Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazioni di

immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione

di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge

25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 1° giugno

1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Nuova

Edilizia Dieci s.r.l. e il Centro Ceramiche Sassuolo s.r.l. iscritta

al n. 656 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.r.l.

Nuova Edilizia Dieci, locatrice di immobili ad uso non abitativo,

contro la s.r.l. Centro Ceramiche Sassuolo, conduttrice con contratto

di locazione cessato il 28 febbraio 1987, per ottenere il ristoro del

pregiudizio sofferto a causa del fatto di avere percepito,

successivamente alla scadenza del rapporto, il solo canone

contrattuale inferiore al canone di mercato, il Tribunale di Roma,

con ordinanza del 1° giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto "esclude

il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone

contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del

rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla

data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero alla data di

stipulazione del nuovo contratto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza;

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i

medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal

Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con

la sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia

di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e

di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata),

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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