Corte costituzionale

Ordinanza n. 937/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9

dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione), convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 agosto 1987 dal pretore di Albano

Laziale nel procedimento civile vertente tra Martella Ada ed altri e

Viola Franco, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra la S.r.l. Immobiliare Vela e Contri

Giancarlo, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Rimini nel

procedimento civile vertente tra Manzi Luciano ed altri e Camertoni

Adele, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Martella Ada ed altri, della

S.r.l. Immobiliare Vela e di Manzi Luciano ed altri, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, in un procedimento civile di sfratto, il Pretore di

Albano Laziale, con ordinanza del 22 agosto 1987, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6 febbraio 1987 n.

15 (di conversione del d.l. n. 832 del 9 dicembre 1986, recante

"Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"), nella parte in cui

detta norma sancisce, in maniera automatica, in caso di recesso del

locatore, il diritto del conduttore, a prescindere da un effettivo

nocumento, a percepire una indennità di avviamento commerciale

commisurata al nuovo canone eventualmente offerto dallo stesso

conduttore o, in difetto di offerta, al canone di mercato per i

locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che analoga impugnativa - dell'art. 1 d.l. 1986, n. 832,

convertito nella legge n. 15 del 1987 in riferimento all'art. 3 Cost.

- è stata formulata anche dai Pretori di Milano e Rimini, con

ordinanze del 26 giugno e del 2 luglio 1987;

che, nei procedimenti relativi a tutte le indicate ordinanze, si

sono costituiti i proprietari degli immobili locati (rispettivamente:

Martella ed altri, Immobiliare Vela; Manzi ed altri), per aderire

alla tesi della illegittimità della disposizione denunciata; ed è

altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

rassegnato conclusioni di inammissibilità e, nel merito, di

infondatezza dell'impugnativa;

Considerato che i tre giudizi possono essere riuniti, per la

sostanziale identità della questione sollevata;

che nei procedimenti avanti i Pretori di Albano Laziale e di

Rimini - nei quali trattasi di locazioni scadute rispettivamente nel

febbraio e nell'aprile 1986 - la suddetta questione non è rilevante

in quanto la norma denunciata non è applicabile alle fattispecie de

quibus: la disciplina introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come

confermato anche dall'esegesi giurisprudenziale della Corte

Regolatrice - non ha, infatti, portata retroattiva, non essendone

stata prevista l'applicabilità ai giudizi in corso per rapporti già

cessati de iure;

che, anche con riferimento all'altro giudizio innanzi al Pretore

di Milano, mancando nell'ordinanza di rimessione dello stesso giudice

una sufficiente esposizione dei fatti ed, in particolare,

l'indicazione della data di scadenza della locazione, appare carente

la motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, la

quale, pertanto, anche in questo caso è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9

dicembre 1986, n. 832. (Misure urgenti in materia di contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di

abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Pretori di

Albano Laziale, Milano e Rimini, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:937 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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