Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/04/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre

1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 dalla

commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto

dal Consorzio Etruria cooperativa s.r.l. contro l'Intendenza di

finanza di Firenze, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie, speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 marzo 1995 (r.o. n. 223 del

1996), la commissione tributaria di primo grado di Firenze ha

sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

"nella parte in cui assoggetta anche le cooperative al versamento

dell'imposta sostitutiva a fronte della rivalutazione degli

immobili";

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio su

ricorso promosso dal Consorzio Etruria, cooperativa s.r.l., contro

l'Intendenza di finanza di Firenze per l'impugnativa del

silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta

sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR di cui al titolo IV, capo I, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o

infondata, osservando anzitutto che l'ordinanza non specifica a quali

parti della legge n. 413 del 1991 sono riferite le censure (artt. 24,

25, 26 e 27) e rilevando, nel contempo, che l'art. 24 della predetta

legge risulta modificato con l'art. 4, primo comma, lettera b) del

d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993,

n. 75, nel senso che la rivalutazione non è obbligatoria per gli

immobili utilizzati dalle cooperative di cui agli artt. 10 e 11 del

d.P.R. 23 settembre 1973, n. 601 (Cooperative agricole, della piccola

pesca e di produzione e lavoro e loro consorzi), sicché, ove la

cooperativa ricorrente rientrasse in tali fattispecie, non sarebbe

minimamente configurabile l'illegittimità di una norma che accorda

una mera facoltà;

Considerato che, a parte ogni altra questione, l'ordinanza di

rimessione non specifica sufficientemente l'oggetto della

controversia pendente, segnatamente con riguardo alle caratteristiche

della società ricorrente, ed in particolare alla tipologia di

appartenenza del soggetto tassato all'atto del verificarsi del

presupposto impositivo;

che, pertanto, l'indeterminatezza dei fatti non consente di

verificare né sotto quali disposizioni ricade la fattispecie

all'esame del giudice a quo, né la rilevanza delle censure rispetto

al giudizio principale, sicché la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla

commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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