Corte costituzionale

Ordinanza n. 945/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge

20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formulazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal TAR del Lazio sui

ricorsi riuniti proposti da Bellinaso Giuseppe ed altri contro il

Provveditorato agli Studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 702 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dal TAR del Lazio sul

ricorso proposto da Furnari Benedetta ed altri contro il Ministero

della P.I. ed altro, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

Sezione III, con ordinanza emessa il 16 maggio 1983 (R.O. 702/87) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982

n. 270, recante "Revisione della disciplina del reclutamento del

personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale

precario esistente", nella parte in cui esclude dalla riassunzione,

dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione

e, subordinatamente a tale conseguimento, fino alla immissione in

ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio nei

modi e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di

studio specifico, conseguito anteriormente alla sessione estiva

dell'anno accademico 1980/81;

che, ad avviso del giudice a quo la norma in esame - riferendosi

soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di

studio - discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i

quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur

essendo dotati di titoli poziori, potrebbero godere solo dei (minori)

benefici previsti in via generale dall'art. 38 della stessa legge per

gli insegnanti supplenti;

che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si

accompagnerebbe la violazione dell'art. 51 Cost., per la deroga al

principio dell'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso;

dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in

attesa di verificare la propria preparazione culturale attraverso il

conseguimento del diploma; e dell'art. 33 Cost., per la svalutazione

dell'esame che il quinto comma di tale articolo prescrive per la

conclusione dei vari ordini e gradi di scuole;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

giudizio chiedendo il rigetto della questione;

che identica questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dallo stesso giudice con ordinanza del 28 ottobre 1985

(R.O. 40/88);

Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unica ordinanza;

che la legge 20 maggio 1982 n. 270, come già affermato da

questa Corte nella sentenza n. 222 del 1986, detta per la

sistemazione del personale docente precario una disciplina complessa,

che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversità

delle situazioni regolate;

che la peculiarità della fattispecie disciplinata dall'art. 43

- sottolineata anche dalla collocazione della norma sotto il titolo

"Particolari categorie di personale docente" (Capo IV del Titolo III

della legge n. 270) - si radica nella situazione verificatasi

allorché lo Stato, per sopperire alla mancanza di insegnanti di

educazione fisica provvisti di titolo di studio e di abilitazione,

dovette avvalersi di personale che ne era privo;

che nei confronti dei docenti che in tale frangente hanno

prestato la propria opera il legislatore - individuando l'esistenza

di un interesse pubblico specifico al compimento della formazione

professionale di tale personale ed al mantenimento da parte dello

stesso, per il lasso di tempo necessario, dell'impiego - ha

ragionevolmente ritenuto di dover dettare una disciplina

differenziata da quella posta in via generale per gli altri

insegnanti supplenti;

che, pertanto, l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 a

favore di altre categorie di insegnanti che non si trovino nella

particolare situazione presa in esame da tale norma è rimessa

esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982 n.

270, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:945 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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