Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio

1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Pallante Domenico,

iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Pallante Domenico nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Claudio Rossano per Pallante Domenico e l'Avv. Luigi

Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (pervenuta il 23

giugno 1989) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Pallante

Domenico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto

prevede il limite di anni 20 di servizio effettivo per il

conseguimento del diritto a pensione del personale militare

destituito (diversamente dalla disciplina anteriore che aveva

riconosciuto tale diritto dopo 15 anni di servizio), per contrasto

con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 6 legge delega 28 ottobre

1970, n. 775, là dove è fissato il criterio di migliore

accessibilità e comprensione delle disposizioni anteriori.

Dall'ordinanza si evince che il ricorrente, al tempo guardia di

P.S., cessato dal servizio in data 21 gennaio 1980 per perdita del

grado a seguito di condanna penale, ha adito la Corte dei conti per

il riconoscimento del diritto a pensione. Il Collegio a quo, dopo

aver rilevato che il servizio effettivo prestato dal ricorrente non

raggiunge il limite di anni 20, prescritto dall'art. 52, terzo comma,

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per il conseguimento del beneficio,

ha sospettato di incostituzionalità, per eccesso di delega, la

predetta norma.

La Corte dei conti, dopo aver richiamato la normativa precedente,

rileva come la regolamentazione della materia, soprattutto per

effetto di successive sentenze della Corte costituzionale, sia tale

che per i casi in questione si dovrebbe prendere in considerazione

un'anzianità di servizio di anni 15.

Pertanto la disposizione impugnata, che prevede il maggior limite

di 20 anni, non sembrerebbe corrispondere "a un criterio di migliore

accessibilità e comprensione delle disposizioni anteriori", così

come prescritto nella legge di delega.

A sostegno delle censure di incostituzionalità della norma

impugnata, avendo essa introdotto una radicale innovazione che non

sarebbe consentita dalla delega stessa, si è costituito il

ricorrente Pallante, invocando, tra l'altro, pregressi diritti

consolidati e protetti.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza

della questione sul rilievo che la legge delega avrebbe dato al

Governo "la facoltà di innovare rispetto alla precedente

legislazione". In ogni caso - si chiarisce - tale legislazione

prevedeva il più favorevole limite di anni 15 soltanto per gli

ufficiali, limite poi esteso a tutto il personale dagli interventi

della Corte costituzionale, diretti però esclusivamente a garantire

esigenze di uniformità di trattamento, che sono ugualmente

rispettate dalla norma vigente. Considerato in diritto

1.1. - L'art. 52, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato) prescrive tra l'altro, per

il personale militare, che l'ufficiale, il sottufficiale e il

militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo

per "perdita del grado" hanno diritto alla pensione normale se

abbiano compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

1.2. - Il giudice a quo dubita della legittimità - ex art. 76

Cost. - della disposizione, per eccesso nell'esercizio della delega

contenuta nella legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6.

Emergerebbe dal contesto della normativa precedente, nonché dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta su tale

normativa, che i casi concernenti personale militare destituito

"debbano essere risolti tenendo presente un'anzianità di servizio di

anni 15".

Per contro, la disposizione impugnata introduce il maggior limite

di anni 20, non corrispondendo - assume il Collegio rimettente - ai

criteri di "migliore accessibilità e comprensione" dettati del

delegante per la raccolta delle norme in un testo unico avente valore

di legge ordinaria, con infrazione, pertanto, delle garanzie dettate

dall'art. 76 Cost.

2. - La questione non è fondata.

È ben vero - come lo stesso giudice a quo ricorda - che con varie

ed anche recenti sentenze di questa Corte il limite per fruire di

pensione da parte del personale rimosso dal grado è stato ricondotto

- limitatamente all'ordinamento precedente l'odierno testo unico - al

più breve periodo di quindici anni. Ma le fattispecie man mano poste

al vaglio di costituzionalità erano prospettate, giova precisare, ex

art. 3 Cost. con un tertium comparationis concernente identico e

omogeneo ambito di soggetti - militari tutti - per i quali il

legislatore aveva elargito il trattamento più favorevole soltanto

agli ufficiali.

Orbene, con la normativa odierna il legislatore si è risolto a

introdurre per tutto il personale militare il limite comune di anni

20 di servizio. E non va sottaciuto che la medesima anzianità è

stata fissata anche per il personale civile destituito (art. 42 del

testo unico).

Né sussiste, in riferimento al parametro invocato (art. 76)

violazione di principi e criteri direttivi: i contenuti dell'art. 6

della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (norma delegante) assegnano al

Governo sufficienti margini di discrezionalità (cfr. sentenza n. 91

del 1984) che sono stati correttamente esercitati in ordine a un

istituto che nella sua applicazione, resa uniforme come s'è detto,

attiene a soggetti i quali sono stati rimossi o destituiti.

Conclusivamente il legislatore delegato si è adeguato ai principi

di una disciplina che è tale da rendere valida la modifica al

"rapporto di durata", senza cioè che ne siano rimaste incise

presunte vanificazioni di aspettative così come questa Corte ha già

avuto modo di considerare in ordine ai trattamenti di quiescenza

(sent. n. 349 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei

conti, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari