Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi

primo, secondo e sesto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre

1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia

abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come

modificato dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14

(Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di

espropriazione), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1987 dalla

Corte di cassazione sul ricorso proposto da Nones Giovanni ed altri

contro il Comune di Trento, iscritta al n. 225 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Nones Giovanni ed altri e del

Comune di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Nones

Giovanni ed altri, il Comune di Trento e la Provincia autonoma di

Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 giugno

1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

28, primo, secondo e sesto comma, della legge provinciale di Trento

30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di

edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica

utilità), come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n.

14 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di

espropriazione), in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101,

secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 42, secondo e terzo

comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata, prevedendo che l'indennità di

espropriazione per le aree destinate dagli strumenti urbanistici ad

insediamenti produttivi di beni o di servizi, ad insediamenti

residenziali, o servizi di interesse pubblico o a verde privato, sia

commisurata alla media tra il valore venale del bene ed il valore

che, entro le valutazioni minime e massime fornite da una commissione

provinciale, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo,

violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in

quanto il diritto del proprietario espropriato ad ottenere un giusto

indennizzo potrebbe risultare menomato nell'ipotesi in cui la

tabella, vincolante per la determinazione della indennità di

esproprio, sia in sede amministrativa che, secondo la costante

giurisprudenza di legittimità, in sede giurisdizionale, indichi un

valore massimo inferiore o non aderente in concreto a quello

effettivo del terreno;

che la medesima disposizione contrasterebbe con gli artt. 113,

primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma, della

Costituzione, in quanto le tabelle predisposte dalla Commissione,

costituendo un accertamento nel merito demandato ad organi della

pubblica amministrazione, vincolante non solo per l'organo

amministrativo deputato al procedimento espropriativo ma anche per il

giudice ordinario nel processo di opposizione alla stima, pongono in

essere un accertamento automatico di valori che si risolve in una

precostituzione di prove al di fuori del processo, potendo così

risultare pregiudicato il diritto soggettivo del privato espropriato

ad ottenere il giusto indennizzo attraverso un procedimento

estimativo corretto e comunque controllabile in sede giurisdizionale;

che si sono costituite le parti private del giudizio a quo

aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;

che si è altresì costituito il Comune di Trento chiedendo che

le questioni vengano dichiarate non fondate in quanto, come lo stesso

giudice a quo riconosce, il criterio introdotto dalle disposizioni

impugnate, pur comportando una sensibile riduzione del valore del

bene espropriato, costituisce, tuttavia, manifestazione di legittimo

esercizio della discrezionalità riservata al legislatore nazionale o

provinciale di individuare meccanismi normativi idonei ad assicurare

agli espropriati un ristoro, ancorché non integrale ma serio, per il

sacrificio loro imposto;

Considerato che questioni identiche a quelle sollevate nel

presente giudizio, sono state decise da questa Corte nel senso della

non fondatezza, con sentenza n. 1165 del 1988;

che nella ordinanza di rimessione, non si rinvengono

argomentazioni diverse da quelle esaminate da questa Corte nel

precedente giudizio e decise con la sentenza suddetta;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della

Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, come modificato dalla

legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della

legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31

(Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e

norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato

dalla legge della stessa Provincia 2 maggio 1983, n. 14

(Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di

espropriazione), questioni sollevate, in riferimento agli artt. 42,

secondo e terzo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 113,

primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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