Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1959 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 863, promosso con

ordinanza 13 novembre 1957 del Tribunale di Cosenza emessa nel

procedimento civile vertente tra Barracco Giovanni e l'Opera per la

valorizzazione della Sila, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze del

1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del

25 gennaio 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi, per Barracco Giovanni, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente per

la valorizzazione della Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con testamento segreto del 22 marzo 1947, Luigi Barracco istituì

eredi i suoi discendenti, fissando le porzioni di ciascuno ed

assegnando loro rispettivamente, con espresso riferimento agli artt.

733 e 734 Cod. civ., distinti gruppi di beni. In ordine al quarto ed

ultimo gruppo, indicato come "comprensorio di Santa Margherita", il

testatore aveva tra l'altro disposto: "In aggiunta alle proprietà

suddette assegno a mio figlio Giovanni un appezzamento della cosiddetta

"Mena di Cavallo" a sinistra della strada rotabile che conduce ad Isola

Capo Rizzuto e posto in quel Comune, appezzamento che comprendendo il

passo "Mena di Cavallo" arriva fino al mio confine con Alfonso

Barracco. Detto appezzamento potrà avere l'estensione di circa

quaranta o cinquanta tomolate e verrà distaccato dalla tenuta di

Santa Margherita di comune accordo tra i miei figli Roberto e Giovanni,

curando il distacco in maniera che questo non si avvicini troppo alla

via rotabile che conduce alla Villa di Santa Margherita, né dia

molestia alla predetta via o al resto della vicina proprietà assegnata

a Roberto, e, d'altra parte, possa comprendere la possibilità di avere

l'acqua del pozzo e di potervi costruire una casina con tutti gli

accessori, accessibili alla rotabile, con spazio sufficiente per avere

quanto è possibile per il buon andamento di una casa di abitazione e

delle sue succursali, però sempre senza dovere in alcun modo dare

molestia sia alla casa di abitazione di Santa Margherita e sino al

viale di accesso, che al resto della tenuta".

Luigi Barracco decedeva in Roma il 9 febbraio 1949 e l'appezzamento

di terreno "Mena di Cavallo" veniva riportato in catasto, insieme con

la restante proprietà di Roberto, in testa agli eredi del fu Luigi

Barracco.

Con decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 14 settembre 1951,

suppl. Ord., l'Opera per la valorizzazione della Sila espropriava nei

confronti di Roberto Barracco, unitamente ad altre sue proprietà site

nel Comune di Isola Capo Rizzuto, l'appezzamento di terreno "Mena di

Cavallo".

Il 1 dicembre 1955 Giovanni Barracco, fratello del nominato

Roberto, conveniva davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente espropriante

chiedendo che fosse accertato che egli, al 15 novembre 1949, era unico

ed esclusivo proprietario dell'appezzamento "Mena di cavallo", e che

fosse dichiarata, in via incidentale, limitatamente al suddetto

appezzamento di terreno, la illegittimità costituzionale del citato

decreto di esproprio n. 863.

A sostegno della sua domanda l'attore adduceva che la disposizione

testamentaria di Luigi Barracco aveva operato una divisione concreta di

beni intesa a prevenire lo stato di comunione tra gli eredi, assegnando

in special modo a Giovanni Barracco l'appezzamento "Mena di Cavallo",

determinato nei suoi confini e nella sua estensione. L'Ente di riforma,

quindi, avrebbe proceduto ad espropriare un bene che apparteneva a

Giovanni Barracco fin dalla apertura della successione, e cioè prima

del 15 novembre 1949, senza che nei confronti di lui, effettivo

proprietario, si fosse proceduto alla pubblicazione del piano di

esproprio, alla emanazione del provvedimento espropriativo ed alla

immissione nel possesso dell'appezzamento di terreno. Inoltre l'Opera

di valorizzazione Sila, col cennato decreto, aveva comunque proceduto

alla espropriazione integrale dei terreni di Isola Capo Rizzuto in

contrasto con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che, in caso

di comunione, impone il rispetto del valore della quota ideale del

condomino non espropriato.

In contrario l'Ente valorizzazione Sila sosteneva davanti al

Tribunale di Cosenza che Luigi Barracco col suo testamento non avrebbe

proceduto ad una divisio inter liberos, bensì avrebbe dettato, ai

sensi dell'art. 733 Cod. civ., delle norme per una futura divisione; e

poiché questa, al 15 novembre 1949, ancora non sarebbe stata fatta,

legittimamente si sarebbe proceduto alla espropriazione nei confronti

del condomino Roberto Barracco. In ogni caso Giovanni Barracco avrebbe

dovuto considerarsi decaduto da ogni diritto perché non aveva

proposto, nel termine di cui all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n.

230, alcun reclamo avverso la pubblicazione del piano di esproprio.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva del 13

novembre 1957, ha riconosciuto che, in forza della divisione

testamentaria, proprietario del terreno in questione era, al 15

novembre 1949, ed è tuttora, Giovanni Barracco. Ritenendo quindi non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del decreto di esproprio, con ordinanza del 13 novembre 1957, ha

disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, ed ha riservato al definitivo la statuizione

sulle spese.

L'ordinanza del Tribunale, dopo aver riassunto i termini del

giudizio concluso con la sentenza non definitiva, rileva che, dovendo

il decreto di esproprio considerarsi come un atto avente forza di

legge, la illegittimità dello stesso decreto, dedotta in quel

giudizio, dà luogo ad una questione di legittimità costituzionale in

relazione alla legge di delega 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), ed

agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ed essendo, nelle more del

giudizio, entrata in funzione la Corte costituzionale, competente a

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del decreto di esproprio

è la Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata debitamente notificata alle parti private

nonché al Presidente del Consiglio ed è stata comunicata ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Giovanni Barracco si è costituito in giudizio il 14 febbraio 1958,

l'Ente per la valorizzazione della Sila il 21 gennaio 1958.

Nelle sue deduzioni davanti alla Corte costituzionale, la difesa di

Giovanni Barracco si richiama al testamento di Luigi Barracco e a

quanto in esso disposto in ordine all'appezzamento di terreno "Mena di

Cavallo" nel Comune di Isola Capo Rizzuto; ricorda poi che il Tribunale

di Cosenza, con la sua sentenza del 13 novembre 1957, ha qualificato la

disposizione testamentaria come una divisione fatta dal de cujus,

impeditiva della comunione ereditaria; osserva infine che la sentenza

stessa ha accertato che alla data del 15 novembre 1949 esclusivo

proprietario dell'appezzamento di terreno espropriato era Giovanni

Barracco.

Nei suoi confronti, afferma la difesa dell'interessato, l'Opera

per la valorizzazione della Sila non avrebbe osservato le formalità

che la legge di riforma agraria e fondiaria esige per il procedimento

espropriativo. Il piano di esproprio, il decreto del Capo dello Stato,

tutto il procedimento di espropriazione relativo al terreno "Mena di

Cavallo" si è svolto nei confronti di Roberto Barracco, che non era

legittimo proprietario del terreno stesso.

Pertanto, il decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863,

dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione

agli artt. 76 e 77 della Costituzione per manifesta violazione

dell'art. 5 della legge di delega 12 maggio 1950, n. 230,

limitatamente alla proprietà "Mena di Cavallo" di Giovanni Barracco di

Isola Capo Rizzuto, individuata nelle particelle 1 e 2 del foglio l e

1, 2, 3 del foglio 2 della partita 52 del catasto terreni del Comune

Capo Rizzuto in testa agli eredi di Barracco Luigi.

Le deduzioni a stampa dell'Ente per la valorizzazione della Sila,

presentate dall'Avvocatura generale dello Stato il 21 gennaio 1958

sottolineano che nel sistema vigente la questione di legittimità

costituzionale di una legge può sorgere davanti alla Corte

costituzionale, soltanto quando il giudice che la solleva ritenga di

non potersi pronunciare sulla materia di sua competenza senza che la

questione stessa sia stata preventivamente decisa.

L'Ente rileva quindi che il Tribunale di Cosenza, essendosi

pronunciato nel merito della controversia relativa alla proprietà del

fondo "Mena di Cavallo", non può con la sua ordinanza del 13 novembre

1957 rinviare gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla

legittimità costituzionale del decreto che ha espropriato il terreno

stesso, dacché, per una controversia già definita, il giudizio di

legittimità costituzionale non si può porre come pregiudiziale.

Rilevato poi che la sentenza del Tribunale di Cosenza è gravata di

appello e quindi suscettibile di riforma, la difesa dell'Ente osserva

che la pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del

decreto di esproprio verrebbe a risultare subordinata all'esito della

causa principale.

Nelle memorie presentate il 22 gennaio 1959 dalla difesa di

Giovanni Barracco e dalla difesa dell'Ente per la valorizzazione della

Sila, le parti insistono nelle loro conclusioni sviluppando le

argomentazioni precedenti.

L'Avvocatura dello Stato, per l'Ente di riforma, sul problema della

ammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

prospetta come singolare la fattispecie del giudizio su una

legge-provvedimento, nel quale l'avvenuta definizione del rapporto

giuridico di merito vincola la decisione della Corte costituzionale ed

è da questa vincolata. La difesa dell'Ente aggiunge che da un lato la

Corte è chiamata ad operare come camera di registrazione della

sentenza del giudice civile; dall'altro, se la Corte costituzionale

annulla l'atto legislativo "de quo", è da chiedersi quale sia la sorte

del giudizio di appello cui è ancora soggetta la sentenza del giudice

ordinario: ammettere che la Corte costituzionale possa pronunciarsi

assumendo come decisa una questione di merito ancora suscettibile di

gravame, significherebbe dar luogo a una confisca degli ulteriori gradi

di giurisdizione in ordine allo stesso rapporto giuridico di merito.

L'Avvocatura dello Stato rileva infine che la Corte non può

sospendere il suo giudizio in attesa della pronuncia definitiva sul

merito, ed invertire così quella che è l'ipotesi normale di

sospensione del giudizio di merito in funzione del giudizio di

legittimità costituzionale.

Passando al merito, la difesa dell'Ente per la valorizzazione della

Sila ripete in sostanza le argomentazioni che hanno formato oggetto del

giudizio davanti al Tribunale di Cosenza e sostiene che il decreto di

scorporo non è viziato, richiamandosi anche all'analogia tratta

dall'art. 16 della legge generale sulle espropriazioni per utilità

pubblica 25 giugno 1865, n. 2359, ai sensi del quale il procedimento

espropriativo, per quanto riguarda il soggetto cui va intestato, si

può attenere alle risultanze catastali.

La difesa dell'Ente conclude per la improponibilità o la

inammissibilità, quanto meno allo stato degli atti, della questione di

legittimità costituzionale e, in subordine, per la infondatezza della

questione stessa. Considerato in diritto :

La Corte ritiene infondati i motivi addotti dall'Avvocatura

generale dello Stato per sostenere la improponibilità o la

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

proposta con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 novembre 1957.

Nel sistema che regola il giudizio di legittimità costituzionale

in via incidentale, spetta al giudice di merito proporre la questione

con ordinanza che, a norma del secondo comma dell'art. 23 della legge

11 marzo 1953, n. 87, deve accertare che la questione sia rilevante,

cioè che il giudizio di merito non possa essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale, e che la questione non sia manifestamente infondata.

La Corte costituzionale investita della questione deve risolverla,

salvo il caso che l'ordinanza non abbia i requisiti prescritti dal

suindicato art. 23.

La pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, che è

indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non può venire

sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il

giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza

passata in giudicato.

Gli inconvenienti nel caso concreto prospettati dall'Avvocatura

generale dello Stato si manifestano quando la questione di legittimità

costituzionale concerne non norme di carattere generale ed astratto, ma

un provvedimento concreto, come il decreto di scorporo, dotato, in

virtù della delega legislativa, di forza di legge. Ma le

argomentazioni tratte da tali supposti inconvenienti per sostenere

l'improponibilità o l'inammissibilità della questione non possono

modificare il sistema di diritto positivo.

Nella fattispecie, il Tribunale di Cosenza, non potendo decidere la

questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo, l'ha

proposta alla Corte costituzionale con l'ordinanza del 13 novembre

1957, che pienamente risponde ai requisiti prescritti dall'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87. E la Corte non può non decidere la

questione così come è stata proposta con l'ordinanza.

Il giudizio di legittimità costituzionale del decreto di esproprio

del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1951, n. 863, procede

dall'interpretazione che il Tribunale di Cosenza nella sentenza 13

novembre 1957 e nell'ordinanza di pari data, con la quale ha proposto

la questione di legittimità costituzionale, ha dato del testamento di

Luigi Barracco; interpretazione secondo la quale l'appezzamento di

terreno denominato "Mena di Cavallo" ed espropriato nei confronti di

Roberto Barracco apparteneva in proprietà esclusiva a Giovanni

Barracco al momento stesso dell'apertura della successione - 9 febbraio

1949 -, cioè prima della data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2

della legge 12 maggio 1950, n. 230.

La circostanza che al momento della formulazione del piano di

esproprio e dell'emissione del decreto (12 agosto 1951) il suddetto

appezzamento di terreno era intestato non a Giovanni Barracco, ma agli

eredi del fu Luigi Barracco, non importava che l'Ente espropriante

potesse procedere nei riguardi di chi non era l'effettivo proprietario.

È infondato l'assunto della difesa dell'Ente, che le risultanze

catastali siano senz'altro vincolanti nel procedimento espropriativo in

genere e nell'esproprio per riforma agraria in particolare, giacché

nel nostro ordinamento i dati del catasto non sono decisivi per la

determinazione del diritto di proprietà dei beni.

Non giova fare riferimento al sistema della legge generale 25

giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità

pubblica, secondo il quale (art. 16) la procedura di espropriazione si

svolge nei riguardi "dei proprietari iscritti nei registri catastali ed

in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria".

Questo sistema ha il suo fondamento in ciò che l'espropriazione in

base alla legge generale del 1865 è fatta per una ragione obiettiva,

giacché si riferisce al bene in quanto serve allo scopo di pubblica

utilità.

Nel sistema invece della legge di riforma agraria, quale la legge

per la Sila, l'esproprio viene disposto in considerazione dell'insieme

delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato proprietario,

nei cui confronti si procede ad un esproprio correlativo al complesso

dei suoi beni.

È perciò che il procedimento di esproprio deve essere svolto nei

confronti di chi è proprietario. Ora ciò non è avvenuto nel decreto

di scorporo in esame, per il che questo deve ritenersi viziato di

illegittimità costituzionale.

Né giova addurre, come fa la difesa dell'Ente espropriante, che

Giovanni Barracco non presentò alcun reclamo contro il piano di

espropriazione nel termine di cui all'art. 4 della legge Sila, e che

perciò è decaduto da ogni eventuale diritto in riguardo. È da

osservare in proposito che il reclamo previsto dall'art. 4 riguarda

soltanto "la rettifica di eventuali errori materiali", e che tra questi

errori non possono essere comprese le questioni attinenti

all'accertamento dell'effettivo proprietario del bene investito

dall'esproprio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4

della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che

non appartenevano a Roberto Barracco.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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