Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura

finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile

1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale

relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri

Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20

novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre

1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul

ricorso proposto da Santoro Antonio Natalino contro il comando della

terza Legione della guardia di finanza di Milano, iscritta al n. 416

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un maresciallo

capo della guardia di finanza avente ad oggetto la corresponsione

dell'assegno funzionale previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella

legge 20 novembre 1987, n. 472, il Tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia con ordinanza del 10 dicembre 1991 ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della norma ora citata, nella parte in cui attribuisce

ai sottufficiali dei corpi di polizia dello Stato e della guardia di

finanza, nonché dell'arma dei carabinieri, un assegno funzionale

pensionabile al compimento di un certo numero di anni di servizio

"prestato senza demerito";

che il tribunale, dopo aver premesso che al sottufficiale

l'assegno in parola era stato negato avendo egli per una parte di

quegli anni riportato la qualifica di "inferiore alla media", ha

osservato che detta condizione del servizio "prestato senza

demerito", cui è sottoposto il diritto all'assegno, è prevista

soltanto per i sottufficiali appartenenti alle forze di polizia e non

anche per gli appartenenti alle forze armate (esercito, marina ed

aeronautica), i quali lo conseguono - ai sensi dell'art. 1, comma 9,

del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 - sulla base del

solo espletamento del servizio pluriennale d'istituto, con

conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra le due

categorie di sottufficiali;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha

chiesto che venga dichiarata la inammissibilità o la non fondatezza

della questione, essendo la denunciata diversità di trattamento

giustificata dalla non equiparabilità del servizio prestato nelle

forze armate a quello prestato nelle forze di polizia, e dovendosi

comunque tener conto, nell'operarsi il raffronto, del complesso delle

rispettive retribuzioni e non delle loro singole voci;

Considerato che la previsione dello specifico requisito del

servizio prestato "senza demerito", richiesta per la concessione

dell'assegno in parola ai sottufficiali appartenenti alle forze di

polizia, assolve all'esigenza di assicurare permanentemente lo

svolgimento del servizio di polizia in relazione alla sua

specificità, con quell'impegno che le sue finalità richiedono;

che tale specificità dà luogo a discipline comuni per tutte le

forze di polizia normativamente unificate dal punto di vista

funzionale (sent. n. 277 del 1991), e ciò giustifica che anche al

personale, pur appartenente alle forze armate - ivi compreso il Corpo

della guardia di finanza che di esse "fa parte integrante" ai sensi

dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 - ma svolgente

funzioni di polizia sia attribuito il trattamento economico stabilito

con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità;

che la denunciata difformità della disciplina prevista per le

forze di polizia, ancorché appartenenti alle forze armate, rispetto

a quella propria del personale delle forze armate non costituisce una

scelta arbitraria del legislatore, ma si collega alla diversità

delle funzioni svolte dalle due categorie di personale;

che, d'altronde, tra le dette categorie di dipendenti pubblici

(personale delle "forze di polizia", come individuato dall'art. 16

della legge n. 121 del 1981, da una parte, e personale delle forze

armate, dall'altra) sussistono differenziati regimi retributivi e

normativi per cui non è possibile operare una comparazione alla

stregua del principio di eguaglianza (sent. n. 191 del 1990 e ord. n.

583 del 1988), trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che

quindi non sono confrontabili;

che la questione è perciò manifestamente infondata, perché

prende a riferimento come termine di paragone la disciplina prevista

per una categoria di personale, senza tener conto del trattamento

normativo e di quello economico complessivo che risente di tale

obbiettiva diversità;

Visti gli artt. 2, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre

1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della

Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato

ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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