Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18legge 1089/1968

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma,

della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (di conversione con modifiche

del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, recante provvidenze creditizie,

agevolazioni fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi

investimenti nei settori della industria, del commercio e

dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro

nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello

Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 marzo 1981 dal Tribunale

di Cagliari ed il 20 maggio 1981 dal Pretore di Cagliari, iscritte

rispettivamente ai nn. 418 e 552 del registro ordinanze 1981 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 283 e 325

dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 20

marzo 1981 ed il Pretore della stessa città, con ordinanza in data

20 maggio 1981 hanno sollevato la questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge 25

ottobre 1968 n. 1089 (di conversione con modif. del d.l. 30 agosto

1968 n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e

sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei

settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove

norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca

scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), nella parte

in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., sanziona l'indebito calcolo

di sgravi contributivi (risolventesi in una parziale omissione

contributiva) in modo più severo della stessa completa omissione dei

versamenti;

che la questione appare manifestamente infondata per difetto di

omogeneità delle situazioni poste a confronto e conseguente

razionalità dei diversi trattamenti ad esse discrezionalmente

riservate dal legislatore sul piano sanzionatorio;

che, invero, la maggiore gravità delle sanzioni previste per il

calcolo indebito di sgravi contributivi trova giustificazione nel

fatto che, attraverso tale comportamento il datore di lavoro viene,

nella sostanza, a giovarsi sine titulo dell'erogazione dei fondi

pubblici su cui grava l'onere della fiscalizzazione; e nel

particolare sistema di operatività degli sgravi, che il datore di

lavoro è abilitato ad operare direttamente, con possibilità di

controllo soltanto ex post da parte dell'Istituto previdenziale, cui

si impone l'onere dell'esame capillare delle singole posizioni

assicurative e delle varie operazioni contabili relative allo

sgravio;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma, della legge

25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore di Cagliari con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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