Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 635/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 "Disciplina delle imposte

ipotecarie e catastali" in relazione al secondo comma dello stesso

articolo promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto

da Morello Umberto iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Modena ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in

relazione al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della

Costituzione nel corso di un procedimento in cui si controverteva

sulla irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente all'omesso

versamento dell'imposta di registro;

che il giudice a quo sulla base del rilievo che la sanzione

stessa è quantitativamente diversa a seconda che si tratti

dell'imposta di registro o dell'IVA dubita che la norma de qua violi

l'uguaglianza di tutti i cittadini;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse

dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo, pur rilevando che trattasi di

omissione afferente a due imposte diverse, non prende assolutamente

in considerazione la diversa ratio impositiva che è alla base delle

stesse, così venendo meno all'obbligo di motivazione circa la non

manifesta infondatezza della questione;

che ciò comporta la manifesta inammissibilità della questione

stessa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 635, in riferimento al secondo comma dello stesso

articolo e all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Modena, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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