Corte costituzionale

Ordinanza n. 914/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della

legge 25 marzo 1985, n. 121 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo,

con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che

apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"), e del d.P.R. 16

dicembre 1985, n. 751 ("Esecuzione dell'intesa tra l'autorità

scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per

l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"),

promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal Tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra Rizzo Franco ed altra e

il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 638 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 nel

procedimento civile promosso contro il Ministero della pubblica

istruzione dai genitori di un minore che, all'atto dell'iscrizione

presso un liceo statale di Milano, aveva scelto di non avvalersi

dell'insegnamento della religione cattolica, esercitando il diritto

attribuitogli dall'art. 9, secondo comma, della legge 25 marzo 1985,

n. 121, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 33, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n.

121, e del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, per la parte in cui, "a

fronte di una completa ed esauriente disciplina dell'organizzazione

dei corsi di insegnamento della religione cattolica", avrebbero

lasciato un "vuoto normativo" circa le "modalità di adempimento di

quel paritario obbligo che la scuola ha nei confronti dei soggetti

che, esercitando una facoltà incomprimibile e insuscettibile di

essere condizionata anche indirettamente da scelte discrezionali

della P. A., hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento

cattolico";

che tale vuoto, peraltro, non viene colmato da quegli atti di

normazione secondaria (cioè dalle circolari 128, 129, 130 e 131 del

3 maggio 1986, nonché dalla circolare n. 302 del 29 ottobre 1986),

con cui il Ministero della pubblica istruzione ha tentato inutilmente

di porre rimedio alle suddette lacune;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, la manifesta

infondatezza della questione sollevata, in quanto, posto che la

rimozione dall'ordinamento delle norme denunciate implicherebbe il

venir meno dell'esigenza di non discriminazione tra "avvalenti" e

"non avvalenti", l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità

"farebbe cadere proprio quella esigenza di non discriminazione, in

ragione della quale il giudice a quo solleva gli odierni dubbi";

che l'Avvocatura osserva inoltre come il principio della non

discriminazione tra "avvalente" e "non avvalente" di cui all'art. 9

della legge n. 121 del 1985, "implica, come corollario, che lo Stato

si periti, da un lato, di organizzare l'insegnamento della religione

cattolica in modo coerente con gli impegni assunti con l'altra parte

e, in parallelo, adegui opportunamente la propria organizzazione

affinché sia evitata qualunque discriminazione" in danno dei non

avvalenti;

Considerato che nel giudizio a quo la parte attrice ha richiesto

in via d'urgenza una serie di provvedimenti, concretantisi in ordini

aventi ad oggetto un facere specifico, da impartirsi alla pubblica

Amministrazione;

che la domanda è stata respinta dal giudice istruttore con

motivazioni, concernenti il difetto di giurisdizione, che il collegio

rimettente espressamente dichiara di condividere, riferendosi ai

limiti dell'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria nei

confronti della pubblica Amministrazione;

che nel merito la parte ha precisato conclusioni di identico

contenuto, oltre ad una richiesta risarcitoria in relazione alla

quale il giudice a quo ha omesso di motivare circa la rilevanza della

proposta questione;

che, peraltro, quest'ultima si risolve in una generalizzata

censura delle carenze organizzative conseguenti all'attuazione che le

norme impugnate avrebbero ricevuto da una serie di disposizioni

amministrative;

che l'apprezzamento di situazioni contingenti - anche se per

più versi criticabili - venutesi a creare nella fase di prima

applicazione della normativa, non può essere compiuto nel giudizio

di costituzionalità, ove le asserite disparità siano, come nella

specie, ricollegabili all'incompletezza delle ordinanze ministeriali

o addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi

esecuzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo

1985, n. 121 ("Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta

modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede"), e del d.P.R. 16 dicembre 1985,

n. 751 ("Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e

la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione

cattolica nelle scuole pubbliche"), sollevata, in relazione agli artt

3, 19 e 33, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di

Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:914 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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