Corte costituzionale

Ordinanza n. 910/1988

Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 832/1986

citata

  • art. 1591Codice civile
  • art. 1d.l. 708/1986
  • art. 1-bisd.l. 26/1988
  • art. 1d.l. 8/1987
  • art. 4-bisd.l. 8/1987
  • art. 1-bisd.l. 8/1987
  • art. 13-quaterd.l. 8/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio

1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), promosso

con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dal Pretore di Bettola nel

procedimento civile vertente tra Guglielmetti Luigi e Gioia Giuseppe

iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Gioia Giuseppe nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Corrado Sforza Fogliani per

Gioia Giuseppe e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

che nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione di un

provvedimento di rilascio di un immobile destinato ad uso

commerciale, per il quale la proroga legale del contratto di

locazione era cessata il 30 luglio 1984 in seguito alla sentenza n.

108 del 1986 di questa Corte, il Pretore di Bettola ha sollevato, con

ordinanza del 30 gennaio 1987, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.l. 9 dicembre 1986 n. 832,

convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15, in riferimento agli artt.

3 e 42 Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunziata, in

quanto differisce di nove mesi (o di dodici mesi per le locazioni

alberghiere) la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di

immobili adibiti ad uso non abitativo, fissata ai sensi dell'art. 56

della legge n. 392 del 1978, ha introdotto surrettiziamente,

mascherandola sotto specie di una disposizione incidente sul momento

esecutivo, una nuova proroga dei rapporti di locazione non più

compatibile, secondo quanto statuito dalla sentenza sopra citata, con

la tutela costituzionale del diritto di proprietà dei locatori, ai

quali viene impedito il recupero della disponibilità del bene

nonostante la cessazione del rapporto di locazione;

che la norma denunziata è ritenuta contrastante anche con

l'art. 3 Cost., in quanto discrimina tra situazioni identiche in

dipendenza unicamente della data di pronuncia del provvedimento di

rilascio;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il locatore

Di Gioia Giuseppe aderendo alle censure formulate nell'ordinanza di

rimessione, e poi ampiamente sviluppandole in una memoria;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il

rigetto della questione sul riflesso che il decreto censurato è

intervenuto, col diverso strumento della proroga degli sfratti, per

far fronte a una situazione di emergenza, prodotta dalla

dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme della legge n.

118 del 1985, la quale ha determinato la reviviscenza di numerosi

provvedimenti di rilascio per finita locazione e l'accumulo di nuove

domande di rilascio per la scadenze già verificatesi e ritornate in

vigore;

Considerato che, essendo stata l'esecuzione dal provvedimento de

quo fissata per il giorno 28 novembre 1986 (con sentenza del 29

ottobre 1986), il differimento disposto dalla norma impugnata è

cessato il 28 agosto 1987;

che successivamente è intervenuto il d.l. 25 settembre 1987 n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha sospeso

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di

immobili adibiti ad uso non abitativo fino al 31 ottobre 1987,

disponendo inoltre, all'art. 2, che il conduttore per il periodo di

occupazione dell'immobile intercorso tra la data di scadenza del

regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data

fissata dal giudice per il rilascio non è tenuto al risarcimento dei

danni moratori ex art. 1591 cod. civ.;

che, da ultimo, una nuova proroga degli sfratti, originariamente

limitata agli immobili adibiti ad uso abitativo, è stata disposta,

per i comuni di cui all'art. 1, primo comma, del d.l. 29 ottobre 1986

n. 708, convertito in legge 23 dicembre 1986 n. 899, dal d.l. 8

febbraio 1988 n. 26, poi integrato dalla legge di conversione 8

aprile 1988 n. 108 con due norme concernenti anche gli immobili

destinati ad uso non abitativo: l'art. 1- bis che estende a tali

immobili la proroga al 31 dicembre 1988 dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio disposta dall'art. 1, e l'art. 4- bis, il

quale aggiunge che "gli artt. 1 e 1- bis si applicano nei comuni di

cui all'art. 13- quater, commi 3 e 4, del d.l. 26 gennaio 1987 n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120";

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice

a quo perché valuti, anche alla luce delle norme sopravvenute, se

permanga la rilevanza della questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bettola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:910 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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