Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1973 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3r.d.l. 539/1946
  • art. 1r.d.l. 539/1946

citata

  • art. 1r.d.l. 539/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l.

1 giugno 1946, n. 539 (trattamento economico del personale non di ruolo

insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione

media), e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (nuove

norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli

istituti e delle scuole d'istruzione media), promosso con ordinanza

emessa il 2 aprile 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

- sezione VI - sul ricorso di Fiorentini Clara contro il Conservatorio

femminile San Carlo Borromeo di Pienza, iscritta al n. 123 del registro

ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 134 del 24 maggio 1972.

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decisione n. 448 del 1964, il Consiglio di Stato in s.g. (Sez.

VI), accogliendo il ricorso proposto dalla professoressa Clara

Fiorentini contro il Conservatorio femminile S. Carlo Borromeo di

Pienza, dichiarava spettare alla Fiorentini, per l'incarico

d'insegnamento della lingua francese, espletato presso il detto

Conservatorio per gli anni scolastici dal 1949-1950 al 1957-1958, il

trattamento economico iniziale dei professori delle corrispondenti

scuole statali.

In sede di esecuzione di tale decisione, il Conservatorio,

assumendo che la Fiorentini, contemporaneamente all'incarico

d'insegnamento aveva espletato presso lo stesso Istituto quello di

segretaria e che, pertanto, in forza dell'art. 3 del r.d.l. n. 539 del

1946 e successive modificazioni, il compenso orario per l'insegnamento

doveva essere corrisposto nella misura ridotta ai 2/3, notificava alla

interessata che non solo non le era dovuto in più, ma che risultava

debitrice di lire 298.444, che le erano state indebitamente

corrisposte, per l'omissione della riduzione dei compensi orari di cui

sopra.

In seguito a nuovo ricorso della Fiorentini, con il quale si

insisteva per la integrale esecuzione della sopra citata decisione, il

Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI), con ordinanza 2 aprile 1971

(pervenuta a questa Corte il 21 marzo 1972), accogliendo analoga

domanda del patrocinio della ricorrente, dichiarava rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, e dell'art. 1 del

d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione.

Ritenuto, infatti, che sussistesse nella specie un cumulo

consentito di pubblici impieghi, il Consiglio di Stato, richiamata la

sentenza di questa Corte n. 152 del 1970, ravvisava la sussistenza

della denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ravvisava, altresì, la sussistenza della violazione dell'articolo

36, in quanto, per effetto delle denunziate norme, la retribuzione del

professore non di ruolo non risulterebbe stabilita in proporzione alla

quantità e qualità del lavoro prestato, ma sarebbe suscettibile di

diminuzione in relazione alla particolare condizione soggettiva di

essere titolare di altro rapporto d'impiego.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione viene oggi all'esame

della Corte.

Non vi è stata costituzione delle parti interessate, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il Consiglio di Stato, con

sua sentenza n. 448 del 1964, ha già affermato che ci si trova di

fronte ad un cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego non di

ruolo (incarico di insegnamento ed incarico di segreteria presso il

Conservatorio femminile S. Carlo Borromeo di Pienza) ed ha soltanto

sollevato il problema circa la disciplina del cumulo delle relative

retribuzioni.

Al riguardo, tanto la parte privata interessata, quanto il

Consiglio di Stato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 152 del

1970, sostengono che al cumulo delle retribuzioni si dovrebbe procedere

applicando il principio sancito dall'art. 99 del t.u. approvato con

r.d. (legislativo) 30 dicembre 1923, n. 2960, come modificato

dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, in base al quale, nel

caso, come risulta in esame, che le retribuzioni da cumulare superino

nel complesso le lire 750.000 annue, si riduce del terzo quella minore

o, se eguali, una qualunque delle due, tenendo presente che le

riduzioni sono sempre operate a favore dell'erario dello Stato: in

conseguenza contestano la legittimità costituzionale della diversa

disciplina posta in essere dall'art. 3, primo comma, del r.d.l. 1

giugno 1946, n. 539 e dall'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n.

1687, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Siffatto

assunto implica che, come già ebbe a verificarsi quando venne

pronunziata la sopra citata sentenza di questa Corte, la proposta

questione va esaminata soltanto sotto il profilo della violazione

dell'art. 3 e non anche sotto quello della violazione dell'art. 36

della Costituzione.

Tanto precisato, si rileva che dagli atti risulta che, mentre con

la citata decisione il Consiglio di Stato ha stabilito che per

l'incarico di insegnamento alla parte interessata spetta il trattamento

economico iniziale dei professori di ruolo delle corrispondenti scuole

statali, per l'altro impiego (incarico di segreteria) le è stato

attribuito uno stipendio mensile di lire 15.025 (deliberazione 9

settembre 1949, n. 197) poi ridotto a lire 9.000 (deliberazione 23

novembre 1954, n. 29) e soltanto con deliberazione 19 febbraio 1956, n.

6 elevato a lire 37.295 lorde, ossia, in ogni caso, di gran lunga

inferiore a quello spettantele per 1 incarico di insegnamento. Ne

consegue che anche nel caso in esame, come già in quello che ha

formato oggetto della sentenza n. 152 del 1970, può avvenire che per

due rapporti d'impiego si venga ad avere diritto ad una retribuzione

inferiore a quella spettante per uno solo e ciò ancorché le

disposizioni denunziate, a differenza di quelle successive, dichiarate

illegittime con detta sentenza, limitino proprio ad un terzo la

riduzione dei compensi per gli incarichi di insegnamento, nel caso di

cumulo con altro impiego con lo Stato o altri enti pubblici.

Tanto può, evidentemente, avvenire perché la legislazione

scolastica non solo disciplina in modo diverso da quanto dispone il

richiamato art. 99 del testo unico n. 2960 del 1923 il cumulo delle

retribuzioni nel caso di cumulo consentito di rapporti d'impiego per

quanto attiene alle percentuali di riduzione, ma anche - e soprattutto

- perché dispone che la riduzione debba essere applicata alla

retribuzione dovuta per l'insegnamento, senza preoccuparsi di stabilire

se sia maggiore di quella dovuta per l'altro impiego.

Questa difformità rispetto alla norma generale del ripetuto art.

99 non solo non trova alcuna razionale giustificazione, ma, in quanto

può portare alla conseguenza sopra illustrata, risulta sicuramente

irrazionale.

Ne consegue' una manifesta violazione del principio di eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione, cosicché la proposta questione

risulta fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,

del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, sul trattamento economico del

personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli

Istituti d'istruzione media, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre

1947, n. 1687, sul nuovo trattamento economico del personale non di

ruolo degli Istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in

cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego

alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è compensato in

ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante

dall'applicazione dell'art. 1 del r.d.l. 10 giugno 1946, n. 539, così

come modificato da esso stesso d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687,

anziché stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGTONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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