Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione

straordinaria), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal

tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pilia

Mario e Cartiera di Arbatax S.p.a., iscritta al n. 157 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro una

società in amministrazione straordinaria per la individuazione del

bene oggetto di una compravendita stipulata dalla società e per la

condanna di quest'ultima alla consegna del bene stesso, il tribunale

di Cagliari, con ordinanza emessa il 5 marzo 1992, pervenuta a questa

Corte il 2 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,

primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria);

che, ad avviso del tribunale rimettente, la norma denunciata,

disponendo che sono estinti di ufficio i giudizi pendenti innanzi

all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei

beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione

straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere ex novo

tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il

giudice competente in relazione non già a fattispecie astrattamente

prederminate, ma a controversie concrete già insorte. Con

conseguente violazione del principio garantito dall'art. 25, primo

comma, della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto

dal giudice naturale precostituito per legge;

che la stessa norma, inoltre, operando riguardo ai giudizi in

corso uno spostamento della competenza giurisdizionale dal giudice

ordinario al giudice amministrativo condurrebbe a qualificare

quest'ultimo come un giudice straordinario, tale dovendo ritenersi

"il giudice non precostituito ma formato in correlazione a singoli

giudizi riguardanti determinati soggetti". Sicché, secondo quanto

ritenuto dal giudice a quo, dovrebbe considerarsi violato nella

specie anche il principio costituzionale garantito dall'art. 102,

secondo comma della Costituzione, che vieta la istituzione di giudici

straordinari;

che, ad avviso del rimettente la rilevanza della questione

discenderebbe dalla circostanza che la norma, della cui legittimità

costituzionale dubita, imporrebbe la declaratoria di estinzione

d'ufficio del giudizio pendente innanzi allo stesso;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso

per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione,

rilevando che l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391,

non è - secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione

- attributivo al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva

relativamente ad ogni controversia riguardante la vendita dei beni di

proprietà delle imprese in amministrazione straordinaria, ma

puramente confermativo della giurisdizione del giudice amministrativo

- già desumibile dai principi, sia pure in base ad un percorso

esegetico non del tutto agevole - rispetto a determinate controversie

aventi ad oggetto situazioni di interesse legittimo;

Considerato che il rimettente muove dall'assunto che l'art. 1

della legge 23 agosto 1988, n. 391, al comma 1 attribuisca al giudice

amministrativo giurisdizione esclusiva in tema di controversie aventi

ad oggetto la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte

ad amministrazione straordinaria e che, conseguentemente, al comma 2

- fatto specificamente oggetto di censura - disponga l'estinzione di

tutti i giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria,

anche se relativi a situazioni di diritto soggettivo;

che tale premessa interpretativa contrasta con l'orientamento

consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale

l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 391, si uniforma ai

generali criteri in tema di riparto della giurisdizione, cosicché la

previsione, contenuta nel comma 2, di estinzione dei giudizi pendenti

dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria non può intendersi

riferita alle controversie nelle quali - come nel giudizio a quo - si

verta in tema di diritti soggettivi;

che alla stregua di tale interpretazione restano superati i

dubbi di costituzionalità prospettati nell'ordinanza di rimessione;

che la difforme interpretazione da cui muove il rimettente è

puramente assertiva senza essere sorretta da alcuna motivazione;

che, pertanto, avuto riguardo all'erroneità del presupposto

interpretativo, la questione va dichiarata manifestamente infondata

in relazione a tutti i profili sollevati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria),

sollevata dal tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 25,

primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari