Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Ernesto Battaglini

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo

comma, Cod. proc. pen., promosso con ordinanza 6 dicembre 1956 del

Pretore di Cerreto Sannita emessa nel procedimento penale a carico di

Di Leone Libero Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 2 del Registro

ordinanze 1957.

Considerato che la questione proposta è stata già risolta con

sentenza n. 46 dell'8 marzo 1957 in causa Rizzi Lorenzo, che dichiarava

infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale

dell'art. 510, primo comma, Cod. proc. penale;

che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va

confermata e che pertanto la questione ora proposta, essendo identica,

si presenta come manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen. ed ordina

che gli atti siano restituiti alla competente autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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