Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19

aprile 1989 dal Tribunale per i minorenni di Trieste nel procedimento

concernente la dichiarazione di adottabilità della minore Mutton

Patrizia, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1989, emessa nel

procedimento concernente la dichiarazione di adottabilità di una

minore, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.

2, 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione,

dell'art. 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella

parte in cui, ai fini della dichiarazione di adottabilità del

minore, fa consistere la situazione di abbandono nel fatto che il

minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei

genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, senza prevedere che il

giudice possa valutare singole situazioni diverse da quella tipizzata

dal legislatore, come nel caso di specie del minore in stato di

affidamento familiare;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non tenendo

conto di situazioni particolari che esigerebbero soluzioni

differenziate, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza,

nonché con il diritto del minore a uno sviluppo armonico e compiuto

della personalità;

che la norma impugnata, col prevedere l'automatica declaratoria

di adottabilità del minore in stato di affidamento familiare,

esporrebbe quest'ultimo ai gravissimi rischi di un affidamento

preadottivo ad altra famiglia, malgrado si siano instaurati con la

famiglia affidataria irreversibili relazioni affettive;

che è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in ipotesi, infondatezza della questione;

Considerato che la ratio dell'affidamento familiare risiede

nell'assicurare al minore un ambito affettivo ed un'adeguata

assistenza in una fase necessariamente transitoria, perché

finalizzata al reinserimento nella famiglia d'origine ovvero

all'acquisizione dello status di figlio adottivo;

che, in quest'ultima prospettiva, l'istituto in esame postula

situazione di abbandono configurabile anche soltanto in una riduzione

sensibile e non temporanea di cure morali e materiali;

che, con la legge 4 maggio 1983, n. 184, il legislatore ha

ispirato le sue scelte al valore costituzionale della famiglia

naturale come unico luogo di formazione primario della personalità

del minore, surrogabile soltanto con la famiglia adottiva, ed

escludendo pertanto qualsiasi tertium genus privo dei caratteri della

stabilità e definitività;

che, quindi, solo al legislatore spetta un intervento qual è

quello auspicato dal giudice a quo;

che, comunque, l'art. 4 consente di modellare tempi e modi

dell'istituto in ragione delle situazioni concrete, ove il

mantenimento di uno stato precario possa contingentemente apparire

come la migliore soluzione per il minore;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 4

maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, e

31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni

di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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