Corte costituzionale

Ordinanza n. 929/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 31 a 44

della legge 28 febbraio 1985 n.47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio

1986 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di

Maffini Lucia ed altro, iscritta al n.676 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.56, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 21

luglio 1986, ha sollevato:

a) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 77 (recte: 79)

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. da 31 a 44

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, "e successive modificazioni,

nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità

costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia,

assicura" (recte: assicurano) "un trattamento privilegiato, analogo a

quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati

urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1/10/83";

b) in riferimento agli artt.3, primo comma, e 128 della

Costituzione, questione di legittimità dei detti artt. da 31 a 44

della legge 28 febbraio 1985, n.47, "e successive modificazioni...

nella parte in cui direttamente impone" (recte: impongono) "la

sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi prima del 1/10/83,

anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica

di fonte comunale";

Considerato che la prima questione è stata già dichiarata non

fondata con sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con

ordinanza n. 803 del 1988 e che nell'ordinanza di rimessione non

vengono addotti argomenti diversi da quelli già esaminati dalla

Corte;

e che la seconda questione è stata già dichiarata

inammissibile con la stessa ordinanza n. 803 del 1988, non essendo

"stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la

rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento

alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque,

limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28

febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento

agli artt.3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, dal

Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 128 della Costituzione, dal Pretore di

Pietrasanta con ordinanza del 21 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:929 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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