Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1985 dal pretore di Savona nel

procedimento civile vertente tra Briano Teresa e I.N.P.S. iscritta al

n. 392 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 267 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Tribunale di Ragusa nel

procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Di Stefano Salvatore

iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Pretore di Cagliari nel

procedimento civile vertente tra Orrù Mario e I.N.P.S. iscritta al n.

498 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza in data 9 gennaio

1985, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte

in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione

di riversibilità erogata dall'I.N.P.S. a chi sia titolare della

pensione di reversibilità dello Stato, qualora per effetto del cumulo

il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo

garantito;

che analoga questione (con riguardo alla non ammessa integrazione

al minimo della pensione di vecchiaia dell'I.N.P.S. nei confronti di

titolare di pensione diretta a carico del fondo di previdenza interno

dell'INAIL) è stata sollevata dal Tribunale di Ragusa, con ordinanza 2

maggio 1985;

che anche il Pretore di Cagliari, con altra ordinanza del 15 maggio

1985, ha impugnato il predetto art. 2 lett. a), nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in favore di

titolare di pensione del fondo di previdenza per il personale addetto

ai pubblici servizi di trasporto;

che, nei giudizi relativi alle prime due ordinanze si è costituito

l'I.N.P.S., rimettendosi al giudizio della Corte.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;

che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza 314/1985 di

questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con

le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già

dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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