Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto

comma, legge 20 dicembre 1973 n. 831 (Modifiche dell'ordinamento

giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il

conferimento degli uffici direttivi superiori) promosso con ordinanza

emessa l'8 novembre 1983 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da

Lucentini Sergio ed altri contro Ministero Grazia e Giustizia ed altri,

iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Lucentini Sergio ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il giudice

relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Umberto Coronas per Lucentini e l'Avvocato dello Stato

Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa l'8 novembre 1983, il Consiglio di Stato

- sezione IV giurisdizionale ha riproposto alla Corte, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973. n. 831, nella parte in

cui dispone che per i magistrati astenutisi dagli scrutini "la

promozione" decorre dall'entrata in vigore della legge (30 dicembre

1973) anziché dalla data (necessariamente anteriore) da cui decorre la

promozione del più favorito dei magistrati di cui al quinto comma

dello stesso articolo, e non prevede che i primi mantengano rispetto ai

secondi l'anteposizione in ruolo".

Analoga questione era già stata sollevata da parte del medesimo

giudice, con ordinanza del 2 dicembre 1977; ma la Corte ritenne la

questione stessa inammissibile - con sentenza n. 86 del 1982 - in

quanto proposta in subordine rispetto ad altra questione, concernente

l'intero sistema delle nomine a magistrato di Cassazione, che venne

considerata irrilevante ai fini del giudizio a quo. Per altro, traendo

lo spunto da una diversa ordinanza di rimessione, la citata sentenza ha

comunque annullato parte delle norme dettate in materia dalla legge n.

831 del 1973. Ed a questo punto, avendo i ricorrenti rinnovato

l'originaria eccezione di legittimità costituzionale, il Consiglio di

Stato ha nuovamente impugnato l'art. 21, sesto comma, della legge

stessa.

Secondo il Consiglio, la rilevanza della questione non sarebbe

venuta meno per effetto della sentenza n. 86 del 1982: sia perché tale

decisione non inciderebbe "sull'efficacia delle nomine già attribuite,

né, tanto meno, sulle rispettive decorrenze e sull'ordine di ruolo";

sia perché, in ogni caso, la nuova pronuncia richiesta alla Corte

potrebbe ripercuotersi sul "conseguimento della classe superiore di

stipendio". Nel merito, la questione stessa non sarebbe manifestamente

infondata, dal momento che i "valori costituzionali dell'eguaglianza e

della ragionevolezza" risulterebbero lesi dalle norme transitorie per

la nomina a magistrato di Cassazione, dettate dall'impugnato art. 21

quanto ai "magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato

ad alcun scrutinio pure avendo l'anzianità necessaria".

Il giudice a quo riconosce, in effetti, che i magistrati astenutisi

dal sottoporsi a giudizio non possono pretendere di essere trattati al

pari di coloro che abbiano invece superato il giudizio medesimo; ma

contesta l'ingiustificata equiparazione della prima categoria di

magistrati a coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio

sfavorevole. Inoltre, l'ordinanza in esame censura l'"inversione di

posizione in carriera, tra i magistrati attualmente ricorrenti, e i

loro colleghi meno anziani": i quali possono vedersi promossi in

Cassazione "agli effetti giuridici", prima della data di entrata in

vigore della legge n. 831, pur non essendosi mai sottoposti agli

scrutini ne avendo conseguito l'anzianità richiesta a tal fine dalla

legge 4 gennaio 1963, n. 1.

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti i ricorrenti,

contestando anch'essi la legittimità della previsione normativa per

cui "tutti i magistrati che, pur avendo l'anzianità prescritta dal

vecchio ordinamento, non avevano partecipato agli scrutini, sono stati

sfavoriti e posposti rispetto a tutti i loro colleghi meno anziani che

al 30 dicembre 1973 avevano maturato sette anni nella qualifica

d'appello, ma non avevano raggiunto l'anzianità prescritta per

partecipare agli scrutini" stessi. Sarebbero infatti irragionevoli sia

la scelta di "equiparare totalmente gli astenuti ai bocciati", tenuto

conto che la partecipazione agli scrutini non era obbligatoria, sia il

deteriore trattamento degli astenuti nel confronto con coloro che

"avevano anzianità di magistrati di appello fra i 7 e i 9 anni". Per

contro, l'unica soluzione conforme al principio di eguaglianza

consisterebbe nel "riconoscere a tutti egualmente, in caso di

partecipazione con esito favorevole al nuovo scrutinio, l'anzianità

dal compimento del settimo anno nella qualifica di magistrato di

appello": senza di che la posizione e l'anzianità verrebbero "travolte

in nome di criteri ingiustificati e di circostanze casuali".

3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha invece

concluso nel senso dell'infondatezza. Pur riconoscendo che la norma

denunciata risente delle "difficoltà" peculiari di tutte le

disposizioni transitorie, l'Avvocatura dello Stato ha infatti escluso

che nella specie ricorra "una vera e propria irrazionalità dei criteri

seguiti dalla legge". Anziché affidarsi a dati arbitrari, il

legislatore avrebbe assunto "come orientamento di base, per

diversificare i trattamenti, i dati certi di cui disponeva per le varie

posizioni prese in considerazione: in particolare, l'atteggiamento

tenuto dal magistrato dinanzi alla facoltà di domandare e

sottomettersi ad uno scrutinio per il passaggio alla qualifica

superiore". E non sarebbe dunque irragionevole l'aver negato decorrenza

anteriore all'entrata in vigore della legge n. 831, relativamente a chi

"prima di tale data aveva manifestato una carenza di interesse alla

promozione". Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione osserva giustamente che la proposta

questione conserva rilevanza nel giudizio a quo, malgrado la Corte

abbia in parte annullato - con sentenza n. 86 del 1982 - l'art. 7 e

l'art. 10 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (recante "Modifiche

dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e

per il conferimento degli uffici direttivi superiori").

Vero è che l'art. 7 è stato dichiarato costituzionalmente

illegittimo, nella parte in cui prevedeva che la conseguita valutazione

favorevole comportasse la nomina a magistrato di Cassazione,

indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni; e che

l'art. 10 ha formato, a sua volta, l'oggetto di una pronuncia di

accoglimento, nella parte in cui non prevedeva che la nomina a

magistrato di Cassazione, circa i magistrati dichiarati idonei ai sensi

dell'art. 7, fosse contestuale al conferimento delle relative funzioni.

Ma non si può dire che, per effetto di tali decisioni, siano ormai

divenuti del tutto inapplicabili tanto l'impugnato sesto comma

dell'art. 21 l. cit. (là dove si dispone che "i magistrati che per

qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la

nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria,

a... sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri

indicati dall'art. 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono

la nomina agli effetti giuridici ed economici con decorrenza

dall'entrata in vigore della presente legge") quanto il quinto comma

del medesimo articolo, che il Consiglio di Stato utilizza come tertium

comparationis. In ogni caso, infatti, rimangono fermi i rapporti ormai

esauriti; e resta che l'art. 7 della legge n. 831 conserva vigore nella

parte concernente l'attribuzione di un trattamento economico

corrispondente a quello che compete ai magistrati di Cassazione.

Sicché, per tali aspetti, continua ad operare - nei giudizi

riguardanti "i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano

partecipato ad alcun scrutinio..." - l'art. 21, sesto comma, della

legge stessa.

2. - In sostanza, secondo il giudice a quo la norma impugnata viola

il principio costituzionale d'eguaglianza, dal momento che essa

equipara i magistrati in questione a "coloro che abbiano riportato in

sede di scrutinio giudizio sfavorevole", anziché farli beneficiare del

miglior trattamento previsto per i magistrati meno anziani di cui al

quinto comma. in ordine ai quali si è stabilito che essi conseguano la

nomina a magistrati di Cassazione, limitatamente agli "effetti

giuridici", non già dall'entrata in vigore della legge n. 831 ma sin

dal compimento dell'anzianità prevista nell'articolo 4 (sette anni

dalla nomina a magistrato di Corte d'appello), indipendentemente dalla

maggiore anzianità richiesta ai sensi dell'art 27 primo comma, della

previdente legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la partecipazione al

relativo scrutinio (nove anni dalla promozione a magistrato di Corte

d'appello). In tale prospettiva, dunque, il quinto comma dell'art. 21

vale non soltanto per fornire argomenti per l'accoglimento

dell'impugnativa, ma funge da norma che questa Corte dovrebbe rendere

applicabile al caso in esame, per sanare la denunciata disparità di

trattamento.

Ciò posto, la questione si dimostra fondata. Giova premettere, in

tal senso, che la precedente disciplina delle promozioni a magistrato

di Corte di cassazione non collocava sul medesimo piano i magistrati

astenutisi dagli scrutini ed i magistrati scrutinati con giudizio

sfavorevole: al contrario, l'art. 30, secondo comma, della legge n. 1

del 1963 regolava unicamente la seconda di queste situazioni,

disponendo che "i magistrati di Corte di appello che in due scrutini

consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non

possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato

di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima

deliberazione emessa nei loro confronti" (ed aggiungendo che, "se

nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono

partecipare ad altro scrutinio"). Pertanto, la norma impugnata non

trova una ragione giustificativa nell'assunto che i magistrati

astenutisi dagli scrutini siano stati parificati ai magistrati

sfavorevolmente scrutinati, poiché per entrambi il legislatore avrebbe

ritenuto dimostrata l'inadeguatezza ad esser nominati magistrati di

Cassazione.

In effetti, nel difendere la legittimità costituzionale della

norma impugnata, l'Avvocatura dello Stato non ha argomentato in questi

termini, limitandosi invece a sostenere che i magistrati astenutisi

dagli scrutini avrebbero con ciò manifestato "una carenza di interesse

alla promozione", ragionevolmente presa in considerazione dal

legislatore stesso. Ma anche un tale assunto si presenta inadeguato

allo scopo. Da un lato, il passivo atteggiamento tenuto in precedenza

dai soggetti in questione non basta a giustificare la norma impugnata,

dati i criteri affatto nuovi che la legge n. 831 introduce nel

disciplinare la valutazione dei magistrati di Corte d'appello: dal

momento che cessa di vigere il sistema degli scrutini, aventi ad

oggetto - accanto ad altre doti - lavori giudiziari, pubblicazioni ed

ulteriori titoli; e subentra invece un sistema di progressione a ruolo

aperto, mediante valutazioni vertenti sulla "preparazione e capacità

tecnico-professionale", sulla "laboriosità e diligenza dimostrate

nell'esercizio delle funzioni", sui "precedenti relativi al servizio

prestato" (cfr. l'art. 1, primo comma, l. cit.). D'altro lato, non

può essere sottovalutata la circostanza che, in base all'art. 9 della

legge n. 831, "i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le

funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio

corrispondente alle nuove funzioni": il che comporta un mutamento di

tale portata, da generare un interesse alla progressione anche in capo

a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi.

3. - Ne segue che la norma in esame dev'essere annullata, per

contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza. Nella

situazione or ora descritta, non trova infatti giustificazione l'aver

discriminato fra i magistrati rispettivamente considerati dal quinto e

dal sesto comma, prima parte, del citato art. 21, nessuno dei quali si

era sottoposto agli scrutini previsti dalla legge n. 1 del 1963. Ed

anzi l'ingiustificatezza emerge con tanto maggiore evidenza, in quanto

i meno anziani si sono visti promossi agli effetti giuridici - non

appena ottenuta la valutazione favorevole del Consiglio superiore della

magistratura - al compimento del settimo anno dalla nomina a magistrato

di Corte d'appello, con una anticipazione di due anni rispetto al

periodo richiesto dall'art. 27, primo comma, della previgente legge n.

1; laddove i più anziani, pur avendo maturato i nove anni dapprima

prescritti, non hanno ottenuto la corrispondente nomina se non

dall'entrata in vigore della legge n. 831.

La conseguente pronuncia di accoglimento deve, però, contenersi

nei termini fissati dall'ordinanza di rimessione, mediante la quale il

Consiglio di Stato ha giustamente tenuto in considerazione l'esigenza

di evitare che i magistrati astenutisi dagli scrutini siano trattati

alla medesima stregua o vengano addirittura privilegiati rispetto a chi

abbia superato la prova, beneficiando di quanto disposto dal quarto

comma dell'art. 21. Per un primo verso, dunque, va ribadito che anche

in questa sede vale la previsione dell'art. 15 della legge n. 831: per

cui "coloro che conseguono la nomina per effetto delle disposizioni

contenute negli articoli precedenti non possono in alcun caso essere

collocati nel ruolo di anzianità prima dei magistrati che abbiano

conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anteriormente

all'entrata in vigore della presente legge". Per un secondo verso,

l'impugnato sesto comma dell'art. 21 va dichiarato illegittimo - stando

al petitum del Consiglio di Stato - nella parte in cui fa decorrere il

conseguimento dei relativi benefici dall'entrata in vigore della legge

predetta, anziché anticiparlo, agli effetti giuridici, sin dal momento

della nomina del più anziano fra i magistrati considerati nel

precedente quinto comma, poiché, se tale anticipazione avesse comunque

riguardo al compimento dell'anzianità di sette anni quale magistrato

d'appello, ai sensi dell'art. 4 l. cit., il quinto comma verrebbe fatto

operare al di là dei limiti oggettivi che ne segnano il naturale

ambito di applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma,

della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui dispone che i

magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun

scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo

l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici

previsti nel precedente articolo (Adde: "7" (v., infra, ord. n.

66/1985) - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata

in vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza

spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma,

mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in

ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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