Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3. primo

comma, legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale

per il personale degli enti locali) promosso con ordinanza emessa il 16

luglio 1980 dal T.A.R. per il Molise sul ricorso proposto da

Sandomenico Antonio contro I.N.A.D.E.L. e altro, iscritta al n. 887 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1980, il T.A.R. per

il Molise ha sollevato, in relazione agli artt. 3 primo comma e 38

secondo comma Cost. la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme

in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella

parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennità

premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente

locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso

dipendente, dell'anzianità minima di quindici anni di servizio, utili

ai fini della pensione indiretta;

rilevato che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

contrasta col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sotto un duplice

profilo e cioè per il diverso trattamento riservato: a) ai dipendenti

civili e militari dello Stato in identica situazione i quali conseguono

il diritto alla indennità di buonuscita dopo un anno di iscrizione

all'E.N.P.A.S., indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata

e dalla valutabilità della medesima a fini pensionistici (art. 3 comma

primo d.P.R. n. 1032/73 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n.

177/76), richiedendosi poi l'identico requisito per il diritto dei

superstiti alla stessa indennità in forma indiretta; b) ai dipendenti

degli enti locali i quali, avendo esercitato la facoltà di

ricongiunzione alle gestioni previdenziali di cui agli artt. 1 e 2

della legge n. 29/79 di periodi di iscrizione alla C.P.D.E.L. che non

abbiano già dato luogo a pensione, conseguono il diritto

all'indennità premio in misura proporzionale agli anni di servizio,

senza che sia richiesta alcuna anzianità minima e con la possibilità

poi di usufruire di tale trattamento di miglior favore anche per gli

aventi diritto all'erogazione in forma indiretta della medesima

indennità (artt. 9 e 10 legge n. 29/79);

che la stessa norma viola l'art. 38 Cost. perché, facendo

dipendere il diritto in questione da una considerevole durata

dell'anzianità di servizio, non attua la funzione previdenziale

dell'indennità premio e determina una compressione del sistema di

sicurezza sociale delineabile sulla base del citato art. 38 Cost.;

considerato che, per il primo profilo di disparità di trattamento,

la questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte (sent.

n. 46 del 1983) in quanto, nonostante l'apparente equivalenza, le due

indennità (premio di servizio e buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.) si

diversificano in quanto accedono a rapporti di lavoro e di impiego non

affatto identici e diversamente regolati; e, relativamente al secondo

aspetto, in quanto la disciplina dell'erogazione dell'indennità in

questione, dettata dagli artt. 9 e 10 della citata legge n. 29/79,

riveste caratteri particolari per cui "si contrappone e deroga a quella

prevista invece in via generale circa l'attribuzione dell'indennità

premio" e "come tale non può costituire parametro utile ai fini di

stabilire un'eventuale disparità di trattamento addebitato alla norma

di carattere generale";

ritenuto che, riguardo a tali punti, l'ordinanza non prospetta

considerazioni nuove, sicché non v'è motivo di discostarsi dalla

precedente decisione non rilevando peraltro che la censura sia riferita

alle condizioni per l'erogazione in forma indiretta dell'indennità

premio di servizio, posto che le ragioni che portano a disattendere la

rilevata disparità di trattamento sono esattamente trasponibili anche

alla fattispecie in esame che presuppone il diritto del dante causa;

considerato che appare inconferente il richiamo dell'art. 38 Cost.,

in quanto, come questa Corte ha ripetutamente osservato (sentt. nn.

160/74, 65/79, 221/85), se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni

sociali le più idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del

soddisfacimento delle necessità di vita a seguito della cessazione o

riduzione delle attività lavorative o per vecchiaia o per malattia o

per invalidità o per infortunio o per disoccupazione, si ribadisce che

è certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei

tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di

situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare,

ragionevolmente, una diversità di trattamento facendo cessare

squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n.

152, sollevata dal T.A.R. per il Molise, con l'ordinanza in epigrafe,

in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari