essere accolta. Sia pure in termini succinti, espressi in

forma parentetica, l'ordinanza di rimessione non manca di rispondere

adeguatamente all'eccezione di carenza di interesse ad agire

dell'attore, sollevata nel giudizio principale dalla convenuta Cassa

di previdenza per gli avvocati e procuratori.

2. - La questione è fondata.

Come chiarisce la relazione al disegno di legge n. 117 sulla

riforma della previdenza forense, presentato alla Camera dei deputati

il 20 giugno 1979, nel sistema riformato dalla legge n. 576 del 1980

il principio solidaristico non esclude, ma concorre col "principio di

proporzionalità della pensione ai contributi personali versati" (a

loro volta proporzionali al reddito professionale netto),

introducendo un "correttivo" destinato a operare nella misura

necessaria, secondo le circostanze, a garantire a tutti i membri

della categoria professionale una pensione minima adeguata alle

esigenze di una vita dignitosa.

La correlazione tra contribuzione e prestazione previdenziale,

affermata in linea di massima dalla legge del 1980 (che alla pensione

uguale per tutti, di contro a una contribuzione progressiva, prevista

dal sistema precedente della legge n. 315 del 1975, ha sostituito una

pensione indirettamente ragguagliata alla misura della contribuzione,

salva la pensione minima), è stata accentuata dalla modifica

introdotta dalla legge 2 maggio 1983 n. 175 nell'art. 10, terzo

comma. Considerato che l'art. 2, ottavo comma, concede un solo

supplemento di pensione, rapportato al quinquennio di attività

professionale successivo alla maturazione del diritto a pensione, la

legge del 1983 ha soppresso per i pensionati ultrasettantenni, che

proseguano l'esercizio professionale, l'obbligo del contributo

soggettivo (da essi precedentemente versato "a fondo perduto"), e li

ha assoggettati soltanto al contributo di solidarietà del 3%.

La medesima ratio sottostante alla correzione dell'art. 10, terzo

comma, apportata dalla legge del 1983, impone che inversamente, in

favore dei pensionati infrasettantenni, sia modificato l'art. 2,

ottavo comma, nel senso di riportare alla misura piena i coefficienti

di calcolo del supplemento della pensione: per essi, invero, è stato

tenuto fermo l'obbligo di contribuzione personale in misura intera

(cfr. Corte cost., ord. n. 669 del 1988). L'applicazione nell'una

ipotesi, e non anche nell'altra, del criterio di corrispettività

crea una irrazionale disparità di trattamento, che offende il

principio dell'art. 3 Cost.

3. - La seconda questione, concernente il sesto comma dell'art. 2,

già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 132 del

1984, viene nuovamente sollevata dal medesimo giudice allegando un

"apparente contrasto" con la sentenza n. 62 del 1977, che aveva

dichiarato costituzionalmente illegittima la tabella F annessa alla

legge n. 319 del 1979, nella parte in cui decurtava la pensione di

anzianità agli avvocati ultrasettantenni non cancellati dall'albo.

In verità, nessuna contraddizione vi è tra le due pronunce. La

tabella F fu dichiarata illegittima perché nell'ipotesi di

conservazione dell'iscrizione all'albo discriminava

ingiustificatamente il trattamento dei pensionati ultrasettantenni da

quello dei pensionati infrasettantenni, mentre una simile

discriminazione è estranea all'art. 2, sesto comma, della legge del

1980, dove è prevista una decurtazione della pensione a carico di

tutti i pensionati che restano iscritti all'albo. D'altra parte, un

giudizio di contrarietà di questa norma al principio di

ragionevolezza non può essere argomentato sulla base di un raffronto

con le soluzioni adottate dalle leggi previdenziali per le altre

categorie di professionisti. Questo argomento, riproposto

nell'ordinanza di rimessione, è stato più volte respinto dalla

giurisprudenza della Corte sul riflesso che l'autonomia e

l'"irripetibile individualità" dei vari sistemi previdenziali

nell'ambito delle libere professioni non consentono che la soluzione

di un dato problema accolta da uno di essi sia valutata mettendola a

confronto con la soluzione accolta da altri.

4. - Tuttavia, senza indulgere a parametri di valutazione esterni

alla categoria di riferimento della previdenza forense, sussistono

motivi sufficienti per indurre la Corte a ritenere fondata anche la

seconda questione.

La ragione giustificativa della norma in esame deve essere

apprezzata alla stregua del principio di solidarietà, considerato o

in funzione di tutela dell'"interesse di entrata" dei giovani oppure

in funzione di tutela di un certo livello della pensione minima, che

il sistema deve garantire a tutti i membri della categoria.

Nei lavori preparatori della riforma del 1980 la ratio legis è

individuata sotto il primo profilo. Secondo il relatore per la

Commissione giustizia (IV) della Camera dei deputati (VIII

legislatura, Commissioni riunite Giustizia-Lavoro, seduta del 26

giugno 1980), la norma in esame si propone di "disincentivare la

prosecuzione del servizio professionale da parte di quei

professionisti che già sono in pensione". Ma una ratio di questo

tipo sarebbe plausibile solo se concorressero due condizioni:

a) che le pensioni corrisposte dalla Cassa attingano mediamente

un livello idoneo a consentire al pensionato una vita dignitosa;

b) che la domanda di servizi nel campo dell'assistenza legale

sia rimasta stazionaria.

Nessuna delle due condizioni si è verificata: le pensioni

corrisposte dalla Cassa sono ancor oggi mediamente di esiguo

ammontare (nella specie, il ricorrente, se fosse cancellato

dall'albo, percepirebbe una pensione di lire 750.000 mensili); la

domanda di assistenza legale, in una società sempre più avviluppata

in una fitta rete di giuridicità, è sensibilmente aumentata, così

che la continuazione dell'attività di lavoro da parte degli avvocati

pensionati (con un grado di intensità decrescente a misura del

progredire dell'età) non può essere ritenuta un ostacolo

all'accesso dei giovani (capaci) alla professione.

La decurtazione di un terzo della pensione non appare ragionevole

nemmeno sotto l'altro dei due possibili profili operativi, sopra

distinti, del principio di solidarietà. Anzitutto, che la categoria

degli avvocati e dei procuratori versi in condizioni particolari tali

da imporre uno sforzo ulteriore di solidarietà - oltre al contributo

soggettivo a fondo perduto del 3% previsto dall'art. 10 della legge e

al contributo integrativo previsto dall'art. 11 -, al fine di

assicurare un certo livello della pensione minima, è smentito

dall'andamento finanziario della Cassa, che (secondo i dati riferiti

nella memoria difensiva del ricorrente e non contestati dalla difesa

della Cassa) negli anni 1983-1987 ha registrato crescenti avanzi di

gestione per un ammontare complessivo di oltre 569 miliardi di lire.

In secondo luogo, ammesso che un apporto ulteriore di solidarietà

sia necessario, il principio di eguaglianza esige che esso gravi

proporzionalmente su tutti i membri della categoria, e non soltanto -

sotto specie di decurtazione della pensione - sui pensionati che

conservano l'iscrizione all'albo.

5. - Gli altri motivi di incostituzionalità addotti

nell'ordinanza di rimessione, in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost.,

restano assorbiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, ottavo comma,

della legge 20 settembre 1980 n. 576 ("Riforma del sistema

previdenziale forense"), nella parte in cui dispone che il

supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la

maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni

l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni,

alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma,

riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle

dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del

pensionamento", anziché alle percentuali intere;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma,

della stessa legge 20 settembre 1980 n. 576.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1008 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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