Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1965 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a,

della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, promosso con ordinanza emessa il

25 giugno 1964 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile

vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo, iscritta al n. 4 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 25

giugno 1964 (pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1965), è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett.

a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, limitatamente alla parte

concernente gli immobili "aventi una superficie coperta superiore ai

mq. 200", in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 65 del 13 marzo 1965;

che con atto di intervento 8 settembre 1964 si è costituito in

giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'avvocato generale dello Stato, che ha presentato memoria

difensiva in data 10 ottobre 1965;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 23 del 14 aprile

1965, emessa su ordinanza del medesimo Tribunale di Venezia, ha

dichiarato non fondata la questione predetta;

che l'ordinanza del Tribunale di Venezia, anteriore a tale

sentenza, non adduce ragioni diverse da quelle già prese in esame

dalla Corte, e non vi sono pertanto motivi che inducano la Corte a

discostarsi dalla predetta decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n.

1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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