Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 53d.P.R. 761/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale

delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto

sul ricorso proposto da Bolisani Giampaolo c/ la U.S.L. n. 21 di

Padova, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 91 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto

sul ricorso proposto da Zanetello Giovanni c/ la U.S.L. n. 9 di

Noventa Vicentina, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento di Patera Ettore;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. per il Veneto, con ordinanze emesse il 3

maggio 1991 (R.O. nn. 596 e 597 del 1991) rispettivamente in cause

Bolisani Giampaolo contro la U.S.L. n. 21 di Padova e Zanetello

Giovanni contro la U.S.L. n. 9 di Noventa Vicentina, il primo nella

qualità di assistente ospedaliero e l'altro quale veterinario

dirigente, dirette ad ottenere il trattenimento in servizio fino a

settant'anni di età al fine di conseguire una maggiore anzianità

contributiva, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in

cui non ammette, sia pure entro il settantesimo anno di età, deroghe

al limite del collocamento a riposo a sessantacinque anni di età al

fine di maturare la massima anzianità pensionistica;

che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3, primo

comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si

verificherebbe per i ricorrenti rispetto ad altre categorie di

dipendenti pubblici (dirigenti civili statali e regionali e primari

ospedalieri), per i quali è previsto il prolungamento dell'età

pensionabile fino a settant'anni per raggiungere il massimo della

pensione;

che la ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private, né è

intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, ma ha spiegato

intervento il dr. Ettore Patera, che, però, non è parte dei giudizi

pendenti dinanzi al giudice remittente;

Considerato che siccome nel processo dinanzi a questa Corte non è

ammesso intervento di soggetti che non sono parti nel giudizio che si

svolge dinanzi al giudice remittente (sentenze nn. 63 e 119 del 1991)

l'intervento spiegato dal dr. Patera è inammissibile;

che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico

provvedimento per evidenti ragioni di connessione;

che la questione sollevata è stata già dichiarata (sent. n.

440 del 1991) non fondata, in quanto rientra nella discrezionalità

del legislatore la garanzia del prolungamento dell'età pensionabile

al fine di conseguire il massimo della pensione, garanzia, peraltro,

costituzionalmente non protetta come, invece, lo è quella del

raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della

Costituzione);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per fondare

una diversa decisione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale

delle unità sanitarie locali), in riferimento all'artt. 3, primo

comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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