Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma

terzo, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n.

1, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 12

maggio 1992 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Patané

Fabrizio contro il Ministero dell'Università e della Ricerca

Scientifica e Tecnologica, iscritta al n. 492 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,

terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono

l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore

di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato

incarichi di insegnamento per almeno un triennio in facoltà o corsi

di laurea di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 100, lett. d), del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei

termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima

tornata dei giudizi di idoneità, avvenuta il 13 aprile 1981;

che, è stato osservato, ove si ritenesse l'equipollenza

sostanziale di status tra i professori incaricati in corsi di laurea,

ufficiali e necessari, con contratto ex art. 100, lett. d), del

d.P.R. n. 382 del 1980, e ove si riconoscessero come tassative le

categorie dei docenti ammesse a partecipare ai giudizi in questione

(secondo l'interpretazione della costante giurisprudenza del

Consiglio di Stato e della stessa Corte costituzionale), si dovrebbe

pervenire alla censura d'incostituzionalità delle norme impugnate

per la mancata assimilazione dei docenti a contratto (i quali abbiano

maturato il triennio di incarichi di insegnamento in facoltà o corsi

di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100,

lett. d), del citato d.P.R. n. 382 del 1980) rispetto alle categorie

di docenti universitari espressamente indicate dalle norme impugnate,

e da alcune sentenze della stessa Corte costituzionale (sent. n. 397

del 1989 e 89 del 1986);

che la disparità di trattamento emergerebbe con evidenza, in

quanto i docenti a contratto verserebbero nella medesima condizione

dei professori incaricati stabilizzati, avendo gli appartenenti alle

due categorie svolto identiche mansioni e acquisito lo stesso livello

di professionalità;

che soccorrerebbe la stessa esigenza di eliminazione del

precariato posto a fondamento della normativa di cui alla legge n. 28

del 1980 e al d.P.R. n. 382 del 1980;

che oltre alla violazione del principio costituzionale della

parità di trattamento di situazioni eguali, vi sarebbero anche

riflessi di illegittimità con riguardo al principio del buon

andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della

Costituzione);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la

inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata

questione d'incostituzionalità.

Considerato che la questione, già sollevata negli stessi termini

dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata da questa Corte non

fondata con sentenza n. 412 del 1992;

che l'attuale ordinanza di remissione non contiene, rispetto a

quella emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale, nuove argomentazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21

febbrario 1980, n. 28 (Delega al governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della

Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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