Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25legge 413/1991

usata come parametro

citata

  • art. 10d.P.R. 601/1973
  • art. 11d.P.R. 601/1973
  • art. 24d.P.R. 601/1973
  • art. 4d.P.R. 601/1973
  • art. 26legge 87/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla

Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sul ricorso

proposto dalla Coop. CAAM S.r.l. contro la Direzione Regionale

Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia,

iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 1997 (r.o. n. 356 del

1998), la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), "nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al

versamento dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione

degli immobili";

che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio

promosso dalla Cooperativa CAAM S.r.l. contro la Direzione Regionale

Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia,

tramite ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di

rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria

degli immobili, ai sensi dell'art. 25 della menzionata legge n. 413

del 1991;

che, secondo il rimettente, quest'ultima disposizione si pone in

contrasto con l'art. 53 della Costituzione, per asserita lesione del

principio di capacità contributiva, in quanto, "nel caso delle

cooperative, stante il particolare regime giuridico-fiscale che le

regolamenta, la rivalutazione obbligatoria non dà luogo né ad un

incremento della capacità reddituale, né ad un incremento del

patrimonio sociale".

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta carente nella

descrizione della fattispecie concreta, con riguardo, segnatamente,

alle caratteristiche tipologiche della società ricorrente all'atto

del verificarsi del presupposto impositivo, rendendosi tanto più

necessaria la sua specifica individuazione, ai fini del vaglio di

rilevanza della sollevata questione, in ragione, tra l'altro, del

carattere meramente facoltativo della rivalutazione degli immobili,

quando si tratti delle "cooperative di cui all'art. 10 ed al comma 1,

primo periodo, dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601",

secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 413 del 1991, all'art.

24, comma 2, ultimo periodo, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera

b), del d.-l. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 75 del 1993 (v. ordinanza n. 91 del 1997);

che, pertanto, stante il difetto di motivazione dell'atto di

promovimento del giudizio di costituzionalità in punto di rilevanza

della prospettata censura rispetto al giudizio principale, la

sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile (da ultimo, ordinanze numeri 470 e 253 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 30 dicembre

1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con

l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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