Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/12/1964 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 77r.d. 3270/1923
  • art. 78r.d. 3270/1923
  • art. 79r.d. 3270/1923
  • art. 80r.d. 3270/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del R. D.

30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle

successioni, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1963 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Rossi Emilia e

Rossi Maria Gaetana, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23

maggio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rossi Emilia;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito l'avv. Francesco Silvestri, per Rossi Emilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Pronunziando in un processo civile vertente tra Rossi Emilia e

Rossi Maria Gaetana, il Tribunale di Bari, in accoglimento di una

eccezione proposta da quest'ultima, ha sollevato dubbi sulla

legittimità dell'art. 77 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270,

contenente la legge tributaria sulle successioni, nella parte in cui si

dispone che, decorsi i termini per il pagamento dell'imposta ivi

prevista, l'erede, il legatario, il tutore, il curatore,

l'amministratore, il sequestratario e l'esecutore testamentario non

possono agire in giudizio senza provare che il pagamento è stato

eseguito o che la successione è esente da tassazione ai sensi

dell'art. 17 del R. D. predetto.

Il Tribunale ha rilevato che la norma predetta potrebbe ritenersi

in contrasto con i principi affermati negli artt. 3 e 24 della

Costituzione, perché crea un ostacolo di ordine economico, il quale,

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedisce

il pieno sviluppo della persona umana e perché viola la norma

costituzionale secondo la quale tutti possono agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti.

L'ordinanza, emessa il 31 ottobre 1963, è stata notificata ai

procuratori delle parti il 22, il 26 e 27 novembre 1963, e al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 1963; è stata

comunicata ai Presidenti delle due Camere il 12 dicembre 1963. È stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 126 del 23

maggio 1964.

2. - È comparsa in giudizio soltanto la signora Emilia Rossi, la

quale, nelle deduzioni depositate il 10 giugno 1964, ha ribadito le

ragioni proposte dal Tribunale.

Ha affermato, a tal fine, che la disposizione denunciata, in quanto

determina una improcedibilità dell'azione, è equivalente a quella

dell'art. 95 dello stesso decreto, per cui non sono ammessi in giudizio

ricorsi di opposizione o istanze contro l'ingiunzione di pagamento o la

liquidazione di tasse e pene pecuniarie, salvo il caso che la

opposizione sia proposta contro la richiesta di tassa suppletiva.

Questa seconda norma sancisce il principio del solve et repete; come

questa, afferma che non può agirsi in giudizio se non si sia pagata

l'imposta di successione, e si risolve nella disapplicazione del

precetto costituzionale che garantisce al cittadino la possibilità

dell'accertamento giudiziario del proprio diritto. Non si può

distinguere fra procedibilità dell'azione e sospensione del processo,

perché questo non potrebbe essere riattivato se la parte non è

abbiente.

Ha rilevato inoltre che il caso è diverso da quello deciso dalla

Corte con sentenza 4 aprile 1963, n. 45, in merito ad una analoga norma

della legge sul registro. In tale sentenza si affermò che questa norma

non impedisce la tutela giurisdizionale di un diritto fondato su una

scrittura non registrata perché, non ottemperando all'obbligo di

registrazione, la parte dispone della funzione probatoria o documentale

che la scrittura era chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione

di convenienza compiuta come in ogni caso in cui la legge assoggetta ad

oneri l'esercizio del diritto; invece la norma oggi denunziata, secondo

la Rossi, non consente alla parte alcuna alternativa e una qualsiasi

possibilità di scelta per la tutela del diritto offeso. La citata

sentenza della Corte rilevò che non si poteva far valere il principio

della eguaglianza, né per consentire alla parte di trarre vantaggio

dalla sua attuale condizione patrimoniale di non abbienza, né per

continuare a sottrarsi all'adempimento di una obbligazione che avrebbe

dovuto soddisfare già prima del giudizio; nel caso in esame,

l'obbligazione si è maturata nel corso del giudizio, e la parte non si

vuole sottrarre all'obbligo del pagamento della imposta, ma, con

l'accertamento del suo diritto, che fa sorgere la sua obbligazione

tributaria, vuole essere posta in condizione di assolvervi. A rimuovere

gli effetti della sospensione occorrerebbe, nel caso di non abbiente

privo del possesso dei beni ereditari, che questi fossero escussi

direttamente dal fisco e da esso alienati in tutto o in parte; il che

equivarrebbe a rendere improduttivo di effetti l'accertamento del

diritto, perché esso si domanderebbe quando più non potrebbero far

parte dell'asse ereditario quei beni che del diritto erano oggetto.

Avvenuta la presentazione della denuncia di successione e

conseguentemente individuati i beni assoggettabili ad imposta, che è

il caso in esame, resta esclusa, secondo la Rossi, la possibilità di

evasione dall'obbligazione relativa; la quale peraltro resta garantita

dal privilegio di cui all'art. 68 della legge.

3. - Nella memoria difensiva, depositata il 1 ottobre 1964, la

Rossi ha confermato la sua convinzione di illegittimità costituzionale

per la norma denunziata.

Rilevato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 1332 del

1961, ha statuito che la norma predetta costituisce una applicazione

del principio del solve et repete, ha soggiunto che è necessario

raffrontare all'esigenza del rispetto dei diritti civili, di cui fa

parte il diritto di agire e di difendere in giudizio, tutte le norme

che determinano una improcedibilità dell'azione. Ha osservato che le

ragioni che militano per l'affermazione della illegittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 2248, all.

E, del 1865, già accolte da questa Corte nella sentenza 31 marzo 1961,

n. 21, e confermate nella successiva sentenza 22 dicembre 1961, n. 79,

a proposito dell'art. 149 della legge del registro, dell'art. 52 della

legge sull'i.g.e. e dell'art. 24 della legge doganale, depongono anche

contro la legittimità della norma impugnata. Essa si rivela esosa,

perché intesa, non già alla percezione del tributo, assicurata

dall'individuazione dei beni e dei titolari di essi e per giunta

garantiti da privilegio, ma all'immediatezza di detta percezione,

perché nega al non abbiente la possibilità di far valere il proprio

diritto. Nel caso in cui l'esistenza di questo diritto è, non solo

evidente, ma documentata, la parte si trova esposta alla preclusione

della sua iniziativa processuale per effetto di un interesse fiscale

che non trova garanzia costituzionale prevalente su quello alla tutela

giurisdizionale; il diritto a tale tutela non è infatti posto in

relazione con l'adempimento del dovere di concorrere alle spese

pubbliche, mentre la norma denunciata lo subordina a tale adempimento,

che potrebbe essere assicurato da sanzioni di diversa natura. L'obbligo

previsto dalla norma in esame ha lo scopo precipuo di facilitare

l'esplicazione dell'attività amministrativa diretta alla ricerca e

alla constatazione del presupposto del tributo, in modo da impedire o

reprimere evasioni di tributi; ma, eseguita, come nella specie, la

denuncia, il fisco trova garanzia nel privilegio che esso ha su tutti i

beni facenti parte del compendio successorio.

La Corte costituzionale ha ammesso che l'interesse dello Stato alla

percezione dei tributi possa essere attuato nel processo civile entro

determinati limiti, i quali consistono in una stretta e razionale

relazione di quell'interesse con il processo, nella configurazione

dell'obbligo di soddisfare l'interesse stesso con modalità di

esercizio dell'azione: nella specie, secondo la Rossi, la

individuazione, fatta mercé la denunzia, non solo dei cespiti sui

quali ricade il tributo, ma anche dei titolari di essi e il

concretamento del privilegio dello Stato sui beni ereditari realizza

l'interesse pubblico su ricordato. Non si impedisce, nella specie, di

far valere documenti a sostegno delle proprie ragioni, ma si fa valere

la pretesa dello Stato mediante una improcedibilità dell'azione, come

per il solve et repete; la si fa valere anche rispetto al non abbiente

e a colui che non è in possesso dei beni ereditari, creandosi

disparità fra soggetti e soggetti.

Il soddisfacimento dell'obbligo del pagamento, sostiene la Rossi,

in tutti i giudizi di natura successoria, è strettamente legato

all'esito del giudizio: oggettivamente, per quanto riguarda la

esistenza o meno dei cespiti, soggettivamente, per quanto riguarda il

sorgere dell'obbligazione nei confronti del soggetto che agisce in

giudizio deducendo la qualità ereditaria.

E, fino a quando non è intervenuta la pronunzia, non sussiste la

situazione illecita, considerata dalla Corte nella sentenza n. 45 del

1963, di chi vuol trarre vantaggio dalla propria condizione

patrimoniale per continuare a sottrarsi ad una obbligazione che si

sarebbe dovuta soddisfare già prima del giudizio.

4. - All'udienza del 21 successivo, la parte ha illustrato le

considerazioni già svolte. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale contesta la legittimità dell'art.

77 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria

sulle successioni, soltanto in quanto, ove non sussistano casi di

esenzione dalla imposta, fa carico alla parte di dimostrarne l'avvenuto

pagamento quando deduce in giudizio posizioni ereditarie ed è scaduto

il termine stabilito o concordato per l'adempimento dell'obbligazione

tributaria. Non è in discussione cioè la legittimità dell'onere di

denunciare la successione, pure imposto dal predetto articolo; ed esso

pertanto deve rimanere fuori dall'esame della Corte.

Fuori di detto esame deve inoltre rimanere la questione della

legittimità costituzionale degli artt. da 77 a 83 del decreto predetto

nella parte in cui, in ipotesi diverse dall'azione giudiziaria e nelle

condizioni stesse previste per essa, determina un onere identico a

quello che l'ordinanza ritiene non conforme alla Costituzione.

Rientra invece nell'oggetto dell'odierno processo la deduzione,

nell'ordinanza, dell'illegittimità dell'obbligo del giudice di

sospendere il procedimento ove non sia assolto l'onere suddetto, per

quanto nel suo dispositivo non si richiami espressamente l'art. 78

della suddetta legge, che è la fonte di quell'obbligo: altre volte la

Corte ha deciso che l'ordinanza del giudice a quo va considerata nel

suo complesso.

2. - La Corte ritiene che le questioni proposte siano fondate, in

relazione all'art. 24 della Costituzione.

Sentenze precedenti hanno affermato che non viola il diritto alla

tutela giurisdizionale l'imposizione di oneri fiscali che siano

razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, e siano di

tal natura da costituire un regolamento delle modalità di esercizio

dell'azione giudiziaria che non renda difficile o impossibile

l'esperimento (27 giugno 1963, n. 113; 4 giugno 1964, n. 47). Nel

concorso di quelle circostanze l'onere è stimolo legittimo

all'adempimento degli obblighi tributari ed è un modo di tutela

dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, compatibile con

la regola di inviolabilità della protezione giudiziaria (sentenza 4

aprile 1963, n. 45; 19 novembre 1964, n. 91).

Senonché l'onere cui si riferisce la ordinanza del Tribunale di

Bari è di quelli che comprimono eccessivamente il diritto all'azione.

3. - Quando la Corte dichiarava non fondata l'analoga questione di

illegittimità proposta in relazione a leggi sulle imposte di bollo e

di registro, aveva all'esame ipotesi di tributi riguardanti il

documento probatorio della pretesa fatta valere in giudizio; in modo

che l'onere di soddisfarli incideva, non sull'azione, ma sulla

disponibilità di mezzi probatori e, nel caso di scrittura richiesta ad

substantiam, sulla disponibilità della situazione sostanziale (4

aprile 1963, n. 45).

La norma in esame invece non opera né sulla disponibilità della

situazione sostanziale, perché il titolo successorio, se esiste,

rimane nella sfera dell'erede o del legatario per quanto non lo si

possa far valere, né sulla disponibilità della prova di quel titolo,

perché l'imposta riguarda il trasferimento mortis causa, non la

dimostrazione della sua esistenza.

La legge opera sull'azione perché impedisce di esperire anche i

diritti successori sulla cui prova ed esistenza non sorge

contestazione; e impedisce tale esperimento senza permettere scelte di

convenienza quando l'imposta di successione è di ammontare superiore

al valore del diritto singolo per cui si invoca la protezione

giudiziaria. L'eccessività della restrizione apportata a questa

protezione sta in tale possibilità di sicura sproporzione fra

l'obbligo tributario e il diritto sostanziale per il quale si vuole

adire o si è adito il giudice; a parte che, in tali casi, si ha

altresì una parziale mancanza di correlazione fra quell'obbligo e il

diritto, perché si fa carico di soddisfare un tributo che solo in

parte alla pretesa dedotta specificatamente pertiene.

Vi è inoltre da aver presente che, ove si agisca in giudizio per

far accertare il titolo ereditario contestato, l'obbligo di

corrispondere, ciò non pertanto, l'imposta di successione, crea una

situazione simile a quella che era costituita dalla regola del solve et

repete, perché costringe al pagamento di un tributo prima ancora che

si accerti in modo definitivo il titolo in base al quale esso potrebbe

esigersi. Ed anzi si può dire che si delinea una situazione di

maggiore inasprimento posto che, essendo ancora incerta la materia

imponibile, che nel caso dell'imposta di successione non è mai oggetto

di accertamento preventivo da parte degli uffici tributari, la

liquidazione del tributo che tali uffici predispongono non è nemmeno

assistita da una presunzione di legittimità: si fonda soltanto su una

denunzia della parte accompagnata da una dichiarazione di pendenza di

un giudizio, e quindi su una mera manifestazione di opinione circa la

esistenza del titolo successorio e circa l'entità del compendio

ereditario, non su una confessione della obbligazione tributaria. La

limitazione del diritto di agire apparirà ancora più grave ove si

consideri che l'Amministrazione finanziaria ha privilegio su tutti i

beni ereditari (art. 68 della legge); in modo che l'azione che l'erede

o il legatario promuove allegando il proprio titolo, è anche

d'interesse della Amministrazione, perché riporta completamente nella

sfera del debitore dell'imposta quel bene che in atto sfugge al

privilegio o rende possibile il recupero di crediti il cui adempimento

potrebbe essere indirizzato direttamente nella sfera della medesima

Amministrazione, ove essa provvedesse all'esperimento dei mezzi posti

dall'ordinamento a sua disposizione per l'attuazione del privilegio.

4. - Non è stata denunciata l'illegittimità degli artt. 79 e 80

della legge predetta nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di

pagare anche l'imposta, l'inosservanza dell'onere previsto nell'art. 77

per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

La sanzione è evidentemente una conseguenza dell'imposizione

dell'onere di provare il pagamento della tassa, la dilazione o

l'esenzione; venuto meno questo onere agli effetti dell'azione

giudiziaria, viene meno la corrispondente sanzione, e pertanto gli

articoli predetti debbono essere dichiarati illegittimi con riferimento

ad essa, per quanto concerne l'esperimento di quella azione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 77, 78, 79 e

80 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria

sulle successioni, nella parte in cui dispongono che le persone ivi

indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa,

o quel termine scadesse nel corso del procedimento, non possono agire

in giudizio o proseguirlo senza aver dato la prova dell'avvenuto

pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione, e nella parte in

cui sanzionano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e

delle sopratasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova

suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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