Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 145/1965

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria

contro le malattie e del trattamento economico di maternità per il

personale dell'E.N.E.L.) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1978

dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra

Pappalardo Santa e Cassa Mutua di malattia per i dipendenti

dell'E.N.E.L. iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 dell'anno

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza 14 marzo 1978,

ha sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n.

145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e

del trattamento economico di maternità per il personale

dell'E.N.E.L.), nella parte in cui non prevede, nei confronti dei

dipendenti dell'E.N.E.L. già in pensione o dei loro superstiti, la

possibilità di ottenere l'assistenza di malattia da parte della Cassa

mutua per i lavoratori di detto ente, sia pure tramite l'esercizio di

un'opzione le cui modalità, peraltro, non sono in alcun modo

determinate;

rilevato che, ad avviso del giudice a quo, tale difetto di

previsione arbitrariamente discrimina fra quanti possono fruire

dell'assistenza della Cassa automaticamente (dipendenti E.N.E.L. in

servizio) o previa opzione (pensionandi E.N.E.L. e pensionati di altre

imprese già assorbite o da assorbire dall'E.N.E.L.) e quanti, invece,

non possono goderne, pur trovandosi per la loro qualifica di pensionati

E.N.E.L. in posizione analoga o perfino superiore;

considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo

e che siffatta carenza appare determinante specie in relazione alla

circostanza, dalla stessa sottolineata che, nel caso il pensionamento

del dante causa dell'attrice era anteriore all'istituzione della Cassa,

onde all'epoca non era configurabile alcun diritto dell'interessata

all'erogazione dell'assistenza di malattia da parte della Cassa

medesima;

ritenuto, pertanto, che, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte in tema di difetto di motivazione sulla rilevanza (Ordd.

nn. 9/85; 140/83), la questione suddetta va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 17 marzo 1965, n.

145 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di

Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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