Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1980

Altra decisione · depositata il 19/06/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.l. 580/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università),

convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766,

promossi con ordinanze emesse dal tribunale amministrativo regionale

del Lazio il 16 febbraio 1977 e il 19 aprile 1978, rispettivamente sui

ricorsi di Cairella Michelangelo e di Baroni Carlo ed altri contro il

Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli studi di

Roma, iscritte al n. 241 del registro ordinanze 1977 e al n. 456 del

registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 176 del 1977 e n. 354 del 1978.

Visti gli atti di costituzione di Cairella Michelangelo e di Baroni

ed altri; nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Walter Prosperetti, per Baroni Carlo ed altri e

l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il TAR del Lazio

ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale relative

all'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (recante "Misure urgenti

per l'Università"), convertito, con modificazioni, nella legge 30

novembre 1973, n. 766, nella parte in cui esclude dall'inquadramento

nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di

straordinari, gli assistenti ordinari che siano stati dichiarati maturi

in un concorso a cattedra e nella parte in cui esclude

dall'inquadramento, nel suddetto ruolo, gli assistenti ordinari,

incaricati di un insegnamento nelle facoltà di medicina e rivestenti

la qualifica di primari ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969,

n. 129 (recante "Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle

cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura");

che dette questioni sono state proposte in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento

posto in essere dalla norma impugnata nei confronti delle due categorie

predette rispetto ai professori aggregati, ai vincitori di concorso a

professore aggregato, ai direttori delle scuole autonome di ostetricia,

agli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794 ed ai

ternati nei concorsi universitari, i quali tutti in forza della norma

impugnata possono ottenere, a domanda, l'inquadramento nel ruolo dei

professori universitari con la qualifica di straordinari;

che le parti private si sono costituite insistendo perché dette

questioni siano dichiarate fondate, mentre l'Avvocatura generale dello

Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha

chiesto che siano dichiarate non fondate;

che i giudizi di legittimità sollevati dal giudice a quo vanno

riuniti, stante l'analogia fra di essi;

Considerato che il TAR del Lazio, nelle ordinanze di rimessione,

ponendo a confronto il trattamento previsto dalla norma impugnata per i

professori aggregati, i vincitori di concorso a professore aggregato, i

ternati in concorsi a cattedra, i direttori delle scuole autonome di

ostetricia, gli aggregati clinici e le ripetute due categorie ha

rilevato una irragionevole disparità di trattamento fra dette

categorie in danno delle ultime due, essendo esclusa solo per gli

appartenenti ad esse la possibilità di immissione nel ruolo dei

professori universitari con la qualifica di straordinari;

che il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato

dalle ordinanze di rimessione si riflette anche su altre parti

dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla

legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, in quanto la denunciata

disparità di trattamento, ove venisse riconosciuta, potrebbe essere

eliminata sia immettendo nel suddetto ruolo gli assistenti ordinari

dichiarati maturi in concorsi a cattedra e quelli che siano incaricati

d'insegnamento nelle facoltà di medicina ed abbiano la qualifica di

primari ospedalieri ex d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, sia escludendo

dall'ammissione in detto ruolo una delle categorie per le quali la

norma impugnata prevede la possibilità d'immissione;

che la scelta fra l'una o l'altra soluzione non può dipendere dal

modo in cui la questione è stata prospettata nelle ordinanze di

rimessione;

che appare perciò necessario - salva ogni pronuncia sul merito -

sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del citato d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, nella parte in cui

dispone la immissione senza concorso nei ruoli dei professori

universitari della categoria degli aggregati clinici di cui al r.d. 8

febbraio 1937, n. 794, obbiettivamente distinta da quelle dei

professori di università, in riferimento all'art. 97, primo e terzo

comma, della Costituzione, che pongono le regole generali del buon

andamento della P.A. e della immissione a seguito di pubblico concorso

nonché all'art. 33 della Costituzione, sulla posizione delle

Università e degli altri Istituti di alta cultura;

che il dubbio di legittimità costituzionale va posto anche in

riferimento all'art. 3, primo comma, in quanto la immissione in ruolo

senza concorso accorderebbe alla cennata categoria un privilegio non

giustificato;

che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1973, n.

580, come modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n.

766, nella parte in cui prevede la possibilità d'inquadramento nel

ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari,

degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33

della Costituzione;

2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata

congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al

numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari