Corte costituzionale

Ordinanza n. 947/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Asti nel procedimento

penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n. 552 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui

non prevede la possibilità di interventi da parte del giudice nel

caso in cui sussista nell'imputato una situazione di non

pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o/ controlli

medici, per preteso contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale

norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività, imporrebbe, in casi come quello

sottoposto all'esame del giudice a quo, un contemperamento tra le due

esigenze;

Considerato che il rilievo del giudice rimettente, coinvolgente

una tematica di estrema delicatezza, quale la pericolosità sociale

dell'imputato, dipendente dall'equilibrio psichico dello stesso e

pertanto derivante da accertamenti tecnici non sorretti da dati

obiettivamente riscontrabili, propone una questione che non può

essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso;

che, pertanto, tale questione non può formare oggetto di una

questione di legittimità costituzionale, in quanto attinente ad un

caso concreto la cui soluzione deve essere trovata mediante

applicazione ermeneutica della norma impugnata, in relazione alle

emergenze di fatto;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986,

n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Giudice Istruttore

presso il tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:947 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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