Corte costituzionale

Ordinanza n. 970/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/10/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 62d.P.R. 865/1986
  • art. 62legge 865/1986
  • art. 3legge 865/1986
  • art. 3d.P.R. 865/1986

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6 del

codice penale e dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1986, n. 865

(Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa

il 21 aprile 1987 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento

penale a carico di Barresi Rosanna ed altro, iscritta al n. 295 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 21

aprile 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 62 n. 6 del

codice penale e 3 del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, nella parte in

cui - con il consentire l'applicazione dell'attenuante dell'"avere

prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il

risarcimento e, quando sia possibile, mediante la restituzione"

soltanto se la riparazione del danno avvenga "prima che siano

compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado" -

limitano ingiustificatamente la concessione dell'amnistia di cui al

d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, determinando "una disparità di

trattamento tra due imputati in quanto quello di essi che avesse

risarcito il danno nel corso del dibattimento, a differenza di quello

che lo avesse fatto prima del dibattimento, non potrebbe godere del

beneficio, pur versando entrambi nella stessa situazione di avvenuto

risarcimento del danno";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, in realtà, il giudice a quo dubita della

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 62 n. 6

del codice penale e dell'art. 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre

1986, n. 865, nella parte in cui non consente di applicare il

beneficio dell'amnistia concesso da tale d.P.R. in presenza

dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale, quando

la riparazione integrale del danno sia intervenuta dopo il compimento

delle formalità di apertura del dibattimento;

e che il termine entro il quale il danno può essere utilmente

riparato ai fini della concessione della circostanza attenuante

prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale è ragionevolmente

fissato dal legislatore "prima del giudizio", locuzione da intendersi

nel senso che il risarcimento e la restituzione debbono essere

effettuati prima dell'apertura del dibattimento di primo grado,

avendo tale norma, secondo la costante interpretazione

giurisprudenziale, il chiaro intento "di dare rilevanza giuridica,

come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacità a

delinquere, solo a quel comportamento del reo che, precedendo lo

svolgersi del giudizio a suo carico, possa essere ritenuto

espressione di un sincero pentimento non riferibile a sviluppi del

dibattimento e a contingenti esigenze di difesa";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 62 n. 6 del codice

penale e 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865

(Concessione di amnistia e di indulto), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con

ordinanza del 21 aprile 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:970 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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