Corte costituzionale

Ordinanza n. 939/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13

aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica

28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione

tipica del formaggio "Mozzarella di bufala"), promosso con ordinanza

emessa il 30 settembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento

penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro, iscritta al n. 827 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Pagliaroli Dante ed altro, il Pretore di Salerno, con ordinanza 30

settembre 1987, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il

riconoscimento della denominazione tipica del formaggio "Mozzarella

di bufala") in riferimento all'art. 3 Cost.;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo

ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione

merceologica di "Mozzarella", avrebbe limitato la tutela apprestata

ai produttori del formaggio denominato "Mozzarella di bufala"

dall'art. 10 della l. 10 aprile 1954 n. 125, che stabilisce il

divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione

tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe una ingiustificata

disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori

di formaggi a denominazione "tipica" o "d'origine", a scapito dei

produttori del formaggio "Mozzarella di bufala", ai quali soltanto

sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta

dall'art. 10 della legge 125 del 1954;

che l'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la

norma impugnata non ha forza di legge;

Considerato che la predetta eccezione deve essere accolta, in

quanto l'atto impugnato è privo di forza di legge, trattandosi di un

decreto che contiene, come esplicitamente evidenziato nella premessa,

integrazioni ad altro decreto 28 settembre 1979, che è stato emesso

dal Presidente della Repubblica sulla proposta del Ministro per

l'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria,

del Commercio e dell'Artigianato visto il parere favorevole espresso

dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e

tipiche dei formaggi;

che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da

questa Corte (v. ord. nn. 257 e 319 del 1986), la questione di

legittimità costituzionale, in quanto concernente un atto non avente

forza di legge, non è suscettibile di formare oggetto del giudizio

di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26 comma secondo della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 13 aprile 1987

(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del

formaggio "Mozzarella di bufala"), sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:939 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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