Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla

competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),

promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1988 dalla Corte di

cassazione nel procedimento penale a carico di Petrucci Ennio,

iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 aprile

1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di

procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge

31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui, lasciando "immodificata

la norma già dichiarata illegittima" con sentenza n. 224 del 1983,

"esclude il diritto dell'imputato a proporre appello avverso la

sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal pretore a seguito

di estinzione del reato per amnistia o prescrizione";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v.

anche l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 1137 del 1988), ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo

comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera

dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella

parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai

fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di

procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia

prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale dello stesso art. 399, primo comma, del codice di

procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge

31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il

diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti

dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso

la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del

reato per prescrizione".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di

procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge

31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e

sull'appello contro le sentenze del pretore), nelle parti in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,

avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per

estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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