Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 lett. c

della legge 19 gennaio 1955, n. 25 promosso con l'ordinanza 28 marzo

1956 del Pretore di Acireale nel procedimento penale a carico di

D'Agostino Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n 149 del Registro

ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Acireale, su denuncia dell'Ispettorato del lavoro di

Catania, con decreto penale del 30 novembre 1955, condannava D'Agostino

Salvatore alla pena di lire diecimila di ammenda, quale colpevole del

reato preveduto dall'art. 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n.

25, in relazione all'art. 11 lett. c della stessa legge, per avere,

quale datore di lavoro, corrisposto a dieci apprendisti da lui

dipendenti salari inferiori a quello prescritto dal contratto

collettivo del 25 giugno 1948.

Il D'Agostino proponeva opposizione e, mentre dichiarava di non

essere iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali che avevano

stipulato il suddetto contratto collettivo, denunciava la

illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 11 lett.

c della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione e chiedeva che fosse disposta la sospensione del giudizio

e l'invio degli atti alla Corte costituzionale; il P. M. si associava

alla richiesta e il Pretore, con ordinanza del 28 marzo 1956, ritenuta

pertinente e non manifestamente infondata la questione sollevata

dall'imputato, disponeva la sospensione del giudizio e l'invio

immediato degli atti alla Corte costituzionale.

La ordinanza era regolarmente notificata il 15 aprile 1956,

comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dinanzi a questa Corte si è

costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha presentato una

memoria a stampa, con cui ha concluso che si dichiari insussistente la

pretesa incostituzionalità della norma legislativa impugnata. Considerato in diritto :

La proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 11

lett. c della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sull'apprendistato, non ha

fondamento, in quanto non sussiste il preteso contrasto fra la norma

stessa e l'art. 39 della Costituzione, a cui si è fatto richiamo nella

denuncia di incostituzionalità.

La illegittimità costituzionale deriverebbe da ciò: che la norma

legislativa impugnata considererebbe come penalmente sanzionabile la

inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi

così detti post - corporativi, contro quanto dispone l'art. 39 della

Costituzione, che non attribuisce efficacia obbligatoria erga omnes ai

contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali di fatto

attualmente esistenti. Per valutare la sussistenza del lamentato

contrasto posto a base della enunciata illegittimità costituzionale è

necessario anzitutto tener presente che nel nostro ordinamento

giuridico si possono attualmente distinguere tre specie o tipi di

contratti collettivi.

Una prima specie è costituita dai cosidetti contratti corporativi,

formati anteriormente al 1944 dalle associazioni sindacali

riconosciute, alle quali era attribuito un potere di rappresentanza di

diritto pubblico delle categorie a cui essi si riferivano, nonché un

potere normativo nel regolamento collettivo dei rapporti di lavoro

relativi alle categorie stesse.

Con la soppressione di tali associazioni sindacali e dei poteri in

diritto pubblico ad esse conferito, nonché con la soppressione

dell'intero ordinamento corporativo (D.L. 23 novembre 1944, n. 369),

venne però espressamente conservata la efficacia, sia pure

transitoria, dei contratti collettivi già formati, i quali hanno

perciò mantenuto l'impronta di diritto pubblico che avevano in sé e

la loro inderogabilità per tutti gli appartenenti alle categorie a cui

si riferivano. Per la inosservanza delle norme contenute in questi

contratti collettivi è stata ritenuta ancora applicabile la sanzione

penale preveduta nell'art. 509 Cod. penale.

L'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi erga omnes, cioè

"per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si

riferisce", è oggi espressamente riconosciuta anche dalla Costituzione

(art. 39), ma nei riguardi dei contratti collettivi formati dai

sindacati registrati e con la procedura ivi indicata. Comunque, la

nuova disciplina della organizzazione sindacale non ha ancora avuto la

sua attuazione nella legge. Pertanto questa seconda specie di

contratti collettivi esiste per ora solo come possibilità astratta.

In questa fase transitoria possono essere stipulati soltanto contratti

collettivi cosidetti di diritto privato: e questa terza specie ha

provocato questioni molto dibattute sulla efficacia delle disposizioni

contenute nei contratti collettivi stessi e sui limiti oggettivi e

soggettivi di tale efficacia.

Da queste premesse consegue che il problema della legittimità

costituzionale della norma impugnata avrebbe ragione di essere soltanto

nel caso in cui la norma stessa riconoscesse l'efficacia obbligatoria

erga omnes anche per i contratti collettivi attualmente stipulabili e

comunemente qualificati come contratti collettivi di diritto privato.

Solo in tal caso, infatti, potrebbe essere prospettata la

incompatibilità tra la norma giuridica di cui viene denunciata la

incostituzionalità e l'art. 39 della Costituzione, giacché verrebbero

ad essere riconosciuti oneri ed obblighi a carico degli appartenenti a

determinate categorie di datori di lavoro o di lavoratori anche se non

iscritti ai rispettivi sindacati professionali prima che venga

disciplinata legislativamente - come vuole la Costituzione - la nuova

organizzazione sindacale e vengano poste le condizioni della efficacia

cogente dei contratti collettivi nei riguardi di tutti gli appartenenti

alle rispettive categorie.

Ma questo presupposto non sussiste, perché l'art. 11 lett. c della

legge 19 gennaio 1955, n. 25, che ha formato oggetto della denuncia di

illegittimità costituzionale, non contiene affatto una dichiarazione

di obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto privato per

tutti gli appartenenti alle rispettive categorie dei sindacati

stipulanti. La norma stessa, invece, nell'enunciare l'obbligo di

osservare la disciplina collettiva del lavoro, contiene un riferimento

generico ai contratti collettivi senza alcuna specificazione.

Conseguentemente la norma denunciata contiene soltanto un

riferimento generico, che lascia immutata la situazione attuale, senza

che vi si possa riscontrare né nella sua formulazione espressa, né

implicitamente, un contrasto qualsiasi con la norma costituzionale

enunciata nell'art. 39 della Carta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli 11 lett. c e 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n.

25, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Acireale del 28 marzo 1956

in riferimento alla norma contenuta nell'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO

BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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