Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato, sollevato dal dott. Enzo Costanzo, magistrato di

cassazione con funzioni di consigliere pretore dirigente della

sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma, nei confronti del

Consiglio superiore della magistratura, sorto a seguito delle

circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura relative

alla formazione delle tabelle di composizione biennale degli uffici

giudiziari per il 1992-1993 e per il 1994-1995 nonché della delibera

adottata dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del

23 settembre 1993 relativa ai criteri di assegnazione degli affari

presso la sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma,

depositato il 10 luglio 1995 ed iscritto al n. 58 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 10 luglio 1995, il dott.

Enzo Costanzo, magistrato di cassazione con funzioni di consigliere

pretore dirigente della sezione lavoro della Pretura circondariale di

Roma, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Consiglio superiore della magistratura, chiedendo a questa Corte di

dichiarare che non spetta al Consiglio il potere di indicare,

approvando le tabelle degli uffici giudiziari, i criteri per

l'assegnazione degli affari civili, che l'ordinamento giudiziario

attribuisce alla competenza dei magistrati con funzioni direttive; di

conseguenza che la Corte annulli:

a) le circolari emanate dal Consiglio superiore della

magistratura il 19 luglio 1991 (prot. p-91-12046) ed il 22 settembre

1993 (prot. p-93-11611), relative alla formazione delle tabelle di

composizione biennale degli uffici giudiziari per il 1992-1993 e per

il 1994-1995, nella parte in cui esse determinano anche i criteri per

l'assegnazione degli affari ai singoli giudici nell'ambito di ogni

sezione;

b) la delibera adottata dal Consiglio superiore della

magistratura nella seduta del 23 settembre 1993, comunicata con nota

del 27 settembre successivo (prot. p-93-11934), relativa ai criteri

di assegnazione degli affari presso la sezione lavoro della Pretura

circondariale di Roma;

che il ricorrente ritiene di essere legittimato a sollevare

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale consigliere

dirigente titolare del potere di assegnare gli affari tra i

magistrati della sezione dell'ufficio giudiziario da lui presieduta.

Il ricorrente considera questa attribuzione garantita dagli artt.

107, terzo comma, 104, primo comma, e 102, primo comma, della

Costituzione, in quanto strettamente collegata alla funzione

giurisdizionale, ed assume che essa sia stata violata dal Consiglio

superiore della magistratura che, nell'approvare le tabelle di

composizione degli uffici giudiziari, ha stabilito che gli affari

debbono essere assegnati a ciascun magistrato per la trattazione dei

singoli procedimenti con criterio automatico, ammettendo deroghe a

questo principio in casi particolari e con adeguata motivazione del

dirigente dell'ufficio;

che, ad avviso del ricorrente, il Consiglio superiore della

magistratura avrebbe esteso al settore civile, con una illegittima

applicazione analogica, il criterio di assegnazione degli affari tra

giudici fissato, per il settore penale, dall'art. 7-ter del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 4 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 449, ledendo così la riserva di legge stabilita

dall'art. 108, primo comma, della Costituzione e violando le norme

ordinamentali (art. 38 del regio decreto n. 12 del 1941) e

processuali (artt. 168-bis e 669-ter cod. proc. civ.), che

attribuiscono al titolare dell'ufficio direttivo la competenza a

designare il giudice cui è affidata la trattazione dei singoli

procedimenti. Secondo il ricorrente, il Consiglio superiore della

magistratura sarebbe competente solo a deliberare, su proposta dei

presidenti di corte d'appello e sentiti i consigli giudiziari, la

ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, a designare i

magistrati che le compongono, ad individuare le sezioni alle quali

sono devoluti gli affari civili, penali o le controversie in materia

di lavoro, mentre rimarrebbe attribuita alla competenza del dirigente

di ciascuna sezione la funzione di designare il magistrato incaricato

di trattare ogni singolo procedimento, designazione che deve tenere

conto delle esigenze di servizio, senza che possa operare

l'assegnazione automatica;

che il ricorrente chiede, in via subordinata, che sia disposto

l'intervento in giudizio del Ministro di grazia e giustizia, perché

possa esplicare le sue rivendicazioni in ordine all'organizzazione

dei servizi giudiziari;

che il 16 marzo 1996 il ricorrente ha depositato una

dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, e non già alla

pretesa, ritenendo parzialmente priva di interesse una pronuncia

favorevole in ordine ai presupposti di ammissibilità, dato il tempo

trascorso e quello ulteriormente occorrente per il giudizio;

Considerato che, per valutare se il ricorso sia ammissibile,

occorre accertare se il conflitto sollevato dal consigliere pretore

dirigente della sezione lavoro della Pretura circondariale di Roma

sia insorto tra organi che, in relazione all'oggetto della

controversia, siano competenti a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengono, per la definizione della sfera

di attribuzioni determinata da norme costituzionali. In proposito va

rilevato che il ricorso in esame riguarda provvedimenti del Consiglio

superiore della magistratura nella materia concernente la formazione

delle tabelle di composizione degli uffici giudicanti, espressione di

un'attività amministrativa di organizzazione direttamente

preordinata all'esercizio della funzione giurisdizionale e

strumentale rispetto a quest'ultima. Ebbene, la ripartizione degli

uffici giudiziari in sezioni, l'assegnazione ad esse dei singoli

magistrati e dei relativi presidenti, la formazione dei collegi

giudicanti, sono disciplinate da norme dell'ordinamento giudiziario

(art. 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto

dall'art. 3 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) e sono circondate

da speciali garanzie, giacché la formazione delle tabelle degli

uffici giudiziari deve essere deliberata dal Consiglio superiore

della magistratura, su proposta dei presidenti delle corti d'appello,

sentiti i consigli giudiziari. Il magistrato che presiede un ufficio,

o una sua sezione, non si colloca all'esterno di questo procedimento,

ma può concorrere a preordinare gli elementi delle proposte del

presidente della corte d'appello e può formulare osservazioni, in

vista sia del parere del consiglio giudiziario che della definitiva

deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Non è,

dunque, titolare di una competenza propria in ordine alla procedura

di formazione delle tabelle ed all'approvazione delle stesse, né

pone in essere atti che, in quest'ambito, possano essere qualificati

come espressione ultima del potere cui appartiene;

che il ricorso è inammissibile anche con riguardo alla

prospettata lesione che i provvedimenti adottati dal Consiglio

superiore della magistratura arrecherebbero a competenze rivendicate

come direttamente proprie del ricorrente, quale dirigente di sezione

di un ufficio giudiziario, e relative ai criteri che egli deve

seguire per la designazione dei magistrati cui affidare la

trattazione dei singoli procedimenti. Sotto questo profilo, infatti,

la controversia non attinge al livello del conflitto tra poteri dello

Stato, la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale. Ed invero

le competenze in ordine alla designazione dei magistrati per la

trattazione dei singoli procedimenti, che il ricorrente assume

attribuite al proprio ufficio e lese dai provvedimenti del Consiglio

superiore della magistratura, non riguardano il potere di giudicare e

trovano, in una materia riservata alla legge, fondamento e disciplina

in norme organizzative ed ordinamentali, senza toccare la

delimitazione della sfera di attribuzioni determinata da norme

costituzionali;

che non si può tener conto della dichiarazione di rinuncia agli

atti del giudizio, peraltro depositata successivamente alla

deliberazione in camera di consiglio della decisione anche se prima

dell'approvazione del testo dell'ordinanza, tenuto conto che il

ricorrente precisa che non è del tutto venuto meno l'interesse alla

decisione e che la rinuncia agli atti del giudizio non comporta

rinuncia alla pretesa, né viene prospettata la cessazione della

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

----

Avvertenza: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso n.

58 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 34 della presente

Gazzetta Ufficiale.

ECLI:IT:COST:1996:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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