Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 48d.P.R. 303/1956
  • art. 58d.P.R. 303/1956

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48 e 58 del

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, promosso con ordinanza emessa il 13

novembre 1961 dal Pretore di Borgo San Lorenzo nel procedimento penale

a carico di Aiazzi Luigi, iscritta al n. 216 del Registro ordinanze

1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del

20 gennaio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri

udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Aiazzi Luigi, imputato del

reato di cui agli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303,

emanato in base alla delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n.

51, per aver adibito un locale a lavorazione industriale senza averne

data preventiva notizia all'Ispettorato del lavoro, il Pretore di Borgo

San Lorenzo, con ordinanza del 13 novembre 1961, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni. Le due

norme sarebbero in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, vale a dire col principio della inviolabilità del

diritto della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Secondo il Pretore si avrebbe una norma sanzionata penalmente

(combinato disposto degli artt. 48, primo e secondo comma, 58, lett. b,

del D.P.R. citato) la quale impone a determinati cittadini di

denunziare alle autorità di vigilanza e di controllo un loro futuro

comportamento, che, se messo in atto, costituirebbe reato. L'autorità

di vigilanza e di controllo non ha d'altra parte l'obbligo di

intervenire, prevenendo così la commissione del reato stesso (ultimo

comma dell'art. 48); sicché in mancanza di prescrizioni correttive

della predetta autorità, il procedimento penale conseguente trarrebbe

origine dalla denunzia cui l'imprenditore è obbligato sotto minaccia

di sanzione penale in caso di omissione.

Lo stesso Pretore, prospettandosi che il principio dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione possa intendersi nel senso ampio che

il diritto di difesa sia garantito non soltanto a partire dal momento

della costituzione del rapporto processuale ma anche nella fase

anteriore da cui nasce il procedimento stesso, ne con clude che gli

artt. 48 e 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica

vengano, per ciò, a trovarsi in contrasto con la indicata norma

costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati; ed è stata, altresì, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per il

Presidente del Consiglio dei Ministri l'11 dicembre 1961, nel suo atto

di intervento conclude per la manifesta infondatezza della proposta

questione, osservando che la comunicazione prevista dall'art. 48 non è

causa necessaria del procedimento penale conseguente alla costruzione

fatta in contrasto con le prescrizioni di legge, e che comunque il

diritto di difesa costituzionalmente garantito non può estendere il

suo contenuto al comportamento dell'autore antecedente al procedimento. Considerato in diritto :

Secondo il Pretore si può ritenere che il principio contenuto

nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, relativo alla

inviolabilità del diritto di difesa, abbia una latitudine tale da

comprendere non soltanto il procedimento, ma anche la fase anteriore da

cui esso nasce.

Questa tesi è del tutto priva di fondamento. L'art. 24 della

Costituzione, in tutto il suo contenuto, si riferisce esclusivamente al

giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o

comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti

anteriori dai quali esso trae origine. Inoltre il secondo comma

dell'articolo, nel riferirsi in particolare al diritto di difesa,

stabilisce essere la difesa diritto inviolabile "in ogni stato e grado

del procedimento". Con ciò il diritto di difesa viene espressamente

delimitato all'ambito del procedimento, in termini tali da non dar

luogo ad incertezze di sorta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta dal Pretore di Borgo San Lorenzo con ordinanza del 13 novembre

1961, degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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