Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/01/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3legge 379/1987

applicata al caso

  • art. 3legge 468/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo

comma, legge 14 novembre 1987, n. 468, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (rectius,

art. 3, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,

recante "Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici

al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei

dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi

collegato ed equiparato", convertito, con modificazioni, nella legge

14 novembre 1987, n. 468); 3, primo comma, della legge 17 aprile

1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei

pubblici dipendenti); 15, legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento

delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza);

165, legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1° luglio 1989 dalla Corte dei conti sui

ricorsi riuniti proposti da Ricciardi Enzo ed altri contro Ministero

del Tesoro ed altri, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla Corte dei conti

sui ricorsi riuniti proposti da Sensi Federico ed altri contro

Ministero Affari Esteri ed altri, iscritta al n. 80 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dalla Corte dei conti -

Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sul ricorso proposto

da Rivarola Augusto contro Ministero della Pubblica Istruzione,

iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Petraccone Dario, Mazzantini

Giuliano ed altri, Ricciardi Enzo ed altri, Sensi Federico ed altri,

Colaci Vincenzo ed altri, Dusi Bruno, nonché gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Greco;

Uditi gli avvocati Walter Prosperetti per Sensi Federico ed altri,

Michelangelo Pascasio per Mazzantini Giuliano ed altri, Filippo de

Iorio ed Evandro De Petris per Dusi Bruno, e l'Avvocato dello Stato

Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Alcuni alti dirigenti dello Stato, appartenenti a varie

amministrazioni, collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio

1979, proponevano ricorso alla Corte dei conti per ottenere il

riconoscimento del loro diritto al permanente adeguamento della

pensione alla retribuzione corrisposta ai dirigenti in attività di

servizio, con pari qualifiche di anzianità, e, comunque, un

trattamento pari a quello dei loro colleghi collocati in pensione in

data posteriore al 1° gennaio 1979, nonché la riliquidazione della

pensione per effetto di miglioramenti retributivi disposti dalla

legge 14 novembre 1987, n. 468.

Proponevano alcune questioni di legittimità costituzionale delle

norme che regolano i trattamenti pensionistici dei dirigenti statali.

2. - La Corte dei conti, con ordinanza del 1° luglio 1989 (R.O. n.

539 del 1989), sollevava, in via principale, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 468 del 1987,

nella parte in cui non dispone che la prevista riliquidazione delle

pensioni si estenda anche al personale dirigente statale collocato in

pensione anteriormente al 1° gennaio 1979.

Ed in via subordinata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui

stabilisce per le pensioni dei dirigenti dello Stato percentuali

fisse di adeguamento anziché istituire un meccanismo permanente di

perequazione alla dinamica retributiva.

2.1 - Riteneva che l'art. 3 della legge n. 468 del 1987, pur

introducendo il criterio dell'allineamento delle pensioni alla

retribuzione del personale di pari qualifica in attività di

servizio, mediante la riliquidazione delle stesse e pur garantendo,

così, la proporzionalità delle pensioni, quali retribuzioni

differite, alla quantità e qualità del lavoro, per avere escluso il

personale collocato in pensione in data anteriore al 1° gennaio 1979,

aveva prodotto una irrazionale ed ingiustificata discriminazione tra

soggetti che si trovavano in identica posizione funzionale, avendo

prestato la medesima attività lavorativa di pari qualità onde la

palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tanto più grave,

nella specie, in quanto i pensionati di data anteriore al 1° gennaio

1979 hanno avuto aumenti di pensione tra il 13% e il 18%, mentre

quelli di data posteriore aumenti del 123%.

Rilevava anche una ulteriore violazione dell'art. 3 della

Costituzione in quanto si era verificata una contraddittoria ed

irrazionale coesistenza, nel medesimo arco di tempo, di un duplice

ordinamento pensionistico: l'uno per il personale collocato a riposo

in data anteriore al 1° gennaio 1979 e l'altro, invece, dopo la detta

data. Così operando, il legislatore aveva esercitato il suo potere

discrezionale in modo palesemente irrazionale non sussistendo alcuna

valida ragione giustificatrice.

Escludeva la possibilità di applicare il principio del fluire del

tempo in quanto valido solo per la liquidazione originaria della

pensione.

2.2 - A parere della Corte remittente sussisterebbe anche la

violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione perché la pensione

erogata, quale retribuzione differita, non risulta proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro prestato ed al pensionato ed alla sua

famiglia non sono assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita, in relazione al mutato potere di acquisto della moneta.

2.3 - Per quanto riguarda la questione sollevata in via

subordinata, la Corte rilevava che l'art. 3 della legge 17 aprile

1985, n. 141, stabilendo percentuali fisse di adeguamento anziché un

meccanismo permanente di perequazione delle pensioni alla dinamica

retributiva, violerebbe gli artt. 36 e 38 della Costituzione perché

la pensione erogata non risulta proporzionata alla qualità del

lavoro prestato anche perché le leggi di perequazione, di natura

finanziaria, hanno operato per un solo anno.

3. - Le questioni sollevate sono state ritenute rilevanti e non

manifestamente infondate.

3.1 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

4. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti alcuni

dei ricorrenti i quali, riportandosi alle argomentazioni svolte dalla

Corte remittente, hanno concluso per la declaratoria di fondatezza

delle questioni sollevate.

4.1 - È intervenuta, altresì, l'Avvocatura Generale dello Stato

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale

ha concluso per l'infondatezza della questione.

Ha osservato che l'art. 36 della Costituzione non esclude che i

diversi ordinamenti pensionistici possano essere disciplinati in modo

diverso per essere meglio adeguati in concreto alle particolari

situazioni, sopratutto in relazione ai mezzi finanziari all'uopo

necessari, e che parimenti l'art. 3 della Costituzione non impedisce

di regolare diversamente situazioni considerate per vari aspetti

differenti. Ha rilevato, inoltre, la validità del principio del

fluire del tempo come elemento di differenziazione delle situazioni

dei pensionati e la inesistenza di un principio costituzionale di

coincidenza della pensione al trattamento goduto in attività di

servizio anche se il legislatore ha uniformato la sua linea di

tendenza al conseguimento di tale obiettivo.

5. - Alcuni ambasciatori e direttori generali di vari ministeri,

collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1979, hanno adito

anch'essi la Corte dei conti perché fosse loro riconosciuto il

diritto al permanente adeguamento della pensione alla retribuzione

corrisposta ai loro colleghi in servizio in applicazione dell'art. 3

della legge n. 468 del 1987 e hanno sollevato le stesse questioni di

legittimità costituzionale di cui innanzi, in riferimento sempre

agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con identiche

argomentazioni.

5.1 - La Corte dei conti, con ordinanza del 25 settembre 1989

(R.O. n. 80 del 1990), ha sollevato le stesse questioni di

legittimità costituzionale di cui alla precedente ordinanza del 1°

luglio 1989 con identiche motivazioni.

Ha rilevato, inoltre, la diversità della questione decisa con

l'ordinanza della Corte costituzionale n. 441 del 1989 con quella ora

sollevata.

5.2 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

5.3 - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private le quali hanno richiamato i principi affermati nella

sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 e in varie altre

sentenze precedenti.

5.4 - Anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura

Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, la quale ha svolto argomentazioni sostanzialmente

identiche a quelle formulate nell'altro giudizio.

6. - I due ricorsi (R.O. nn. 539 del 1989 e 90 del 1990) sono

stati trattati insieme alla udienza pubblica del 3 aprile 1990.

6.1 - Con ordinanza del 3/23 aprile 1990, la Corte ha richiesto

alla Presidenza del Consiglio dei ministri informazioni in ordine:

a) alle ragioni che hanno determinato la limitazione dei

benefici di cui alla legge n. 468 del 1987 ai soli pensionati

collocati a riposo in data successiva al 1° gennaio 1979;

b) all'onere finanziario che sarebbe derivato dalla eventuale

estensione dei detti benefici anche ai pensionati di data anteriore

al 1° gennaio 1979;

c) ai provvedimenti precedenti di riliquidazione di pensioni

con effetto retroattivo.

La Presidenza del Consiglio, sentite anche le amministrazioni

competenti, ha fornito i richiesti chiarimenti.

7. - La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la

Sicilia, adita da Augusto Rivarola, dirigente superiore della

pubblica istruzione, collocato a riposo il 16 gennaio 1973, ad

istanza del ricorrente, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (R. O. n.

486 del 1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 nella parte

in cui limita l'aumento del 18% della retribuzione ai fini della

determinazione della base pensionabile per le cessazioni dal servizio

non anteriori al 1° gennaio 1976;

b) dell'art. 165 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella

parte in cui limita alle cessazioni dal servizio successive al 1°

gennaio 1977, l'integrazione mensile di L. 40.000 riducendola a L.

20.000 per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data fino al

1° gennaio 1976 ed escludendola per le cessazioni dal servizio

anteriori a quest'ultima data (1° gennaio 1976);

c) dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468, nella

parte in cui limita la riliquidazione delle pensioni in base agli

stipendi derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello

stesso art. 3, al personale cessato dal servizio in data successiva

al 1° gennaio 1979.

7.1 - La Corte remittente ha osservato che è conforme ad equità

il criterio che attribuisce un più alto indice di perequazione alle

pensioni di data più remota e che, invece, è irrazionale quello

della legge n. 177 del 1976, che perequa nella misura del 12%, con

frazionamento del 6,9% dal 1° gennaio 1986 e dall'ulteriore 5,1% dal

1° gennaio 1976, le pensioni anteriori al 1° gennaio 1976 mentre

incrementa le pensioni sucessive al 1° gennaio 1976 del 14,40%; che

è egualmente irrazionale la disposizione dell'art. 165 della legge

11 luglio 1980, n. 312 che ha escluso da ogni beneficio le pensioni

dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1976

ed ha concesso alle pensioni di data successiva al 1° gennaio 1976

una integrazione mensile lorda di L. 20.000 e a quelle successive al

1° gennaio 1977 di L. 40.000; che è irrazionale il criterio previsto

dall'art. 3 della legge n. 468 del 1987 che prevede solo la

riliquidazione delle pensioni di data successiva al 1° gennaio 1979

sulla base delle retribuzioni aumentate per effetto delle varie leggi

intervenute in materia.

7.1 - Risulterebbero violati gli artt. 36 e 3 della Costituzione.

Ha motivato con argomenti identici a quelli delle precedenti

ordinanze insistendo sul divario, accentuatosi sempre di più, tra le

pensioni più remote e quelle più recenti.

7.2 - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

7.3 - Nel giudizio avanti a questa Corte è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha svolto argomentazioni pressocché

identiche a quelle di cui ai precedenti giudizi.

8. - Nella imminenza dell'udienza alcune parti private hanno

presentato memorie, insistendo sulle deduzioni già formulate.

La difesa di Dusi Bruno ha rilevato anche che la modestia degli

oneri finanziari derivanti dall'estensione ai pensionati ante 1°

gennaio 1979 dei benefici di cui alla disposizione censurata non può

legittimare la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

Le difese di Colaci Vincenzo ed altri, di Mazzantino Giuliano ed

altri, di Ricciardi Enzo ed altri, di Sensi Federico ed altri, hanno

rilevato che le informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio

dei ministri non contengono valide ragioni giustificatrici della

limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici al

personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979.

La difesa di Ricciardi Enzo ha insistito sulla inattendibilità

dell'ammontare dell'onere finanziario che lo Stato sopporterebbe in

caso di soppressione della contestata limitazione del beneficio

suddetto, anche perché il numero degli interessati è notevolmente

inferiore alle stime del Ministero del Tesoro, per cui il detto onere

non può superare i 270 miliardi di lire. CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le tre ordinanze (R.O. n. 539 del 1989; n. 80 del 1990; 486

del 1990), per evidenti ragioni di connessione, possono essere

riunite e decise con un'unica sentenza.

A) La Corte dei conti (R.O. n. 539 del 1989 e n. 80 del 1990) ha

sollevato, in linea principale, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 14 novembre

1987, n. 468, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.

379 del 1987 (rectius, art. 3, primo comma, del decreto-legge 16

settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14

novembre 1987, n. 468), nella parte in cui esclude dalla

riliquidazione le pensioni, ivi disposte, i dirigenti collocati a

riposo ante 1° gennaio 1979. Risulterebbero violati:

1) l'art. 3 della Costituzione: a) per la irrazionale ed

ingiusta discriminazione che agli effetti del trattamento di

quiescenza si determina tra soggetti in identica posizione funzionale

per avere prestato la medesima attività lavorativa; b) per

l'irrazionale e non corretto esercizio, da parte del legislatore, del

suo potere discrezionale, attese le macroscopiche diversità delle

misure dei miglioramenti economici attribuiti a soggetti di pari

qualifiche dirigenziali;

c) per la contraddittoria ed irrazionale coesistenza, nel medesimo

arco di tempo, di due diversi sistemi pensionistici per i dirigenti,

non potendo trovare applicazione il principio giustificativo del

fluire del tempo del collocamento a riposo, perché esso vige solo al

momento della liquidazione della pensione e non anche per i vari

momenti storici successivi;

2) gli artt. 36 e 38 della Costituzione per violazione del

criterio di proporzionalità della pensione, quale retribuzione

differita, alla qualità del lavoro prestato durante il servizio

attivo e per la mancata assicurazione ai pensionati ante 1° gennaio

1979 e alle loro famiglie di mezzi adeguati alle loro esigenze di

vita per una esistenza libera e dignitosa, attesa la possibile

esiguità della stessa a seguito e per effetto dei mutamenti del

potere di acquisto della moneta.

B) In linea subordinata, le stesse due ordinanze hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui stabilisce

delle percentuali fisse di adeguamento delle pensioni dei dirigenti

dello Stato anziché istituire un meccanismo permanente di

perequazione alla dinamica retributiva, per violazione degli artt. 3

e 36 della Costituzione, in quanto irragionevolmente le pensioni

liquidate ante 1° gennaio 1979 non risulterebbero proporzionate alla

qualità e quantità di lavoro prestato e non sarebbero assicurati a

detta categoria di pensionati ed alle loro famiglie mezzi adeguati

per una esistenza libera e dignitosa, anche mediante correlazione con

i mutamenti del potere di acquisto della moneta.

C) La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia

dubita della legittimità costituzionale:

1) dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nella parte

in cui limita l'aumento del 18% della retribuzione, ai fini della

determinazione della base imponibile, alle cessazioni dal servizio

non anteriori al 1° gennaio 1979;

2) dell'art. 165 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte

in cui limita alle cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio

1977 la integrazione mensile di L. 40.000 riducendole a L. 20.000 per

quelle anteriori a tale data e fino al 1° gennaio 1976 ed

escludendola per quelle anteriori a tale ultima data;

3) dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,

convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468,

nella parte in cui limita la riliquidazione delle pensioni in base

agli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme richiamate

nello stesso articolo, a quelle del personale cessato dal servizio

dal 1° gennaio 1979.

Sarebbero violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione in quanto,

estendendo irrazionalmente ai dirigenti dello Stato indici di

riferimento alla dinamica salariale propri di altri settori di lavoro

e discriminando arbitrariamente tra i dirigenti in base alla sola

data del collocamento a riposo, le norme denunciate spezzano

qualsiasi collegamento del trattamento di quiescenza con quello delle

omologhe categorie del personale in servizio e determinano la

progressiva insufficienza della pensione rispetto ai bisogni

personali e familiari del pensionato.

2. - Le questioni sub A e C//3 sono fondate. L'art. 3, primo

comma, del decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con

modificazioni, in legge n. 468 del 1987, ha disposto la

riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, civili e militari, dello

Stato e del personale ad esso collegato sulla base degli stipendi

risultati dall'applicazione delle leggi che dal 1982 al 1986 ne hanno

disposto gli aumenti (legge n. 869 del 1982, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge n. 681 del 1982; legge n. 79 del

1984; legge n. 72 del 1985, di conversione, con modificazioni, del

decreto-legge n. 2 del 1985; legge n. 341 del 1986, di conversione,

con modificazioni, del decreto-legge n. 154 del 1986). La

riliquidazione ha riguardato i dirigenti collocati in pensione dal 1°

gennaio 1979 e non anche quelli ante 1° gennaio 1979. Sicché, mentre

gli uni hanno avuto un incremento della pensione del 123%, anche

perché la base stipendiale pensionabile è stata variata, gli altri,

le cui pensioni sono state solamente perequate, hanno avuto un

incremento oscillante tra il 13% e il 18%.

2.1 - Dai lavori preparatori della legge in esame e dalla risposta

data dal Governo all'ordinanza istruttoria emanata da questa Corte il

3-23 aprile 1990 risulta che la scelta della data del 1° gennaio

1979, come limite dell'effettuata riliquidazione, è stata

determinata dal carattere di provvisorietà dei trattamenti

pensionistici dei collocati a riposo da quella data, per i quali era

previsto il ricalcolo da effettuarsi in collegamento con gli aumenti

di stipendio, una volta intervenuto l'assetto definitivo della

materia. Esso sarebbe stato effettuato con la legge in esame. Sicché

la riliquidazione sarebbe addirittura un atto dovuto. Invece, i

trattamenti dei pensionati ante 1° gennaio 1979 sarebbero stati

considerati definitivi, tanto da essere assoggettati alla

perequazione di cui alla legge n. 141 del 1985, dalla quale sarebbero

stati esclusi gli altri.

Ma, dall'esame della legge si evince che essa ha avuto un chiaro

intento perequativo con l'adozione del criterio dell'aggancio delle

pensioni alle retribuzioni secondo la linea di tendenza enunciata fin

dal 1976 (legge 29 aprile 1976, n. 177; sentenza Corte costituzionale

n. 501 del 1988).

Dividendo nettamente i dirigenti pensionati in due gruppi,

nonostante che essi appartenessero alla stessa categoria ed avessero

svolto identico lavoro, concedendo agli uni la riliquidazione della

pensione nei suddetti termini ed agli altri la mera perequazione alla

stregua di tutti gli altri dipendenti statali, si è creata una

discriminazione irrazionale, non costituendo valida giustificazione

né le ragioni addotte a fondamento della scelta della data-limite

dell'applicabilità della norma censurata né i principi richiamati

dall'Avvocatura Generale dello Stato, donde la violazione dell'art. 3

della Costituzione.

3. - Non si disconosce che la disciplina della materia è affidata

alla discrezionalità del legislatore, il quale può anche adottare

trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo ma, come più

volte è stato affermato da questa Corte, non può non esercitare il

potere attribuitogli secondo i canoni di razionalità e

ragionevolezza.

Nella specie, peraltro, il fluire del tempo non può valere a

giustificare la diversità dei trattamenti pensionistici in relazione

alla data del collocamento a riposo, visto che esso non ha operato

per i pensionati post 1° gennaio 1979 i quali hanno usufruito di

trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di

stipendio intervenuti alcuni anni dopo i loro collocamenti a riposo.

Questi hanno avuto inizio dal 1° gennaio 1979, mentre gli aumenti di

stipendio sono intervenuti dal 1982 al 1986.

Va, inoltre, rilevato, che la stessa provvisorietà addotta come

ratio fondamentale della disposizione in esame è stata posta a base

anche degli aumenti di stipendio erogati, con decorrenza 1° marzo

1990, dall'art. 1 del decreto-legge n. 413 del 1989 (Disposizioni

urgenti in materia di trattamenti dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate nonché in materia di pubblico impiego),

convertito, con modificazioni, in legge n. 37 del 1990, essendosi

specificato che essi erano concessi in attesa del riordino della

dirigenza pubblica.

Successivamente, l'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1990, n.

344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui

miglioramenti relativi al periodo contrattuale 1988-1990 nonché

disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), in corso di

conversione, ha concesso ai dirigenti un ulteriore aumento di

stipendio del 15% a decorrere dal 1° luglio 1990.

4. - D'altronde, nemmeno per i trattamenti dei pensionati ante 1°

gennaio 1979 potrebbe negarsi il carattere di provvisorietà. Si è

già rilevato (sentenza Corte costituzionale n. 501 del 1988) che sin

dal 1976 si sarebbe dovuto attuare il collegamento delle pensioni con

la dinamica salariale, ma che in via provvisoria, e comunque non

oltre il 1978, in attesa della determinazione dell'indice di

incremento delle retribuzioni del settore pubblico, si sarebbe

applicato l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale

del settore privato. Ma, successivamente, non solo per il 1976 e 1977

bensì anche per il 1979 sono stati concessi soltanto incrementi

percentuali. L'intento riequilibratore, con l'adozione del criterio

dell'aggancio delle pensioni alle retribuzioni, è stato attuato

proprio con il decreto-legge in esame (n. 379 del 1987) e continuato

con il decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni,

in legge n. 37 del 1990, per tacere del successivo decreto-legge n.

344 del 1990, non ancora convertito.

Il detto intento, quindi, non si può limitare solo ad un gruppo

di dirigenti, che, peraltro, godevano già di trattamenti migliori

rispetto all'altro gruppo (ante 1° gennaio 1979), e deve certamente

escludersi che si possa attuare un riequilibrio di pensioni solo a

favore di coloro le cui esigenze sono meno pressanti.

5. - La Corte, quindi, atteso il venir meno della giustificazione

basata sulla provvisorietà dei trattamenti erogati, non può

esimersi dal riscontrare che, a partire dal 1° marzo 1990, data alla

quale fa riferimento il decreto-legge n. 413 del 1989, convertito con

modificazioni, in legge n. 37 del 1990, realizzandosi il voluto

intento perequativo, si è verificata la irrazionale discriminazione

denunciata, con la sopravvenienza, alla stessa data, della

illegittimità costituzionale della norma censurata.

6. - La violazione degli altri precetti costituzionali (artt. 36 e

38 della Costituzione) e le altre questioni sollevate risultano

assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, (Misure urgenti per la

concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la

riliquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari dello

Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito,

con modificazioni, in legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in

cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo

anteriormente al 1° gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle

amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi

derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n.

681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n.

869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio

1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n.

72; del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154, convertito, con

modificazioni, in legge 11 luglio 1986, n. 341, a decorrere dal 1°

marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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