Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27

maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con n.

6 ordinanze emesse il 3 giugno 1996 dal pretore di Brescia,

rispettivamente iscritte ai numeri 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 e

1013 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto:

Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la

ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.

495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con sei

ordinanze di identico contenuto emesse il 3 giugno 1996, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27

maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale);

che secondo il rimettente la norma censurata - nel reiterare il

contenuto del precedente d.-l. 28 maggio 1966 n. 166 (Norme in

materia previdenziale), sopravvenuto nelle more dei giudizi e

contenente disposizioni relative alle modalità di pagamento delle

somme maturate in favore degli aventi diritto in applicazione della

citata sentenza di illegittimità costituzionale e della sentenza n.

240 del 1994 - si porrebbe in contrasto, nella sua intera

formulazione, con l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione,

nonché con gli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77, primo e secondo

comma, e 136, secondo comma, della Costituzione, mancando

l'imprescindibile requisito dell'esistenza di un caso straordinario,

richiedente un necessario intervento governativo, di urgenza tale da

escludere i tempi del normale iter parlamentare, ed attesa di

conseguenza l'usurpazione da parte del potere esecutivo delle

attribuzioni sovrane del Parlamento, promananti dal popolo, in

assenza di delega;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle

sollevate questioni;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 1008 del 1996, si è

altresì costituito l'INPS anch'esso deducendo l'inammissibilità o

l'infondatezza delle questioni stesse;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;

che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che

la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,

n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti

decaduti;

che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti

salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della

complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli

interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;

che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in

termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni

possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del

1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto

in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)

viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti

d'ufficio;

che la mancata censura di tale previsione, la quale trova

immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra

l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le

sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 27

maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), sollevate, in

riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo

comma, della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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