Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/01/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 11legge 486/1895
  • art. 39legge 486/1895

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,

sesto comma, allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486

(Legge sui provvedimenti di finanza e di tesoro), promossi con

ordinanze emesse il 15 aprile 1982 dalla Corte di cassazione, sui

ricorsi proposti da Pristera' Franco c/Banco di Napoli, Porreca Armando

c/Banco di Napoli ed altri, Banco di Napoli c/Guidotti Salvatore ed

altri, Banco di Napoli c/Poto Domenico e Poto Domenico c/Banco di

Napoli, iscritte ai nn. 823, 824, 825 e 826 del registro ordinanze 1982

e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 108, 94 e 121 dell'anno 1983.

Visti l'atto di costituzione del Banco di Napoli, di Porreca

Armando, dell'Unione Pensionati del Banco di Napoli, di Guidotti

Salvatore ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi gli avvocati Gaetano Rizzo e Renato Scognamiglio per il Banco

di Napoli, Filippo Satta per Porreca Armando, Riccardo Capobianco per

Guidotti Salvatore ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1982 (reg. ord. n.

823/1982), la Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 all. T all'art.

39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, là dove si stabilisce - come

precisa il dispositivo - che "le controversie in materia di pensioni

degli impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di

Sicilia, sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria ed attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti"; e

ciò, per dedotta violazione del principio costituzionale di

eguaglianza.

La Corte regolatrice motiva sulla rilevanza della questione

medesima, osservando che - nella specie - era stato proposto ricorso

per regolamento preventivo di giurisdizione. chiedendosi che fosse

"affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla lite

attinente al trattamento pensionistico "di un ex dipendente del Banco

di Napoli.

Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che

da oltre cinquant'anni sarebbe venuto meno il "presupposto" della norma

impugnata, "cioè la funzione di Istituto di Emissione esercitata sia

dal Banco di Napoli che da quello di Sicilia". Attualmente, per contro,

i predetti istituti avrebbero natura di "enti pubblici economici",

donde "la ormai completa privatizzazione" del rapporto di lavoro dei

loro dipendenti, "con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del

giudice ordinario delle relative controversie". Né "la persistente

vigenza della norma attributiva delle controversie in materia di

pensioni di tali dipendenti alla giurisdizione della Corte dei conti",

diversamente da ciò che si verifica per i dipendenti degli altri

istituti bancari (compresi quelli di diritto pubblico), troverebbe

sufficiente giustificazione nella norma - assai raramente applicabile -

per cui i servizi statali sono tuttora ricongiungibili, ai fini del

trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di

impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

La denunciata disparità di trattamento sarebbe invece illegittima,

anzitutto perché i dipendenti in esame "sono costretti a rivolgersi a

due giudici distinti, rispettivamente, per quel che concerne la tutela

delle posizioni che attengono al rapporto di impiego in generale, ivi

comprese quelle che derivino dalla cessazione del rapporto, e per quel

che concerne la tutela dei diritto alla pensione, laddove gli altri

dipendenti della medesima categoria trovano dinanzi all'unico giudice

ordinario, quale giudice del lavoro, la tutela di tutte le posizioni

giuridiche attinenti alla situazione di quiescenza". Al che si

aggiungerebbe, pur senza implicare un'immediata lesione del diritto di

difesa, la circostanza che, rispetto al giudizio ordinario, "il

giudizio dinanzi alla Corte dei conti si svolge in unico grado" e dà

luogo a pronunce che sono assoggettate al sindacato della Cassazione

per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

2. - Identica questione è stata riproposta dalle sezioni unite

della Cassazione, con altre tre ordinanze contemporanee alla prima

(reg. ord. nn. 824 - 826/1982), emesse nel corso di giudizi concernenti

l'adeguamento delle pensioni ai miglioramenti retributivi nel frattempo

conseguiti dai dipendenti in servizio (sulla base dell'art. 108 del

regolamento per il personale del Banco di Napoli). In punto di

rilevanza, le ordinanze osservano che tali controversie, al pari di

quelle aventi ad oggetto la liquidazione delle pensioni, rientrerebbero

nella giurisdizione della Corte dei conti, specificamente prevista

dalla norma impugnata.

3. - In tutti i giudizi si è costituito il Banco di Napoli,

concludendo nel senso dell'infondatezza e poi motivando questo assunto

mediante una memoria depositata in vista della pubblica udienza.

La difesa dell'istituto esclude, anzitutto, che la giurisdizione

spettante in materia alla Corte dei conti fosse fondata sulla "facoltà

di emettere biglietti", già propria dei Banchi di Napoli e di Sicilia:

sia perché tale facoltà risaliva al 1874, ben prima dell'entrata in

vigore della norma impugnata, sia perché i dipendenti in questione

"usufruivano già da tempo di un trattamento di pensione, con

caratteristiche derivate da quello dei dipendenti dello Stato". La

"ragione immediata" della norma in esame consisterebbe, perciò, nella

disposizione - contenuta nella stessa legge n. 486 del 1895 - per cui

le pensioni di tali dipendenti sono regolate dalla disciplina vigente

per gli impiegati statali. E ne darebbe conferma la possibilità di

ricongiungere i rispettivi servizi, in ordine alla quale il Banco

assume - contraddicendo la tesi della Cassazione - che essa sarebbe

"tuttora di non infrequente esercizio".

La ricordata memoria fa inoltre richiamo al secondo comma dell'art.

103 ed alla VI disp. trans. Cost., per dedurne che "la vigente

costituzione ha riconosciuto le competenze tradizionali della Corte dei

conti, confermandone l'integrale presenza nel nuovo ordinamento"

secondo l'"interpretazione c. d. conservativa", che anche questa Corte

avrebbe accolto, con la sentenza n. 135 del 1975.

Infine, "la mera circostanza che i dipendenti di due Istituti

bancari di diritto pubblico siano costretti a rivolgersi per la tutela

di posizioni giuridiche diverse a Giudici distinti" non implicherebbe

"una menomazione del principio di parità di trattamento".

Occorrerebbe, infatti, tenere presente la "necessaria distinzione

tra il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale -

pensionistico". E, su quest'ultimo piano, sarebbe determinante il fatto

che i dipendenti stessi "fruiscano di un sistema di erogazione delle

pensioni direttamente da parte degli Istituti datori di lavoro", in

linea con le disposizioni relative ai dipendenti dello Stato; sicché

il criterio della "professionalità specifica del Giudice" opererebbe

in tal caso a sostegno della giurisdizione della Corte dei conti,

anziché di quella del giudice ordinario.

4. - Nel secondo dei quattro giudizi (reg. ord. n. 824/1982) si è

costituito altresi il ricorrente Porreca, che invece condivide le tesi

del giudice a quo. In particolare, la difesa del ricorrente richiama la

giurisprudenza "ormai consolidata" della stessa Corte dei conti, nel

senso che il regime pensionistico in vigore nel Banco di Napoli

risulterebbe "da tempo sganciato da quello statale e disciplinato

esclusivamente dalla normativa regolamentare interna", recettiva a sua

volta degli accordi sindacali: con la conseguenza che al Banco

spetterebbe "regolamentare il trattamento di quiescenza dei propri

dipendenti senza effettuare commistione con la normativa riguardante

gli statali".

Nel medesimo giudizio ha poi ritenuto di essere ammessa a

costituirsi, deducendo il suo "specifico interesse al procedimento

costituzionale promosso dalle sezioni unite civili della Corte di

cassazione", l'Unione nazionale fra i pensionati del Banco di Napoli.

5. - Relativamente al terzo giudizio (reg. ord. n. 825/1982), si

sono costituite le parti resistenti al ricorso del Banco di Napoli, le

quali sostengono - in via principale - che la norma impugnata (al pari

dell'intera legge n. 486 del 1895) sarebbe stata abrogata, sia per

l'espresso disposto dell'art. 101 della legge bancaria del 1936 sia

perché, in quella sede, l'intera materia degli istituti di credito di

diritto pubblico sarebbe stata disciplinata ex novo, in termini

incompatibili con la disciplina preesistente. D'altra parte, non

sarebbe comunque fondato l'assunto della Cassazione, per cui

l'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale - oggetto della

controversia in corso nel giudizio a quo - determinerebbe una

riliquidazione delle pensioni medesime, ricadendo perciò nella

giurisdizione a suo tempo attribuita alla Corte dei conti.

In via subordinata, però, la norma in esame dovrebbe in ogni caso

venir dichiarata illegittima, non solo perché contrastante con il

principio generale d'eguaglianza, ma perché nella specie mancherebbe

il necessario presupposto "del controllo della finanza pubblica", su

cui l'art. 103 Cost. baserebbe l'intera giurisdizione della Corte dei

conti. E risulterebbero inoltre violati gli artt. 24 e 25 della

Costituzione, relativamente al diritto di difesa ed al principio del

giudice naturale.

Sostanzialmente conformi alle deduzioni delle parti resistenti sono

infine le "note difensive" che l'Unione nazionale fra i pensionati del

Banco di Napoli ha depositato anche in vista di questo giudizio. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze in esame propongono alla Corte, con

motivazioni identiche od analoghe, una sola e comune impugnativa. Nei

dispositivi di tutte le ordinanze si legge, cioè, che la Corte di

cassazione, a sezioni unite civili "ritiene rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 11 all. T all'art. 39 della legge 8

agosto 1895, n. 486, in relazione all'art. 3 della Costituzione della

Repubblica, secondo cui le controversie in materia di pensioni degli

impiegati del Banco di Napoli, nonché di quelli del Banco di Sicilia,

sono escluse dalla giurisdizione dell'autorità ordinaria ed attribuite

alla giurisdizione della Corte dei conti": con implicito ma univoco

riguardo al sesto comma dell'art. 11 dell'allegato T.

Va però immediatamente precisato che, in realtà della norma

impugnata non rileva nei giudizi a quibus altro che la parte

concernente "le controversie in materia di pensioni degli impiegati del

Banco di Napoli" (mentre nessuno dei giudizi stessi coinvolge le

corrispondenti controversie relative al Banco di Sicilia); ed è

unicamente per il Banco di Napoli che gli atti di causa forniscono,

d'altronde, tutti gli elementi di giudizio, utili alla presente

decisione della Corte, ivi compresi i regolamenti che negli ultimi

decenni hanno riguardato o riguardano il Banco medesimo. Tali sono,

pertanto, i limiti della questione sulla quale la Corte è ora chiamata

a pronunciarsi; ed in questi termini i quattro giudizi vanno riuniti e

congiuntamente decisi.

2. - Secondo la costante giurisprudenza della Corte (nell'ambito

della quale la sentenza n. 20 del 1982 funge da eccezione che conferma

la regola), non possono costituirsi nel giudizio incidentale di

legittimità costituzionale soggetti che non avessero la qualità di

parte nel giudizio a quo. Pertanto, va dichiarata inammissibile la

costituzione dell'Unione nazionale fra i pensionati del Banco di

Napoli, relativamente al giudizio instaurato dall'ordinanza n. 824 del

1982.

3. - Sempre in via preliminare, devono poi prendersi in esame le

eccezioni d'inammissibilità, prospettate nell'atto di costituzione dei

controricorrenti, relativamente al terzo dei giudizi pendenti dinanzi

alla Corte di cassazione (reg. ord. n. 825/1982). La difesa di quelle

parti sostiene infatti, in primo luogo, che la norma impugnata sarebbe

già stata abrogata dall'art. 101 (rectius: art. 100) della legge

bancaria del 1936 e risulterebbe comunque incompatibile "con le leggi

successive che hanno specificamente regolato la intera materia";

sicché la norma stessa non potrebbe ricevere alcuna applicazione da

parte del giudice a quo, indipendentemente dall'esito del giudizio di

questa Corte. In via subordinata, per altro, si eccepisce che comunque

non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti "nel caso di

adeguamento di pensioni con aggancio automatico alle variazioni delle

retribuzioni", che appunto in quella specie (come pure nei giudizi di

cui alle ordinanze n. 824 e n. 826 del 1982) formava e forma l'oggetto

della controversia.

Né il primo né il secondo assunto vanno però condivisi. Da un

lato, ad esimere la Corte da ogni altro sindacato circa l'attuale

vigenza della norma impugnata, vale il rilievo che nel diritto vivente

si considera pacifica la vigenza stessa. Sia la Corte dei conti sia la

Corte di cassazione procedono tuttora in maniera costante (come

dimostrano le stesse ordinanze in esame) dalla premessa che l'art. 11

dell'allegato T dell'art. 39 della legge n. 486 del 1895 continui ad

essere operante, tanto nella parte che assoggetta le pensioni del

personale in questione alle "disposizioni vigenti per gli impiegati

dello Stato", quanto nella parte che attribuisce alla Corte dei conti

la giurisdizione sulle "controversie tra gli impiegati dei due Banchi e

le rispettive amministrazioni in ordine alla liquidazione delle

pensioni": norma, quest'ultima, che la Cassazione non ritiene abrogata

neanche per effetto dell'attuale art. 409 n. 4 cod. proc. civ.,

sull'applicazione della disciplina per le controversie di lavoro ai

"rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono

esclusivamente o prevalentemente attività economica". Ed anche l'art.

102 del regolamento per il personale del Banco di Napoli, approvato con

delibera del 28 aprile 1975, richiama coerentemente l'art. 11 primo e

sesto comma, dell'allegato T per quanto riguarda il "regime normativo

del trattamento di pensione".

D'altro lato, la seconda eccezione (che comunque non coinvolge il

giudizio instaurato mediante l'ordinanza n. 823 del 1982, dal momento

che la Cassazione è chiamata in quel caso a pronunciarsi in tema di

riconoscimento delle pensioni privilegiate) dev'essere egualmente

respinta. Se infatti questa Corte esercitasse così a fondo il proprio

sindacato sull'ammissibilità della proposta impugnativa, essa

finirebbe per sovrapporre le proprie valutazioni a quelle riservate al

giudice a quo, cioè risponderebbe - sia pure su altro piano e ad altro

effetto - allo stesso quesito che forma l'oggetto del regolamento di

giurisdizione per il quale è stata adita la Corte suprema.

4. - Nel merito, va escluso anzitutto che la presente questione,

sollevata in riferimento al principio generale d'eguaglianza, possa

considerarsi già risolta dall'art. 103, secondo comma, della

Costituzione: come invece vorrebbero - ma con prospettive opposte - sia

la difesa del Banco di Napoli sia quella dei controricorrenti nel

giudizio instaurato dall'ordinanza n. 825 del 1982.

Per un primo verso, non è sostenibile che l'art. 103, secondo

comma, abbia inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei conti

l'intera giurisdizione che le spettava nel momento dell'entrata in

vigore della Carta costituzionale: al contrario, è significativo che

quella disposizione faccia puntuale riferimento alle sole "materie di

contabilità pubblica", limitandosi a menzionare genericamente le altre

materie "specificate dalla legge". Né giova appellarsi alla sentenza

n. 135 del 1975, con cui questa Corte ha bensì dichiarato non fondata

un'impugnativa concernente la cosiddetta giurisdizione domestica della

Corte dei conti, ma ha in pari tempo avvertito come la giurisdizione

stessa non "sia - di per sé - in contrasto con la Costituzione", pur

non potendo ritenersi "costituzionalizzata".

Per il secondo verso, le considerazioni già svolte tolgono

fondamento alla tesi che la norma istitutiva della giurisdizione in

esame risulti illegittima, solo perché estranea al "controllo della

finanza pubblica ", cui la Costituzione avrebbe collegato tutte le

funzioni giurisdizionali suscettibili di essere assegnate alla Corte

dei conti. Il problema va invece posto su tutt'altro piano, cioè

domandandosi se la giurisdizione attinente al regime pensionistico dei

dipendenti del Banco di Napoli faccia parte integrante di una più

ampia "materia", ovvero si risolva in una attribuzione isolata e per se

stante, avulsa dagli altri compiti della Corte stessa. Ma è chiaro

che, sotto quest'ultimo aspetto, il quesito finisce per confondersi con

quello prospettato dalla Corte di cassazione: ossia comporta appunto

che si verifichi se la norma impugnata sia tuttora sorretta da

un'adeguata ragione giustificativa, tale da renderla conforme al

principio generale d'eguaglianza, riferito al riparto fra le varie

giurisdizioni.

5. - Essenzialmente, che l'originario fondamento della norma in

questione sia venuto meno da gran tempo, è stato affermato dalla

Cassazione mediante due distinti ordini di argomentazioni. Anzitutto,

la norma stessa avrebbe perduto la propria giustificazione, riducendosi

ad un "dogma tralaticio", sin dal momento nel quale al Banco di Napoli

è stata sottratta la potestà di emettere i "biglietti a vista e al

portatore", di cui all'art. 3 n. 1 dell'allegato T: vale a dire, già

per effetto dell'art. 1 del R.D.L. 6 maggio 1926, n. 812,

sull'"unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca".

Secondariamente, nel medesimo senso varrebbe la circostanza che il

Banco di Napoli deve comunque venire inquadrato - al pari delle altre

aziende di credito - fra gli enti pubblici economici considerati

dall'art. 2093 cod. civ.; per cui sarebbe incongrua la persistenza

d'una giurisdizione pensionistica come quella propria della Corte dei

conti, là dove il rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco s'è

ormai privatizzato del tutto.

Ma la Corte è dell'avviso che la proposta questione debba essere

affrontata assumendo la seconda anziché la prima delle due prospettive

indicate. Fra la potestà di emettere biglietti di banca e la

giurisdizione in esame non può infatti stabilirsi quel rapporto

causale che le ordinanze di rimessione ipotizzano: sia perché

l'emissione di "biglietti di Banco, od altri titoli equivalenti,

pagabili al portatore ed a vista", veniva già regolata - in particolar

modo - dall'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, ben prima che

fosse attribuita alla Corte dei conti la funzione di cui si discute;

sia perché la funzione medesima non è stata mai estesa alle

corrispondenti controversie fra gli impiegati e l'amministrazione della

Banca d'Italia (già istituita dalla legge 10 agosto 1893, n. 449, cui

fa espresso richiamo l'art. 39 della legge n. 486 del 1895); sia,

soprattutto, perché le speciali attribuzioni allora spettanti al Banco

di Napoli avrebbero se mai dovuto incidere sul rapporto di lavoro

piuttosto che sul solo regime pensionistico, mentre invece nel primo di

tali settori la giurisdizione ordinaria non ha subito limitazioni di

sorta.

Giustamente, al contrario, la difesa del Banco di Napoli osserva

che, in origine, la vera giustificazione della norma in esame andava

ricercata all'interno dell'art. 11 dell'allegato T: cioè ricollegando

al sesto comma, concernente la particolare giurisdizione attribuita

alla Corte dei conti, il primo comma dello stesso articolo, per cui "a

cominciare dal 1 gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di

disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di

trasferta degli impiegati dei due Banchi di Napoli e di Sicilia saranno

regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato".

Entrambe le previsioni, in combinato disposto, formavano e formano -

come verrà subito chiarito - un vero e proprio diritto singolare dei

pensionati del Banco di Napoli, al confronto con la disciplina degli

analoghi rapporti pertinenti agli altri istituti di credito, non

soltanto privati ma anche pubblici; sicché risulta palese che fu

appunto l'aggancio fra il regime pensionistico presso il Banco di

Napoli ed il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali a far

considerare la Corte dei conti come il giudice più idoneo ad

affrontare controversie che si presentavano omogenee rispetto a quelle

ricadenti nella fondamentale giurisdizione già esercitata dalla Corte

stessa in tema di pensioni.

Ma tali precisazioni consentono solo d'impostare in maniera

corretta e non di risolvere il presente problema. Resta infatti da

chiarire se quell'iniziale fondamento continui a sussistere, malgrado

le profonde innovazioni riscontrabili nel trattamento del personale del

Banco in senso divergente dalle disposizioni del 1895. E la Corte

ritiene che al quesito occorra dare una risposta negativa.

6. - Circa la natura giuridica del Banco di Napoli la Cassazione si

è ripetutamente pronunciata negli ultimi decenni, affermando che tale

istituto assume appunto la veste di ente pubblico economico, sicché i

suoi rapporti con i rispettivi dipendenti in servizio esorbitano

dall'area del pubblico impiego e sfuggono alla cognizione dei TAR e del

Consiglio di Stato: donde la singolarità della giurisdizione

esercitata dalla Corte dei conti quanto ai pensionati del Banco

medesimo, cui non fa riscontro - come avviene di regola - la

giurisdizione amministrativa bensì quella ordinaria. Ne segue,

d'altronde, che il trattamento economico dei dipendenti del Banco viene

integralmente definito dai regolamenti aziendali per il personale, che

in larga misura recepiscono gli accordi sindacali relativi agli

istituti di credito: il che determina una serie di ripercussioni

inevitabili sullo stesso regime pensionistico, malgrado il richiamo

delle "norme generali che disciplinano la materia per il personale

civile dello Stato", tuttora contenuto nell'art. 102 del citato

regolamento del 1975.

In effetti, il punto di riferimento già fissato dall'art. 11,

primo comma, dell'allegato T è stato ridimensionato in un modo

radicale. Presentemente, quel disposto continua a trovare applicazione,

sia nel senso di precludere il cumulo dei benefici previsti per i

dipendenti dello Stato con certi benefici equipollenti, propri dei

dipendenti dalla generalità degli istituti di credito, sia nel senso

di dare sostegno a determinate pretese dei dipendenti del Banco che non

potrebbero venire soddisfatte in base al diritto comune (come nel caso

delle rendite pensionistiche privilegiate, in questione nel primo dei

giudizi a quibus), sia ancora nel senso di offrire lo spunto per

l'approvazione di ulteriori previsioni legislative, a favore dei

dipendenti medesimi (si pensi all'art. 116, primo comma, del D.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, per cui "i servizi statali" sono

ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio

reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di

Sicilia"). Ma la Corte dei conti ha avvertito che le norme sul

trattamento di quiescenza degli statali non si estendono al personale

del Banco di Napoli, altro che per integrare l'apposita disciplina

regolamentare interna: sicché, non soltanto l'entità delle pensioni

può ben risultare più elevata di quella spettante ai dipendenti dello

Stato, ma la stessa base pensionabile ne viene modificata, comprendendo

voci che non trovano corrispondenti nelle disposizioni cui rimanda

l'art. 11 primo comma, dell'allegato T.

Non a caso, l'art. 102 del regolamento del 1975 fa

incondizionatamente salve "le disposizioni particolari dettate da

successivi articoli di questo Capo o contenute in altri Capi del

presente Regolamento" (il che spiega che nell'allegato F si faccia

rientrare nella "base di liquidazione della pensione" il "premio di

rendimento", accanto ad un vasto ed eterogeneo complesso di speciali

indennità). Più specificamente l'ultimo comma dell'art. 104 dispone

che "l'assegno annuo di pensione è corrisposto in quattordici rate

mensili"; l'art. 105 prevede il contemporaneo riconoscimento dei

servizi statali di cui al ricordato D.P.R. n. 1092 del 1973 e

dell'"intero servizio presso la Banca d'Italia, gli Istituti di Credito

di Diritto Pubblico e le altre Aziende di Credito"; l'art. 109, primo

comma, stabilisce che ai dipendenti con almeno cinque anni di servizio,

i quali cessino dal servizio stesso, sia liquidato, "in luogo della

indennità per una volta tanto, un assegno speciale di pensione, al

quale si applicano le disposizioni relative alle pensioni ordinarie

anche per quanto riguarda l'istituto della riversibilità"; l'art. 110

configura a sua volta una " indennità aggiuntiva di cessazione", di

cui nel quarto comma si consente la liquidazione "in misura più

elevata di quella normale", allorché ricorrano "eccezionali

benemerenze di servizio"; mentre l'art. 108, che stabiliva "il

principio di rispondenza costante" fra gli assegni di pensione

liquidati in ogni tempo, è stato bensì abrogato, ma per effetto di

un'autonoma delibera del Consiglio di amministrazione del Banco. Ed è

appunto al Consiglio di amministrazione che l'art. 111 affida,

coerentemente, "le variazioni di struttura, di composizione o di

entità del trattamento di quiescenza".

In breve, oltre a garantire che la disciplina pensionistica dei

dipendenti del Banco non possa mai risultare peggiore di quella

applicabile ai dipendenti dello Stato, il rinvio in questione sembra

assolvere fondamentalmente - in concomitanza con i regolamenti

aziendali - alla funzione di un moltiplicatore, sia rispetto al regime

degli ex - dipendenti statali, sia nei riguardi degli stessi pensionati

degli altri istituti di credito. Ed è significativo che, nel corso del

procedimento di conversione del decreto - legge n. 162 del 1979, il

Governo sia stato impegnato - con un ordine del giorno del Senato - ad

eliminare "trattamenti anomali", ritenuti carenti di giustificazione,

come quelli in atto per le pensioni dei dipendenti dei Banchi di Napoli

e di Sicilia.

Ai particolari fini dell'attuale giudizio, ciò basta comunque a

far concludere che nell'ordinamento vigente non è più ravvisabile

quel grado di omogeneità fra le pensioni in esame e le pensioni

statali, che rappresentava il presupposto della giurisdizione

attribuita alla Corte dei conti dalla norma impugnata. Pertanto, l'aver

derogato alla regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai

privo di un'adeguata ragione giustificativa e risulta in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma,

dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, nella

parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla

liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di

Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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