Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1966 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d.l. 1404/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, concernente

l'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei minorenni, promosso

con ordinanza emessa il 12 gennaio 1965 dal Pretore di Iseo nel

procedimento penale a carico di Ferrari Paolo e Donati Remigio,

iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 27 febbraio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Un'ordinanza emessa il 12 gennaio 1965 dal Pretore di Iseo ha

prospettato a questa Corte l'illegittimità costituzionale dell'art. 9,

capoverso, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, relativo

all'istituzione e al funzionamento del Tribunale dei minorenni.

La disposizione denunciata esclude dalla competenza del Tribunale

predetto i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli

anni diciotto quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale età;

e il Pretore solleva il dubbio che tale esclusione violi l'art. 3 della

Costituzione, perché fa esercitare la competenza specializzata non su

tutti i minorenni, ma soltanto su alcuni di essi, benché pure gli

altri si trovino nella stessa obbiettiva condizione della minore età.

Il Pretore osserva che l'opportunità del simultaneus processus non

giustifica l'eccezione perché, a differenza di quanto avviene per

effetto delle norme sulla connessione, non trasferisce la cognizione

del reato da uno ad un altro giudice ordinario, ma sottrae un minore al

giudice per esso precostituito e rende financo possibile che egli venga

difeso da un professionista non idoneo a comprendere l'opera

rieducativa che lo Stato esercita verso i minorenni, secondo i

requisiti richiesti dall'art. 12 del citato R.D.L. del 1934.

L'ordinanza è stata notificata all'imputato Ferrari Paolo il 22

gennaio 1965 ed il 28 successivo all'altro imputato Donati Remigio; al

Pubblico Ministero il giorno 21 precedente, al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 22 dello stesso mese. È stata poi comunicata ai

Presidenti delle due Camere il 30 gennaio 1965.

Non v'è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

La sentenza di questa Corte del 4 luglio 1963, n. 130, ha deciso

che non contrasta con l'art. 25 della Costituzione la deroga alla

competenza generale del Tribunale dei minorenni, quando siano

coimputati maggiori e minori dei diciotto anni; e ciò sotto il

riflesso che essa è ispirata alla necessità del simultanens processus

per ogni caso di connessione, che è alla base di uno dei criteri

fondamentali di attribuzione della competenza giurisdizionale.

Questa deroga non contraddice nemmeno alla norma dell'art. 3 della

Costituzione, come ora invece dubita il Pretore di Iseo.

Non vi contraddice perché la circostanza che il minore degli anni

diciotto sia imputato in concorso con persone di età maggiore, causa

una situazione diversa da quella in cui imputati siano soltanto minori,

e rende inevitabile una normativa particolare. L'unicità del

procedimento è, in questo caso, giustificata dalla esigenza di

uniformità nel giudizio sull'accertamento del fatto e sulla sua

valutazione; che è una regola razionale di scelta legislativa, a

preferenza dell'altra implicante la separazione dei procedimenti, la

quale crea rischio di incoerenze e di contrasti di decisioni, oppure

soltanto di incompletezza nell'esame dei fatti. Presupposta la

necessità di precostituire la competenza di uno solo di quegli organi

giurisdizionali che ne avrebbero potuto avere l'attribuzione, la legge

ha ritenuto opportuno attrarre il minore nella competenza del giudice

precostituito per il maggiore degli anni diciotto, anziché portare

quest'ultimo innanzi al giudice dei minorenni, sulla base di una

valutazione della concreta idoneità dei due organi all'esplicazione

della rispettiva funzione del procedimento unico. Questa Corte, nella

citata sentenza del 4 luglio 1963, n. 130, ha avvertito che la scelta

compiuta dalla legge non può formare oggetto di sindacato di

legittimità costituzionale; e il giudizio così espresso deve ora

essere confermato, sia perché il simultanens processus potrebbe talora

essere imposto proprio da una esigenza di eguaglianza fra i coimputati

ove si consideri il pericolo già accennato di difformità di giudizio

sulle medesime ipotesi di fatto, sia perché la legge istitutiva del

Tribunale dei minorenni dà la possibilità della separazione dei

processi ove l'unico processo non fosse ritenuto indispensabile. La

norma che permette tale divisione fu dichiarata illegittima con la

suddetta sentenza 4 luglio 1963, soltanto nella parte in cui affidava

al Procuratore generale della Corte di appello ogni decisione

sull'opportunità dello spostamento di competenza, e gli dava poteri

espressamente qualificati come esenti da qualsiasi sindacato. La stessa

sentenza faceva "salva una nuova disciplina della materia"; ma la

mancanza attuale di questa nuova normativa né include l'illegittimità

costituzionale del principio di separabilità dei procedimenti, né

travolge nell'illegittimità costituzionale la regola che unifica il

processo innanzi all'organo ordinario, ove debba essere ritenuto

inscindibile. Potrebbe, se mai, imporre di intendere il sistema nella

sua completezza, per decidere se esso, quando, nella singola

fattispecie, l'unione non si giustifichi, solleciti l'ordinaria

competenza del giudice a pronunciare sulla necessità della scissione,

per meglio realizzare la volontà della legge istitutiva del Tribunale

dei minorenni.

Non si vede pertanto come il principio di eguaglianza resti

compromesso dalla norma denunciata, che contiene in sé un temperamento

al rigore della regola di connessione. Quando questo temperamento non

risulta attuabile, la diversità di trattamento che il minore riceve

rispetto ad altri minori dipende, sia quanto alla competenza sia quanto

al procedimento e quindi alla specializzazione della difesa (sulla

quale particolarmente si sofferma l'ordinanza di rimessione), da una

diversità sostanziale della situazione che si determina quando sono

coimputati maggiori e minori di diciotto anni rispetto a quella che si

concreta quando gli imputati hanno tutti una età minore dei diciotto

anni. Questa diversità va considerata anche se implica il sottrarre

competenza ad un giudice specializzato, perché i principi della

connessione non concernono soltanto problemi di ripartizione di

competenza tra giudici ordinari, come invece ritiene il Pretore di Iseo

(arg. art. 49 del Codice di procedura penale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, secondo comma, prima parte, del R.D.L. 20 luglio 1934, n.

1404, concernente l'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei

minorenni, proposta dal Pretore di Iseo con ordinanza del 12 gennaio

1965, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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