Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 10 marzo 1999 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile

vertente tra l' Istituto nazionale della previdenza sociale e Cellini

Ada, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'INPS e l'Avvocato dello

Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado

di appello il Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 10 marzo

1999 e pervenuta alla Corte il 3 gennaio 2001, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), nella parte in cui, "nell'indicare il limite

di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al

conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo

differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni

divenuti invalidi";

che il remittente ha osservato che l'appellata nel giudizio a

quo riconosciuta invalida dopo il compimento del sessantacinquesimo

anno di età, disponendo di un reddito superiore a quello richiesto

per ottenere la pensione sociale (ma ampiamente inferiore a quello

stabilito per la pensione di invalidità civile), si era vista

respingere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale la

domanda diretta a conseguire tale provvidenza;

che, promosso successivamente il giudizio di primo grado nei

confronti dell'ente previdenziale, il pretore aveva accolto la

domanda, richiamando la ratio della sentenza di questa Corte n. 88

del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

norma oggi impugnata nella parte in cui, nell'indicare il limite di

reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento

della pensione sociale, non prevedeva un meccanismo differenziato per

gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

che il primo giudice aveva ritenuto che l'ipotesi di

titolarità di un unico reddito accentuasse lo stato di bisogno

rispetto al caso esaminato dalla Corte ed aveva ravvisato una lacuna

normativa colmabile fissando un limite di reddito pari al doppio di

quello richiesto per la pensione sociale ordinaria;

che, proposto appello dall'INPS avverso la sentenza di primo

grado, il Tribunale remittente esclude di poter condividere il

ragionamento svolto dal Pretore, poiché la citata sentenza

costituzionale si limita a prendere in esame il caso di cumulo dei

redditi fra coniugi, rimanendo invece escluso il diverso caso (in

questione) nel quale si controverte di redditi individuali di un

soggetto ultrasessantacinquenne divenuto anche invalido;

che la norma impugnata non pare al giudice a quo suscettibile

di interpretazione estensiva, dovendosi ritenere che la soglia di

reddito ostativa al conseguimento della pensione sociale nei

confronti del soggetto sano sia la medesima valevole nei confronti

del soggetto invalido; donde la rilevanza della questione, derivante

dal fatto che l'appello dell'INPS dovrebbe essere accolto, in assenza

di una nuova sentenza di illegittimità costituzionale da parte di

questa Corte;

che, sulla base di tali premesse, il Tribunale di Pisa

ritiene non manifestamente infondata la prospettata questione, in

quanto le ragioni addotte dalla Corte a sostegno della sentenza n. 88

del 1992 dovrebbero a fortiori valere nel caso in esame, anche qui

realizzandosi un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a

quello sano, laddove la previsione di differenziati livelli

reddituali si imporrebbe per la diversità delle situazioni, a

seconda che all'età avanzata si accompagni il solo bisogno

economico, ovvero anche la necessità di cura ed assistenza

conseguente al sopravvenuto stato di invalidità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione;

che si è costituito davanti a questa Corte l'INPS,

appellante nel giudizio a quo, chiedendo alla Corte di dichiarare non

fondata la prospettata questione.

Considerato che il giudice remittente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte

in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non

coniugato ostativo al conseguimento della pensione sociale, non

prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli

ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

che, per motivare la non manifesta infondatezza della

questione, il remittente invoca la sentenza n. 88 del 1992, con la

quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale

della medesima disposizione ora denunciata nella parte in cui,

nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge,

ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevedeva un

meccanismo differenziato di determinazione per gli

ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

che l'interpretazione della suindicata sentenza fornita dal

giudice a quo, non tiene conto della sua complessità e perviene

quindi a un'inesatta individuazione della sua ratio;

che in tale pronuncia la Corte, pur osservando che la

condizione di chi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno era

divenuto invalido era naturalisticamente diversa da quella dei

soggetti di pari età non invalidi, ha precisato che l'illegittimità

della norma derivava dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che

l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido

ultrasessantacinquenne, "senza una valutazione differenziata del

ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà

coniugale e quella collettiva";

che il punto centrale di quella sentenza, quindi, non è

tanto la condizione dell'ultrasessantacinquenne divenuto invalido,

quanto piuttosto quella del coniuge, gravato di maggiori oneri di

assistenza in conseguenza della sopravvenuta invalidità;

che nella stessa sentenza, infatti, la Corte ha considerato

non irragionevole, ai fini della determinazione del requisito

reddituale per l'attribuzione della pensione sociale, il diverso

regime normativo a seconda che l'invalidità si fosse manifestata

prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, pur

nell'indistinguibilità della situazione finale (cfr. anche le

sentenze n. 196 del 1995 e n. 769 del 1988);

che successivamente questa Corte, scrutinando la legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,

n. 335 - riguardante le condizioni reddituali individuali di accesso

alla nuova misura dell'assegno sociale, sostitutiva della pensione

sociale - ha avuto modo di precisare (sentenza n. 400 del 1999) che

le argomentazioni che sorreggono la sentenza n. 88 del 1992 non sono

automaticamente estensibili alle disposizioni sul limite reddituale

individuale, poiché la citata pronuncia di accoglimento si basa

essenzialmente su di un bilanciamento tra la solidarietà esistente

all'interno del nucleo familiare e quella collettiva;

che, come già rilevato dalla sentenza n. 400 del 1999,

mentre l'assegno sociale (e, in precedenza, la pensione sociale)

sopperisce ai bisogni propri di chi a causa dell'età non è più in

grado di provvedere al loro soddisfacimento, è con altre prestazioni

e benefici che il legislatore deve soccorrere le persone invalide;

che è sul versante delle misure assistenziali per gli

invalidi anziani che va auspicato il miglioramento e la

razionalizzazione del sistema, al fine di rendere più efficace la

tutela dei diritti di cui all'art. 38 Cost;

che il regime legislativo del requisito reddituale

"cumulato", quale risultante della citata sentenza additiva di

principio n. 88 del 1992, non può essere considerato valido tertium

comparationis per la risoluzione della questione in esame, la quale,

pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38

della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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