Corte costituzionale

Sentenza n. 1007/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo

comma, del d. l.vo del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre

1955, n. 6, e della legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963, n.

16, intitolata "Ordinamento amministrativo degli enti locali della

Regione Siciliana" promossi con ordinanze emesse il 17 aprile 1986 e

il 19 marzo 1987 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per

la Regione Siciliana - nei giudizi sui conti consuntivi dei Comuni di

Aragona e di Carlentini, iscritte al n. 779 del registro ordinanze

1986 e al n. 519 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1 e 43, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 aprile 1986 nel corso del giudizio

sul conto del Comune di Aragona, la Corte dei Conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, sull'art. 122, primo comma,

dell'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con decreto

legislativo del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955,

n. 6, riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, nella

parte in cui dispone che la deliberazione del Consiglio Comunale

tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione sul conto

consuntivo comunale spettante al Consiglio di Prefettura (ora alla

Corte dei Conti, a seguito della sent. n. 55 del 1966 della Corte

Costituzionale). Tale norma è ritenuta dal giudice a quo in

contrasto con gli artt. 3, 103, secondo comma, e 108 della

Costituzione.

Il giudice a quo, nel contestare che la disposizione impugnata

esclude la propria giurisdizione in ordine ai giudizi sul conto dei

Comuni situati nella Regione Siciliana, ricorda che tale norma non è

superabile dal rilievo secondo cui potrebbe scindersi il conto del

Tesoriere dal conto consuntivo del Comune, assumendo che soltanto il

primo debba esser considerato come eventuale. Inoltre, sempre secondo

il giudice a quo, la disposizione impugnata, benché abbia un

contenuto precettivo identico alla disciplina statale vigente, in via

transitoria, al momento della emanazione del d.l.P.R.S. n. 6 del

1955, è stata confermata con l.r. n. 16 del 1963, la quale è

successiva alla scadenza del regime transitorio ivi previsto e

tuttora in vigore.

Il giudice a quo dubita, quindi, della legittimità costituzionale

della disposizione in questione per tre distinte ragioni.

Innanzitutto, la disposizione impugnata, prevedendo che la

deliberazione del Consiglio comunale "tiene luogo a tutti gli effetti

della decisione del Consiglio di Prefettura" (ora della Corte dei

Conti), violerebbe l'art. 103, secondo comma, Cost., che attribuisce

alla Corte dei Conti la giurisdizione nelle materie di contabilità

pubblica, tra le quali certamente rientrano tanto i giudizi di conto,

quanto quelli di responsabilità a carico degli impiegati dello Stato

e degli enti pubblici. Da tale principio discende, secondo il giudice

a quo, che non possono essere ritenute compatibili con la

Costituzione norme, come quella impugnata, che sono dirette a

delimitare, a spostare o a sopprimere la giurisdizione in una delle

materie di contabilità pubblica. Del resto, aggiunge lo stesso

giudice, nel medesimo senso dell'ordinanza di rimessione sta la

giurisprudenza costituzionale.

In secondo luogo, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 108

Cost., in quanto diretta a porre una disciplina sulla giurisdizione,

la quale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte

Costituzionale, non rientra nelle materie su cui hanno competenza le

Regioni, anche se ad autonomia differenziata.

In terzo luogo, sempre secondo il giudice a quo, la disposizione

impugnata, trasformando il giudizio di conto per gli agenti contabili

dei Comuni siti nel territorio della Regione Siciliana da necessario

in eventuale, violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto differenzierebbe

il trattamento relativo agli agenti contabili dei comuni sopra

ricordato da quello concernente gli stessi agenti dei comuni siti nel

restante territorio nazionale, per i quali il rendiconto giudiziale

costituisce obbligo inderogabile.

Da ultimo, il giudice a quo prospetta dubbi di legittimità

costituzionale "per derivazione" anche sul secondo comma dell'art.

122 dell'O.r.e.l., il quale prevede la possibilità che il Consiglio

di Prefettura (ora Corte dei Conti) limiti il giudizio di conto alle

sole partite contestate.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti né

intervento della Regione Siciliana.

2. - Identica questione è stata sollevata dal medesimo giudice a

quo con ordinanza emessa il 19 marzo 1987, nel corso del giudizio sul

conto consuntivo del Comune di Carlentini. Le argomentazioni svolte

dal giudice a quo coincidono con quelle riferite al punto precedente.

Anche nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti

né intervento della Regione Siciliana. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze della Corte dei Conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Siciliana prospettano questioni

relative alla medesima disposizione: i relativi giudizi vanno,

pertanto, riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Oggetto del presente giudizio è l'art. 122, primo comma,

dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella Regione Siciliana,

approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione

Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e riapprovato con legge regionale 15

marzo 1963, n. 16, il quale, nel conferire carattere solo eventuale

al giudizio del Consiglio di Prefettura (ora della Corte dei conti, a

seguito della sent. n. 55 del 1966) sul conto consuntivo dei Comuni

situati nella Regione Siciliana, violerebbe le seguenti disposizioni

costituzionali:

a) l'art. 103, secondo comma, Cost., in quanto la norma

impugnata, prevedendo il giudizio di conto come meramente eventuale,

farebbe venir meno, per le ipotesi ivi contemplate, la giurisdizione

della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica;

b) l'art. 108, primo comma, Cost., in quanto la disposizione

impugnata regolerebbe una materia - quella della giurisdizione - la

quale è riservata alla legge statale, con conseguente esclusione

della competenza legislativa delle regioni, anche se a statuto

speciale;

c) l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina impugnata

differenzierebbe in modo irragionevole la posizione degli agenti

contabili operanti nella Regione Siciliana rispetto a quella degli

agenti contabili che operano nel restante territorio nazionale.

3. - La questione è fondata.

Come questa Corte ha già affermato in un caso analogo (sent. n.

114 del 1975), "è principio generale del nostro ordinamento che il

pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e

destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser

assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua

gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto

giudiziale". E, come è detto subito dopo nella stessa sentenza,

"requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della

necessarietà, in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di

provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque

maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito

sottrarsi a questo fondamentale dovere".

Questi principi sono contraddetti dalla norma impugnata, laddove

è disposto che "qualora le risultanze della deliberazione del

Consiglio comunale non siano contestate dal tesoriere, dagli

amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con

l'accertamento sommario di cui al secondo comma dell'articolo

precedente, il conto, trascorsi i tre mesi dalla data in cui è

pervenuto alla commissione provinciale di controllo, resta approvato

in conformità delle risultanze medesime (e) la deliberazione del

Consiglio comunale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione

di cui alla seguente alinea "(cioè della decisione di approvazione

del conto consuntivo spettante ora alla Corte dei conti). Con tale

disposizione si prevede, in altri termini, che, in assenza delle

contestazioni ivi menzionate, l'approvazione del conto consuntivo

operata dal Consiglio comunale sostituisce integralmente la decisione

relativa al giudizio sul conto consuntivo spettante alla Corte dei

conti, rendendo così del tutto eventuale quest'ultimo giudizio e

sottraendo, conseguentemente, gli amministratori e i tesorieri dei

comuni siciliani al fondamentale dovere di rispondere, nelle forme

costituzionalmente previste, della gestione del denaro pubblico da

essi svolta.

Si tratta, com'è evidente, di una diretta violazione di un

principio fondamentale dello "Stato di diritto", recepito dalla

Costituzione all'art. 103 e riaffermato da questa Corte nella

sentenza prima ricordata. Una violazione la quale si articola in un

duplice livello: da una parte, nel sottoporre l'attivazione del

giudizio di conto a condizioni dipendenti in gran parte dalla

volontà di organi interni del comune stesso che dovrebbe essere

controllato, rendendo così inoperante l'obbligo del tesoriere

comunale di presentare comunque i conti consuntivi per il giudizio

della Corte dei conti e tramutando quest'ultimo in un giudizio

meramente eventuale; e, dall'altra parte, nel prevedere che la

deliberazione di approvazione del conto consuntivo da parte del

Consiglio comunale assume lo stesso valore giudidico e la stessa

efficacia della decisione di approvazione della Corte dei conti in

sede di giudizio sul conto consuntivo, sostituendo così,

illegittimamente, un'approvazione di natura politico-amministrativa a

una decisione giurisdizionale sulla regolarità contabile, un

giudizio del controllato a un giudizio del controllore.

Tanto basta per ritenere che l'art. 122, primo comma, del

d.l.P.R.S. 28 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con legge regionale 15

marzo 1963, n. 16, svuoti del tutto la garanzia costituzionale

relativa alla regolarità e alla correttezza della gestione del

denaro pubblico e, in particolare, la garanzia della necessarietà

del giudizio sul conto. Esso va pertanto dichiarato

costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 103, secondo

comma, della Costituzione.

Rimangono assorbiti i restanti profili di costituzionalità

sollevati nell'ordinanza di rimessione.

4. - Con la disposizione ora dichiarata incostituzionale fa

indubbiamente sistema il comma successivo, nel quale si dispone che,

nel caso che l'approvazione del conto consuntivo operata dal

Consiglio comunale sia contestata o contrasti con l'accertamento

sommario di cui all'articolo precedente, "il conto è deferito dalla

Commissione provinciale di controllo al giudizio del Consiglio di

prefettura (ora della Corte dei conti) il quale può limitare il

giudizio stesso alle partite contestate o estenderlo a tutto il

conto". Dalla accertata illegittimità costituzionale dell'art. 122,

primo comma, del d.l.P.R.S. n. 6 del 1955, in quanto violativo del

principio della necessarietà del giudizio sul conto, deriva, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'incostituzionalità consequenziale della disposizione appena

citata. Il secondo comma dell'art. 122 costituisce, infatti, un

elemento di un sistema normativo complessivamente contrastante con il

principio della necessarietà del giudizio sul conto, che, a seguito

della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 122,

primo comma, del d.l.P.R.S. n. 6 del 1955 resterebbe, in mancanza di

una caducazione consequenziale, del tutto sbilanciato, conservando un

significato normativo distorto, comunque contrario a Costituzione.

Il principio della necessarietà del giudizio sul conto ha,

infatti, un duplice significato, in quanto comporta tanto che non

possono essere poste condizioni in grado di rendere eventuale o

aleatorio il giudizio stesso, quanto che nessuna parte del conto può

essere sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti. In altre

parole, il requisito della necessarietà riguarda sia l' an del

giudizio, sia l'oggetto dello stesso. E, sotto quest'ultimo profilo,

"necessarietà" significa completezza del giudizio, nel senso che il

conto consuntivo dev'essere sottoposto all'esame della Corte dei

conti nella sua interezza. Sicché, in virtù della medesima ratio

sottesa alla decisione d'incostituzionalità dell'art. 122, primo

comma, occorre dichiarare l'illegittimità costituzionale derivata

del secondo comma dello stesso articolo.

5. - Sempre ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via

consequenziale, delle restanti disposizioni contenute nell'art. 122

del d.l.P.R.S. n. 6 del 1955, in quanto hanno il loro unico titolo di

esistenza normativa nella disposizione impugnata e dichiarata

costituzionalmente illegittima con la presente decisione.

Questo è indubbiamente il caso della norma sulla comunicazione

all'amministrazione comunale e sulla notificazione agli interessati

del deferimento del giudizio di conto al Consiglio di Prefettura (ora

alla Corte dei conti), prevista nell'art. 122, secondo comma (ultima

parte), del d.l.P.R.S. n. 6 del 1955. Ma lo stesso è il caso delle

disposizioni contenute nei commi successivi dello stesso articolo:

segnatamente, quella che prescrive al Consiglio di prefettura (ora

Corte dei conti) di definire il giudizio sul conto entro il termine

di tre mesi (comma terzo) e quella che regola la notificazione e la

pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura (ora Corte

dei conti) (comma quarto).

Tutte e tre le disposizioni ora esaminate non hanno più ragion

d'essere una volta che, per effetto della presente decisione sulla

norma impugnata, l'intero sistema sul giudizio di conto previsto

dall'art. 122 risulti caducato. Si tratta, d'altronde, di

disposizioni che regolano termini e modalità di pubblicità

concernenti attività giurisdizionali e decisioni assunte

nell'esercizio della giurisdizione contabile: una materia, questa,

che risulta preclusa alle leggi della Regione Siciliana o a decreti

aventi lo stesso valore delle leggi medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 122, primo

comma, del d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, riapprovato con

legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, intitolato "Ordinamento

amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

dichiara, altresì, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale del secondo, del terzo, del quarto

comma dell'art. 122 del citato d. l. vo P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6,

riapprovato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1007 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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