Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1961 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 103/1960
  • art. 4d.P.R. 103/1960
  • art. 5d.P.R. 103/1960
  • art. 6d.P.R. 103/1960
  • art. 8d.P.R. 103/1960
  • art. 9d.P.R. 103/1960
  • art. 11d.P.R. 103/1960
  • art. 13d.P.R. 103/1960
  • art. 14d.P.R. 103/1960
  • art. 15d.P.R. 103/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 6,

8, 9, 11, 13, 14, 15 e del secondo comma della disposizione finale del

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103,

contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei

procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di

stato civile, negli atti notarili e nell'attività di polizia

giudiziaria e tributaria, promosso con ricorso del Presidente della

Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 4 aprile 1960, depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 12 aprile 1960 ed

iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza del 1 febbraio 1961 la relazione del Giudice

Antonino Papaldo;

uditi l'avvocato Karl Tinzl, per il ricorrente, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103,

sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto speciale per la

Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei

procedimenti giudiziari, negli uffici tavolari, negli atti di stato

civile, negli atti notarili e nella attività di polizia giudiziaria o

tributaria.

Con tali norme si dispone:

a) nei procedimenti giudiziari i verbali sono redatti in lingua

italiana e, contestualmente, in lingua tedesca, ove il Pubblico

Ministero o una delle parti ne faccia richiesta. Analogamente, sono

tradotte in tedesco, su richiesta, le dichiarazioni rese nel

dibattimento e i documenti utilizzati nel dibattimento (art. 4);

b) il dispositivo della sentenza viene letto anche in lingua

tedesca qualora una delle parti sia presente e si sia servita della

predetta lingua (art. 5);

c) le copie delle sentenze civili e penali sono rilasciate in

lingua italiana e, su richiesta e gratuitamente, anche con la

traduzione tedesca. Lo stesso dicasi per i provvedimenti del giudice,

che sono tradotti in lingua tedesca, se una parte faccia uso della

lingua stessa (art. 6);

d) le schede del casellario giudiziale sono redatte in lingua

italiana; i certificati sono rilasciati con la traduzione in tedesco,

su richiesta anche orale dell'interessato (art. 8);

e) agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente

conoscenza della lingua tedesca in numero corrispondente alle esigenze

determinate dalla applicazione del decreto in questione. Fino a quando

non possa essere provveduto in conformità di quanto precede, possono

essere nominati interpreti, a titolo di incarico temporaneo, ma in modo

continuativo ed in numero adeguato alle esigenze dei vari uffici (art.

9);

f) negli uffici tavolari le iscrizioni sono eseguite in entrambe le

lingue, italiana e tedesca. Gli estratti ed i certificati sono

rilasciati anche in lingua tedesca, su richiesta dell'interessato (art.

11);

g) su richiesta degli interessati gli atti notarili sono redatti in

tedesco, purché la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal

notaio oltre che dalle parti (art. 13);

h) i cittadini di lingua tedesca possono usare la loro lingua nei

rapporti con gli uffici ed organi di polizia giudiziaria e tributaria.

Analogamente, tutte le operazioni di polizia giudiziaria e

tributaria nei confronti di cittadini di lingua tedesca possono essere

effettuate con l'assistenza di interpreti (art. 14), e ciò a titolo

provvisorio, fino a quando ai comandi ed uffici di polizia non sarà

destinato personale avente adeguata conoscenza della lingua tedesca a

norma dell'art. 15 del decreto presidenziale in parola.

La violazione delle garanzie attribuite col decreto ai cittadini di

lingua tedesca in ordine all'uso di detta lingua è causa di nullità

ai sensi dell'art. 184 Codice di procedura penale. Gli atti di polizia

giudiziaria e tributaria compiuti senza l'osservanza delle garanzie

previste nel decreto in questione non hanno efficacia, salvo che siano

stati effettuati in caso di flagranza od urgenza (art. 14 e

disposizione finale, secondo comma).

A seguito di deliberazione del Consiglio regionale del 29 marzo

1960, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso del

2 aprile 1960, notificato il 4 dello stesso mese al Presidente del

Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del successivo giorno 23, ha impugnato il decreto

presidenziale e precisamente

1) gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e il secondo comma

della disposizione finale, per violazione degli artt. 3, 6 e 10 della

Costituzione, e 2, 4, 79, 82, 84 e 85 dello Statuto regionale;

2) gli artt. 1 e 11 per violazione degli artt. 4, n. 7, e 84 dello

stesso Statuto.

I motivi del ricorso sono stati ribaditi e sviluppati nella memoria

depositata in cancelleria il 25 ottobre 1960.

Con il primo motivo la Regione sostiene che l'art. 2 dello Statuto

per la Regione Trentino-Alto Adige, in applicazione del più ampio

principio sancito nell'art. 3 della Costituzione, riconosce la parità

di diritti ai cittadini della Regione, qualunque sia il gruppo

linguistico al quale essi appartengono. Il riconoscimento di tale

parità trova poi il suo completamento nell'art. 6 della Costituzione,

il quale, stabilendo che la Repubblica tutela con apposite norme le

minoranze linguistiche, mira a tutelare sia i gruppi in sé considerati

che i singoli ad essi appartenenti, nel senso di dare a tutti la

possibilità di soddisfare i propri interessi in modo uguale.

Il principio di parità trova ulteriore garanzia nell'art. 10,

primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che l'ordinamento

giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale

generalmente riconosciute, e tra queste norme vanno comprese quelle che

garantiscono l'uguaglianza di gruppi etnici, linguistici o razziali

nell'ambito di ogni Stato.

L'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, diventato legge dello

Stato italiano, stabilendo l'uguaglianza di diritti per gli abitanti di

lingua tedesca della Provincia di Bolzano e la parità dell'uso delle

due lingue, italiana e tedesca, nelle pubbliche amministrazioni e nei

documenti ufficiali, sancisce un obbligo internazionale, che va

rispettato.

È vero "che il limite derivante dal rispetto degli obblighi

internazionali si riferisce alla potestà legislativa della Regione",

ma è anche vero che la riaffermazione di tali obblighi implica

inequivocabilmente la volontà dello Stato di considerarli come

vincolanti e l'intenzione che essi siano rispettati. E se, in linea di

massima, può ammettersi che "le Regioni non possono pretendere dallo

Stato l'osservanza dei suoi impegni internazionali", ciò non vale

quando tali impegni, non riguardino solamente la Regione in causa, ma

si pongano in qualche modo come la base di tutta la regolamentazione

giuridica che la concerne, tanto che precisamente alla luce di tali

impegni la normazione successiva va interpretata.

D'altro canto, poiché le norme di attuazione, appunto perché

tali, devono essere conformi allo Statuto e questo è un atto tendente

ad attuare l'accordo De Gasperi-Gruber, l'indagine relativa alla

costituzionalità o meno delle norme di attuazione può e deve essere

compiuta in relazione alla violazione di quelle norme dello Statuto

che al detto accordo sono conformi.

In conformità del citato accordo, gli artt. 84 e 85 dello Statuto

poi dettano ulteriori norme per garantire l'uso della lingua tedesca

nella Provincia di Bolzano.

Ora, il diritto di parità e di uguaglianza riconosciuto alla

popolazione di lingua tedesca è violato dal decreto del Presidente

della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, ed in particolare, dagli artt.

4, 5, 8, 11, 13 e 14, i quali prescrivono che la redazione dei verbali

e l'emanazione delle sentenze, la compilazione delle schede del

casellario giudiziale, il rilascio degli estratti e certificati degli

uffici tavolari, gli atti dello stato civile e quelli notarili vanno

redatti in lingua italiana, e che la lingua tedesca può essere usata,

accanto a quella italiana, quando sia chiesto, anche verbalmente,

dall'interessato. Ciò metterebbe la popolazione di lingua tedesca in

uno stato d'inferiorità rispetto a quella italiana.

Il principio di parità poi è completamente negato dalla norma

del terzo comma dell'art. 14 e dal secondo comma della disposizione

finale del decreto impugnato, i quali stabiliscono che non può essere

impedito l'esercizio dei poteri spettanti agli ufficiali ed agli agenti

di polizia giudiziaria e tributaria in caso di flagranza o urgenza.

Ciò creerebbe un trattamento differenziato a danno del gruppo di

lingua tedesca proprio in quei casi in cui l'uso della lingua

dell'interessato assume importanza decisiva nell'interesse della

persona e della stessa giustizia. Il che porterebbe, altresì, ad una

disapplicazione dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige, che riconosce al cittadino il diritto di avere

rapporti scritti ed orali con gli organi e con gli uffici pubblici

solamente nella sua lingua, anche se questi rapporti si estrinsecano

in atti pubblici o provvedimenti della autorità.

Il decreto impugnato non terrebbe alcun conto della prevalenza

numerica dei cittadini di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano e,

condizionando la stesura degli atti o il rilascio di documenti in

lingua tedesca ad una richiesta - sia pure verbale - dell'interessato e

gratuitamente, non accorderebbe loro neanche quelle garanzie minime,

che pur sono concesse dallo "Statuto speciale per le minoranze"

allegato al Memorandum d'intesa concernente il Territorio libero di

Trieste del 5 ottobre 1954, agli abitanti della zona, di lingua slava,

che sono una piccola minoranza e, per quanto riguarda gli arresti ed il

termine entro il quale le accuse devono essere contestate a qualsiasi

cittadino, dall'art. 5, secondo comma, della "Convenzione europea dei

diritti dell'uomo" del 1950, ratificata dall'Italia nel 1955 e resa

esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Con altro motivo del ricorso, la Regione lamenta che il primo comma

degli artt. 9 e 15 delle norme di attuazione impugnate, non esigendo

che "tutto" il personale degli uffici giudiziari e di polizia in genere

abbia piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, crea una

limitazione alla capacità di agire per il gruppo linguistico tedesco

e, quindi, un indebolimento della fiducia nell'ordine costituito e del

principio stabilito nell'art. 79 dello Statuto regionale, dove per

l'attività degli uffici di conciliazione è richiesta senza

limitazioni la piena conoscenza delle due lingue. Né al lamentato

inconveniente si può ovviare con l'utilizzazione di interpreti,

perché tale misura, sebbene prevista come provvisoria dalle norme di

attuazione, rischia di diventare permanente e di portare ad una

disapplicazione del principio sancito nel paragrafo primo, secondo

comma, lettera d, dell'accordo di Parigi, il quale mira a realizzare

una più adeguata proporzione di impiego dei due gruppi etnici nei

pubblici uffici.

Con il terzo punto del ricorso, infine, la Regione denunzia

l'incostituzionalità dell'art. 11 delle norme d'attuazione, perché in

contrasto, oltre che con il principio generale di eguaglianza e di

parità di diritti già esposto, anche con gli artt. 4, n. 7, e 84

dello Statuto speciale, in quanto se l'impianto e la tenuta dei libri

fondiari spetta alla competenza legislativa primaria della Regione, ad

essa spetta anche la regolamentazione sull'uso della lingua in tale

attività. Del resto, che le disposizioni sull'uso della lingua

facciano parte della "tenuta" del libro fondiario si ricava anche dal

R. D. 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri

fondiari nel territorio delle nuove Provincie, decreto che fu recepito

come legge regionale in forza dell'art. 12 della legge regionale 8

novembre 1950, n. 17. Per cui, anche sotto questo punto di vista non

può mettersi in dubbio la competenza della Regione, già acquisita e

riconosciuta con l'approvazione della citata legge e con la mancata

impugnazione della stessa da parte dello Stato.

Né si dica che lo Stato può e deve legiferare anche in materia

attribuita alla competenza regionale, al fine di attuare o meglio

precisare il contenuto delle norme attributive di competenza, perché

ciò varrebbe ad interpretare con forza di legge, in modo autentico, il

contenuto di norme dello Statuto, cioè di una legge costituzionale, il

che non potrebbe avvenire se non con un'altra legge costituzionale.

Per queste considerazioni, la Regione chiede che siano dichiarati

costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 e

il secondo comma della disposizione finale del decreto del Presidente

della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso come per legge, il quale nelle deduzioni del 23

aprile 1960 e nella memoria depositata il 19 ottobre stesso anno, si

riporta, quanto ai presupposti, ai limiti ed alle modalità del

ricorso, ai principi affermati nella sentenza della Corte

costituzionale n. 32 del 12 maggio 1960, con la quale è stato deciso

il ricorso prodotto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso il D.P.R.

8 agosto 1959, n. 688, contenente anch'esso norme di attuazione dello

Statuto regionale in materia di uso della lingua tedesca nella

Provincia di Bolzano.

In ordine al primo motivo del ricorso, osserva l'Avvocatura che

l'art. 3 della Costituzione e l'art. 2 dello Statuto speciale, che del

primo è una specifica applicazione, garantiscono l'uguaglianza di

fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni

personali e sociali. A loro volta, l'art. 6 della Costituzione, e

l'art. 2 dello Statuto alto-atesino, che di quello è una

specificazione, concernono, invece, la tutela delle minoranze

linguistiche, nel senso che assicurano il rispetto e l'integrità delle

caratteristiche etniche e culturali dei gruppi minoritari. I due gruppi

di norme si muovono su piani diversi e la "tutela" non ha alcuna

interferenza con la parità dei diritti, che è garantita in modo

autonomo ed assoluto dall'art. 3 della Costituzione.

Comunque, le disposizioni citate sono del tutto estranee alla

materia dell'uso della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano, che

è disciplinata in modo autonomo dal titolo X dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige, dal che discende che solo alla stregua degli artt.

84 a 87 dello Statuto, e non con riferimento all'art. 2 dello Statuto

medesimo, si può vagliare la legittimità costituzionale delle norme

di attuazione in parola.

Sotto questo riflesso, perciò, l'Avvocatura dello Stato ritiene

che la censura mossa dalla Regione sia infondata.

La difesa dello Stato deduce poi l'infondatezza del ricorso sia per

quanto concerne la violazione dell'art. 10 della Costituzione, perché

questo prevede l'adattamento automatico dell'ordinamento giuridico alle

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e non già

alle norme contenute in singoli trattati od accordi; sia per quanto

riguarda la dedotta violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale,

perché questo pone un limite alla competenza legislativa della

Regione, ma non a quella dello Stato. Su questi punti l'Avvocatura si

richiama alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 1960.

Il ricorso potrebbe essere ammissibile limitatamente alla

impugnazione dell'art. 11 del decreto presidenziale, ma nel merito esso

è infondato perché, se è vero che l'art. 4, n. 7, attribuisce alla

Regione una competenza legislativa in materia di "impianto e tenuta dei

libri fondiari", questa competenza non è affatto invasa dalle norme

d'attuazione in questione, le quali regolano soltanto l'uso delle due

lingue, italiana e tedesca, nelle iscrizioni tavolari e nel rilascio

degli estratti e dei certificati. Né la norma in parola viola l'art.

95 dello Statuto, perché, allo scopo di attuare e meglio precisare il

contenuto delle norme statutarie attributive di competenza, lo Stato

può e deve legiferare anche in materia riservata alla competenza

regionale.

Sugli altri punti del ricorso, l'Avvocatura dello Stato contesta

che le norme impugnate siano in contrasto con il principio della

parità di diritti, perché il fatto che alcune norme del D.P. n. 103

del 1960, e precisamente gli artt. 4, 5, 6, 8 e 13, diano una certa

prevalenza all'atto formato in lingua italiana, dipende necessariamente

dal principio della ufficialità della lingua italiana. Ora, le norme

impugnate contemperano questo principio con quello della parità, anche

se accordano una certa prevalenza alla lingua ufficiale. L'interessante

- ai fini della tutela delle minoranze linguistiche - è che siano

assicurati i mezzi tecnico-giuridici idonei perché un cittadino,

appartenente al gruppo linguistico minoritario, non sia costretto a

fare uso di una lingua diversa da quella materna; e le norme impugnate

garantiscono appunto la parità dell'uso delle due lingue attraverso un

complesso organico di disposizioni.

Dall'esame di queste norme risulta evidente come lo Stato, fermo

restando il principio della ufficialità della lingua italiana,

espressione dell'unità della Repubblica, ed escluso che sia

costituzionalmente imposto l'uso esclusivo ed obbligatorio della lingua

tedesca nella Provincia di Bolzano, ha fatto quanto era possibile per

assicurare ai due gruppi linguistici l'uso della propria lingua. Né

alcuno può dolersi se, in taluni casi, per ottenere un atto in lingua

tedesca occorre farne richiesta - verbale e gratuita - o se, per un

evidente principio di economia, non è adoperata la lingua tedesca

quando nessuno ne abbia fatto uso.

Circa l'altra doglianza della Regione secondo cui le norme

impugnate non prescrivono che "tutti i giudici e funzionari abbiano

piena conoscenza della lingua tedesca e che l'impiego degli interpreti,

da temporaneo, possa diventare definitivo e permanente, l'Avvocatura

dello Stato osserva che, a prescindere dal fatto che le disposizioni

emanate al riguardo non integrano alcuna violazione di norme

costituzionali, perché, o direttamente o a mezzo di interpreti e

traduttori, la garanzia del bilinguismo viene ugualmente attuata, è

da rilevare che esse tendono ad adeguarsi alla realtà della situazione

e cioè cercano di ovviare alla riluttanza dei cittadini di lingua

tedesca di accedere ai pubblici uffici ed alla conseguente difficoltà

di creare ex nihilo giudici e funzionari con piena conoscenza della

lingua tedesca.

Quanto, infine, al terzo comma dell'art. 14 del decreto impugnato,

secondo il quale non può essere impedito l'esercizio dei poteri

spettanti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tributaria

nei casi di flagranza, sono la situazione di estrema ed indilazionabile

urgenza, conseguente allo stato di flagranza, e le esigenze di difesa

sociale che legittimano una momentanea quiescenza del diritto di

parità, così come avviene per altri diritti costituzionalmente

garantiti, quali la libertà personale, la libertà di associazione, la

manifestazione del pensiero, l'esercizio del mandato parlamentare, che

nei casi di emergenza o di flagranza possono essere legittimamente

compressi essendo, in tali ipotesi, considerato prevalente l'interesse

alla difesa sociale.

Per quanto sopra esposto, l'Avvocatura dello Stato chiede che il

ricorso prodotto dalla Regione contro il decreto del Presidente della

Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, sia dichiarato inammissibile o,

quanto meno, infondato nel merito. Considerato in diritto :

1. - In ordine alle eccezioni pregiudiziali, proposte dalla difesa

dello Stato nelle deduzioni e non riprodotte nella memoria, la Corte

riafferma quanto ha deciso con la sentenza 12 maggio 1960, n. 32. Il

ricorso della Regione è ammissibile quando trattasi di giudicare della

violazione di norme dello Statuto speciale ed è anche ammissibile per

violazione di altre norme costituzionali sempre che la dedotta

violazione di queste ultime si presenti come una lesione della sfera

di competenza della Regione (o della Provincia).

I principi enunciati nella stessa sentenza valgono anche per quanto

si riferisce all'ammissibilità della doglianza relativa alla

violazione dell'art. 10 della Costituzione in relazione alla

prospettata violazione dell'accordo De Gasperi-Gruber. Basterà

ribadire che tale dedotta violazione può essere esaminata in

riferimento non alla norma della Costituzione invocata dalla

ricorrente, bensì alle disposizioni dello Statuto speciale, attraverso

le quali l'accordo, come pure l'art. 6 della Costituzione, hanno avuto

attuazione e specificazione.

2. - La questione che deve essere esaminata per prima è quella che

attiene alla competenza.

La Regione deduce che l'art. 11 del decreto presidenziale

impugnato, relativo all'uso della lingua negli uffici tavolari,

sarebbe illegittimo perché lo Stato non avrebbe competenza a dettare

norme in questa materia, riservata in via primaria alla Regione in

virtù dell'art. 4, n. 7, dello Statuto speciale.

La doglianza è infondata per la ragione essenziale esposta dalla

Corte nella sopra richiamata sentenza. La competenza normativa in

ordine all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale

che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba

essere regolato.

Né è esatto che l'esercizio dell'esclusiva potestà dello Stato

in materia di uso della lingua svuoti di contenuto la citata norma

dello Statuto, poiché la complessità e la delicatezza delle

operazioni inerenti alla tenuta del libro tavolare richiedono una

adeguata regolamentazione, che ha una sua autonoma ragion d'essere.

La difesa regionale, poi, espone che la questione della lingua in

materia tavolare era regolata dall'art. 89 del R.D. 28 marzo 1929, n.

499; aggiunge che questa legge venne recepita come legge regionale in

forza dell'art. 12 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17;

conclude che, non essendo stata questa legge regionale impugnata dagli

organi dello Stato, la competenza regionale anche in materia di uso

delle lingue nella tenuta del libro tavolare non potrebbe essere

contestata.

La tesi non ha fondamento. La mancata impugnazione da parte dello

Stato di una legge regionale non produce uno spostamento di competenza

dallo Stato alla Regione nella materia in cui la legge regionale è

intervenuta, essendo pacifico che una sfera di competenza stabilita

con legge costituzionale non può essere variata che con altra legge

costituzionale.

Affermato, quindi, che la competenza in materia di uso della lingua

spetta allo Stato, non si può contestare agli organi statali il potere

di emettere norme in tale materia, nonostante la precedente emanazione

di norme regionali nella materia stessa.

Con riserva di esaminare in seguito le doglianze di merito relative

all'art. 11, è da concludere che è infondata la censura relativa alla

competenza in ordine all'articolo stesso. Ed è pure infondata, per le

stesse ragioni, l'impugnativa dell'art. 1 del decreto in quanto esso

riguarderebbe anche la materia tavolare, che sarebbe fuori del campo di

competenza dello Stato.

3. - Prima di passare ad esaminare le altre disposizioni impugnate,

occorre eliminare dal campo delle indagini l'art. 1 del decreto.

Si può capire che questa disposizione sia stata impugnata nella

parte in cui accennava alla materia tavolare. Trattandosi di questione

di competenza, anche il semplice riferimento ad una materia che si

assumeva spettante alla Regione avrebbe potuto dar luogo alla doglianza

che tale riferimento violasse, per se stesso, la sfera di attribuzioni

della Regione: il che, come si è visto, non accade. Ma, in rapporto

alle lamentate violazioni di merito, è evidente che, non avendo l'art.

1 alcun concreto contenuto normativo, l'enunciazione introduttiva che

vi si legge relativamente alle materie regolate dal decreto non può

porre in essere alcuna illegittimità. Anche se le disposizioni

contenute negli articoli successivi fossero in parte illegittime, la

enunciazione delle materie, sulle quali la competenza statale in

materia di uso della lingua non è contestata, sarebbe sempre

legittima.

4. - La Regione si lagna che alcuni atti vanno redatti o resi

pubblici solo nella lingua italiana. A parte l'art. 13, relativo agli

atti notarili, di cui si dirà in seguito, una sola delle norme

impugnate prevede la redazione di atti esclusivamente nella lingua

italiana, e cioè l'art. 8 che conferma l'uso della lingua italiana per

la compilazione delle schede del casellario giudiziale. Mentre

un'altra, quella dell'art. 5, consente che la lettura delle sentenze

penali si faccia in lingua italiana solo quando né l'imputato né il

responsabile civile né la parte civile siano presenti nel momento

della lettura o quando essi, tutti, si siano serviti della lingua

italiana.

Ritiene la Corte che per entrambe tali doglianze la Regione sia

carente di interesse.

Nei riguardi dell'art. 8, è da osservare che, nelle parte alla

quale si limita per ora l'esame, relativa alla compilazione delle

schede, esso regola un'attività puramente interna. Data la particolare

struttura degli uffici del casellario ed il modo del loro

funzionamento, nessuna utilità avrebbero i cittadini di lingua

tedesca se gli originali dei cartellini fossero scritti in doppia

lingua, così come nessun fastidio, neppur minimo, subiscono per il

fatto che essi si redigono solo in lingua italiana. Altra questione è

quella che si riferisce alle modalità stabilite per il rilascio dei

certificati, ma essa dovrà essere esaminata in seguito insieme a

quelle doglianze che su analogo fondamento sono rivolte ad altri

articoli.

Considerazioni non diverse debbono essere formulate in ordine

all'art. 5, essendo chiaro che nessun interesse vantano i cittadini di

lingua tedesca a che la lettura delle sentenze penali sia effettuata

nella lingua tedesca anche quando i predetti, che siano stati parti nel

processo, non siano presenti all'udienza in cui essa ha luogo. La

garanzia è predisposta per l'uso della lingua, e l'uso presuppone una

comunicazione con altri, un rapporto, che nella specie viene, invece, a

mancare. La difesa della Regione mostra di convenire in ciò, come

risulta dalla cura che essa pone nell'individuare l'interesse che, a

suo parere, giustificherebbe l'impugnativa, raffigurabile nella

generale finalità di prevenzione di reati cui gioverebbe la conoscenza

del tenore della sentenza da parte del pubblico. Ora, è chiaro che

questo argomento attiene a un superiore interesse, la cui tutela spetta

esclusivamente allo Stato.

5. - Passando ora all'esame delle altre censure, è da osservare

che tutte le disposizioni impugnate (a parte l'art. 13, il terzo comma

dell'art. 14 ed il secondo comma della disposizione finale, dei quali

si dirà in seguito) affermano il principio che gli atti ivi

contemplati devono essere o redatti nelle due lingue, oppure tradotti

in tedesco.

Pur senza considerare gli artt. 2, 3 e 12 (non impugnati), anche

l'art. 4, secondo comma, l'art. 5 (quando non ricorra l'ipotesi prima

considerata), l'art. 6, secondo comma, garantiscono tutti nel modo più

pieno il diritto dei cittadini di lingua tedesca all'uso sia orale che

scritto della lingua materna; stabiliscono altresi che gli atti ivi

considerati siano formati anche in tale lingua, all'infuori di ogni

richiesta.

La Regione si duole che in altri casi, per ottenere che atti si

effettuino in lingua tedesca, occorra la richiesta del Pubblico

Ministero o di una delle parti (art. 4, terzo comma, e art. 6, primo

comma) o di uno dei difensori (art. 4, quarto comma) o degli

interessati (art. 8 e art. 11, secondo comma).

La Regione sostiene che, imponendo queste richieste, si sarebbe

dato causa ad una menomazione dell'uguaglianza fra i gruppi linguistici

e della parità nell'uso delle due lingue ed in pratica si sarebbe

imposto un onere gravoso, in quanto, come si legge nel ricorso, "tutti

i procedimenti in questione vengono resi più complicati, gravosi e

dispendiosi, e ciò naturalmente anche a danno dei cittadini ai quali

tale attivita si riferisce. Tanto più in quanto l'odio e l'onere della

richiesta vien fatto pesare sul singolo cittadino in cerca di

giustizia".

In realtà nessun onere viene a gravare sulla parte, dato che la

richiesta può essere verbale, non importa alcuna spesa, non produce

alcun fastidio. Per il rilascio di copie, che è condizionato in ogni

caso, per tutti i cittadini italiani, ad una richiesta, si tratta solo

di aggiungere a questa la menzione della lingua in cui le copie stesse

dovranno essere redatte, sicché nessuna pratica differenza di

situazioni si verifica rispetto a quella patrocinata dalla difesa

della Regione, secondo cui la detta menzione dovrebbe desumersi

implicitamente dalla lingua in cui la richiesta è formulata.

Dall'esame fin qui compiuto risulta che le disposizioni impugnate

non violano i principi della uguaglianza e della parità nell'uso delle

due lingue, riconosciuti dall'accordo di Parigi e sanciti dalle norme

costituzionali.

In particolare, quelle disposizioni non sono in contrasto con gli

artt. 84 e 85 dello Statuto speciale ai cui criteri puntualmente si

ispirano, in quanto è assolutamente garantito ai cittadini di lingua

tedesca l'uso della loro lingua nei rapporti con gli uffici considerati

nel decreto ed è assicurato nei confronti dei cittadini stessi l'uso

della lingua tedesca da parte degli uffici predetti.

Il principio della parità dell'uso delle lingue, che, come la

Corte ha altre volte riconosciuto, deve assumersi a criterio

interpretativo dei predetti articoli, è osservato quando si dia ad

ogni cittadino la possibilità di comprendere e farsi comprendere nella

lingua materna, senza apprezzabili difficoltà, essendo questo

l'interesse tutelato dalle norme costituzionali che hanno garantito

l'uso della lingua stessa, e ciò anche se l'esercizio del diritto non

avvenga con tutte le medesime modalità valevoli per i cittadini delle

altre Provincie, nelle quali l'esclusività della lingua parlata non fa

sorgere i problemi propri delle zone mistilingue.

La difesa della Regione va in realtà oltre l'esigenza della

parità quando la intende come concreta e puntuale uguaglianza in ogni

minima particolarità, e non riesce neanche a celare una sua

interpretazione dell'esigenza stessa nel senso della prevalenza e

persino della esclusività della lingua tedesca: ciò traspare qua e

là, allorché per esempio afferma che "dovrebbe considerarsi

sufficiente la sola verbalizzazione nella lingua tedesca, salvo la

traduzione nella lingua italiana ai fini dei rapporti con altri

organi", ed è reso evidente da richiami ad ordinamenti stranieri

informati a principi diversi. Questo orientamento della Regione risulta

altresì manifesto da una precedente impugnativa da essa rivolta

contro altre norme di attuazione che richiedevano l'uso congiunto

delle due lingue da parte di organi e uffici della Provincia (si veda

in proposito la citata sentenza n. 32 del 1960).

6. - La Regione fa rilevare ancora gli inconvenienti che derivano

dalla esigenza di ricorrere all'ausilio degli interpreti quando le

autorità preposte ai vari uffici non abbiano il pieno possesso della

lingua tedesca, e si duole che gli artt. 9 e 15 non abbiano disposto

che tutto il personale degli uffici ivi considerato sia in in possesso

delle due lingue.

È da osservare in proposito come l'atto normativo impugnato (il

quale estende anche agli uffici di cui tratta lo stesso principio del

bilinguismo già affermato con il precedente decreto presidenziale 8

agosto 1959, n. 688) intende appunto raggiungere la finalità indicata

dalla Regione che è di eliminare l'intervento degli interpreti, cui si

ha riguardo in via del tutto transitoria.

Nessun fondamento ha il rilievo secondo cui "tutto" il personale

considerato dovrebbe conoscere la lingua tedesca, poiché l'interesse

della Regione è solo che il personale bilingue sia (come, appunto, il

decreto in esame stabilisce) "in numero corrispondente alle esigenze

determinate dall'applicazione della legge stessa": alle esigenze cioè

derivanti dal diritto all'uso della propria lingua da parte degli

italiani alloglotti, quale questa garantisce.

Nessun argomento in contrario può trarsi dall'art. 79 dello

Statuto speciale per contestare la legittimità dell'art. 9 delle norme

in esame. Se per gli uffici di conciliazione lo Statuto poté dettare

una disposizione particolare, lo stesso non poté essere fatto per gli

altri uffici giudiziari. E questo non è detto in base

all'applicazione di vecchi e facili canoni di interpretazione, ma in

base alle palesi esigenze dell'organizzazione giudiziaria (ed

amministrativa) dello Stato.

Difatti, per gli uffici di conciliazione, che non hanno un

personale con carattere impiegatizio, era facile formulare una

disposizione come quella dell'art. 79. Ma per gli altri uffici

giudiziari (e amministrativi) per i quali l'ordinamento dello Stato

prevede la esclusiva utilizzazione di personale impiegatizio, la cosa

non era e non è così semplice.

Nessuno potrebbe sostenere - e, per la verità, non lo ha sostenuto

neppure la difesa regionale - che lo Stato italiano abbia assunto

l'impegno di adottare nella Provincia di Bolzano un'organizzazione

giudiziaria e amministrativa difforme da quella vigente in tutto il

territorio nazionale. Resta, quindi, chiaro che l'art. 79 dello Statuto

lungi dal rappresentare l'applicazione di un principio generale, è

norma speciale dettata per uffici il cui tipo di organizzazione ha un

aspetto particolare e che pertanto non è lecito pretendere che ad

uffici che in tutto il territorio nazionale sono costituiti con

personale impiegatizio sia addetto, in quella Provincia, personale di

diverso carattere.

Né si vede sopra quale base la difesa regionale possa sostenere

che per invogliare i cittadini di lingua tedesca, l'afflusso dei quali

negli uffici statali è, come la stessa difesa riconosce, assai scarso,

lo Stato dovrebbe assicurare ad essi una inamovibilità di sede dalla

Provincia di Bolzano. Non è qui da giudicare se una cosa del genere

sia possibile o sia opportuna; ma è certo che nessun obbligo lo Stato

ha in tal senso.

La Regione lamenta anche che non sia stato fissato un termine

perentorio per l'attuazione di quanto previsto dai citati artt. 9 e 15.

È da osservare, in primo luogo, che si invaderebbe la sfera del

merito, sottratta al giudizio della Corte, se si richiedesse una

determinazione di termini, dato che in nessun modo essa può essere

dedotta dalle norme costituzionali.

È da aggiungere che, per sua stessa natura, un adeguamento degli

uffici nel senso stabilito dal decreto non può che avvenire

gradualmente, mano mano che sarà possibile disporre di personale

impiegatizio bilingue. Né sarebbe un rimedio rapido quello di

stabilire una inamovibilità del personale bilingue della Provincia di

Bolzano. Ferme le riserve che sono state sopra esposte, la rapidità

di riuscita di una tale misura presuppone un fatto che fino ad oggi si

è dimostrato fuori della realtà, cioè, un apprezzabile afflusso nei

ranghi degli impiegati dello Stato da parte dei cittadini di lingua

tedesca.

7. - Fondata è, invece, da ritenere la doglianza nei riguardi

dell'art. 13 del decreto, relativo agli atti notarili.

Dalla disposizione che gli atti notarili siano scritti in lingua

tedesca soltanto se la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal

notaio, oltre che dalle parti, può derivare una grave difficoltà ed

anche una impossibilità per il cittadino di lingua tedesca che voglia

avvalersi del diritto di usare la propria lingua materna. La

difficoltà non consiste nel fatto che egli debba richiedere che l'atto

sia redatto in lingua tedesca: come si è spiegato sopra, tale

richiesta non può costituire un apprezzabile impedimento. Ma nella

disposizione dell'art. 13 la deficienza non è questa. Se l'altra parte

non conosce il tedesco (la disposizione parla di parti al plurale, e

quindi di tutte le parti) o se anche uno dei testimoni o il notaio non

conosce il tedesco, il cittadino di lingua tedesca non può adoperare

la propria lingua materna e non può ottenere che l'atto sia scritto in

lingua tedesca.

Il sistema adottato con l'art. 13 è da ritenere inadeguato alle

esigenze che si dovevano attuare, e, pertanto, la disposizione (che

sotto altri aspetti appare anche lacunosa e non risponde neppure alla

giusta tutela degli interessi dei cittadini di lingua italiana) deve

essere eliminata per dar luogo ad una più rispondente (e più

completa) disciplina.

8. - Ultima doglianza da esaminare è quella relativa all'articolo

14, terzo comma, e al secondo comma della disposizione finale.

Quanto alla disposizione del terzo comma dell'art. 14, occorre dire

che essa è pienamente legittima per quello che dice. È del tutto

ovvio che non può essere in nessun caso impedito l'esercizio dei

poteri spettanti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e

tributaria in caso di flagranza.

La disposizione, però, potrebbe essere illegittima per quel che

non dice: essa non dice espressamente che, nel più breve tempo

possibile, il cittadino di lingua tedesca deve essere reso edotto nella

sua lingua materna di ciò che l'ufficiale o l'agente abbia compiuto

nei suoi confronti al momento della flagranza e deve essere messo in

condizione di esporre nella stessa lingua tutte le sue ragioni e di

farne prendere nota in un verbale redatto in tedesco.

Ma questa prescrizione si evince senza possibilità di dubbio dal

testo dell'art. 14 in relazione alle disposizioni, da esso stesso

richiamate, degli artt. 3 e 4. Dal complesso di queste norme emerge

chiaramente che la possibilità per il cittadino di lingua tedesca di

essere posto in contatto con chi conosca la sua lingua materna deve

essere di pronta realizzazione; senza di che non potrebbe essere

redatto alcun verbale.

Le stesse considerazioni valgono nei riguardi del secondo comma

della disposizione finale.

L'urgenza giustifica la redazione di atti che non potrebbero essere

differiti senza pregiudizio dei pubblici interessi. Ma è inerente alla

stessa natura dell'istituto che, nel più breve tempo possibile, il

cittadino di lingua tedesca sia reso edotto, nella sua lingua, del

contenuto dell'atto compiuto in via d'urgenza e sia messo in grado di

esporre, nella stessa lingua, tutte le sue ragioni; e ciò, in

applicazione delle disposizioni più volte ricordate, dovrà essere

verbalizzato anche in lingua tedesca.

Il sistema, quale deriva dalle precedenti disposizioni e da quelle

contenute nel decreto in esame, interpretate nel senso ora esposto,

assicura ai cittadini italiani di lingua tedesca garanzie ancora più

ampie di quelle previste dalla "Convenzione europea dei diritti

dell'uomo", ratificata dall'Italia (legge 4 agosto 1955, n. 848),

invocata dalla Regione ricorrente.

In conformità alla propria giurisprudenza ormai costante, la Corte

avverte che essa non dichiara illegittime le norme, qui considerate,

del terzo comma dell'art. 14 e del secondo comma della disposizione

finale, in quanto le interpreta nel senso ora esposto.

Comunque, poiché il decreto dovrà essere integrato con un nuovo

testo dell'art. 13, sarebbe auspicabile che anche al testo del terzo

comma dell'art. 14 e del secondo comma della disposizione finale fosse

aggiunta una disposizione secondo la quale, quando, nei casi di

flagranza o di urgenza, fosse impossibile osservare le disposizioni

contenute nel decreto, il cittadino di lingua tedesca dovrebbe, entro

un determinato breve termine, essere messo in grado di ascoltare nella

sua lingua e di esporre nella stessa lingua tutto ciò che è di suo

interesse; del che dovrebbe essere fatta apposita verbalizzazione anche

in lingua tedesca.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara illegittima la disposizione contenuta nell'art. 13 del

decreto Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente

norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti

giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile,

negli atti notarili e nell'attività di polizia giudiziaria e

tributaria;

b) dichiara non fondata, nei sensi espressi nella motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, e

del secondo comma della disposizione finale del decreto predetto;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli altri articoli dello stesso decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.

ECLI:IT:COST:1961:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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