Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1971 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio

1969 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di

Gonella Gian Franco, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5

novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

ud ito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale G.F. Gonella,

imputato di furto pluriaggravato, il tribunale di Torino sollevava

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 255 del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, non escludendosi la recidiva dal novero delle circostanze

aggravanti delle quali si deve tener conto ai fini del computo della

pena per l'emissione del mandato di cattura, nella specie,

obbligatorio.

Si osserva, nell'ordinanza di remissione, che non appare conforme

al principio di eguaglianza far discendere l'obbligatorietà del

mandato di cattura da una "condizione o qualità personale", giacché

dovrebbe considerarsi illegittima la grave limitazione alla libertà

personale stabilita dalla norma impugnata per una condizione soggettiva

che sembra estranea al fatto oggetto dell'imputazione.

Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

mediante atto di intervento depositato il 28 ottobre 1969 chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Rileva l'Avvocatura che il giudice a quo dà per scontata una

premessa assai discutibile, ed inoltre appare fuorviato da un equivoco

di natura sostanzialmente terminologica.

Invero non è pacifico in dottrina che la recidiva costituisca una

mera condizione o qualità personale, estranea al fatto reato: vari

autori pongono infatti in luce che la recidiva sorge da una precedente

condotta, caratterizzata spesso dall'essere stata manifestazione di una

azione criminosa della stessa indole, compiuta in epoca ravvicinata al

fatto per il quale successivamente si procede.

In secondo luogo la condizione di recidivo, essendo indubbiamente

ricollegata ad una preesistente qualificata condotta e condanna

dell'individuo, non può certamente essere posta sullo stesso piano

delle vere "condizioni personali" che per l'art. 3 della Costituzione

non possono rappresentare elemento di discriminazione tra soggetti.

Tale conclusione potrebbe essere confortata dalle argomentazioni svolte

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 110 del 1968. Considerato in diritto :

La norma per cui nel computo della pena agli effetti del mandato di

cattura (artt. 253, 254, 255 c.p.p.) si deve tener conto anche della

recidiva non contrasta col principio di uguaglianza fra i cittadini

sancito nell'art. 3 della Costituzione

L'ordinanza del tribunale di Torino ritiene "non con forme al

principio di uguaglianza il far discendere l'obbligatorietà in ordine

al mandato di cattura da quella che dottrina e giurisprudenza

considerano come una condizione, o qualità personale dell'individuo,

l'essere cioè recidivo".

A prescindere dal rilievo che la recidiva è secondo molti autori

non una condizione o qualità personale dell'imputato, ma piuttosto una

circostanza aggravante dell'imputabilità e della pena, è fuori dubbio

che la recidiva costituisca un fatto oggettivo giudiziariamente

accertato.

Le "condizioni personali e sociali", collocate dall'art 3 della

Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua,

della religione, delle opinioni politiche, per escludere ogni

discriminazione fra cittadini, non sono certamente quelle che derivano

da un'attività illegale, o addirittura criminosa, posta in essere dal

soggetto.

Il principio di uguaglianza è invocabile in situazioni

obiettivamente uguali, o giuridicamente comparabili. È assurdo pensare

che chi ha riportato precedenti condanne penali ed è indiziato di un

nuovo delitto non possa, e non debba, venir considerato più pericoloso

del cittadino incensurato, in virtù di una astratta uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 255 del codice di procedura penale sollevata dal tribunale di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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