Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22

giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3,

sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due

ordinanze emesse il 13 luglio e il 2 febbraio 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Giuseppa

Abatini ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed

altri e da Carlo Santella ed altri contro il Ministero di grazia e

giustizia ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 656 e 701 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti promossi da

dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e da personale

amministrativo in servizio presso organi della giustizia

amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

due distinte ordinanze di identico contenuto emesse il 13 luglio ed

il 2 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a

favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie),

come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24

dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993,

autoqualificandosi come norma interpretativa, prevede che

l'indennità concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai

magistrati ed attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n.

221 al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie

(successivamente estesa al personale amministrativo delle

magistrature speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51), sia

corrisposta al personale amministrativo giudiziario nella misura

vigente al 1 gennaio 1988, senza l'adeguamento automatico triennale

stabilito per i magistrati;

che le ordinanze di rimessione, nel rilevare che

l'interpretazione autentica dettata dalla norma impugnata si discosta

dalla costante lettura giurisprudenziale, prospettano il dubbio di

legittimità costituzionale in quanto l'esclusione dell'adeguamento

triennale sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art.

3 della Costituzione), determinando una non ragionevole disparità di

trattamento tra magistrati e personale di cancelleria e segreteria

nei meccanismi di calcolo di una analoga indennità. Inoltre sarebbe

leso il principio di adeguatezza e proporzionalità della

retribuzione (art. 36 della Costituzione), giacché l'indennità è

da tempo componente del trattamento economico del personale che ne

beneficia;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza

delle questioni;

Considerato che le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la

stessa norma e prospettano i medesimi profili di legittimità

costituzionale, sicché i giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unica pronuncia;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già

state esaminate e dichiarate non fondate con la sentenza n. 15 del

1995, che ha ritenuto non irragionevole la mancata estensione al

personale amministrativo del meccanismo di adeguamento automatico

previsto per i magistrati, data la mancanza di omogeneità tra le due

categorie di dipendenti e le diverse modalità di determinazione del

loro trattamento retributivo, basato, per i magistrati,

sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media

degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti e non sulle

regole comuni del pubblico impiego, che si applicano invece al

personale amministrativo giudiziario. Inoltre il principio di

proporzionalità e sufficienza della retribuzione non implica

l'indicizzazione della retribuzione, che deve essere in ogni caso

valutata nel suo complesso e non con riferimento ad una sola

indennità, che concorre a comporre il trattamento retributivo;

che le ordinanze introduttive del presente giudizio non adducono

motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già esaminate

dalla Corte;

che, conseguentemente, le questioni di legittimità

costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato

dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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