Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai

dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità

particolari), in riferimento agli artt. 6 della legge della Regione

Sicilia 21 aprile 1955, n. 37 (Trattamento economico del personale

dell'Amministrazione centrale della Regione), e 11 della legge della

Regione Sicilia 1° febbraio 1963, n. 11 (Conglobamento ed

adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione

regionale), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1982 dal

T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 1072 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da alcuni

dipendenti statali presso le Avvocature distrettuali dello Stato

operanti in Sicilia al fine di ottenere l'indennità prevista dalla

legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975, estesa ai dipendenti

delle Avvocature siciliane con legge regionale n. 11 del 1963 - la

cui corresponsione era stata sospesa dall'agosto 1978, a seguito di

un parere del Consiglio di Stato del 20 aprile 1978, secondo il quale

una serie di fonti statali precludevano la corresponsione di

ulteriori compensi - il TAR Sicilia ha sollevato, d'ufficio,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15

novembre 1973, n. 734;

che secondo il giudice a quo l'art. 2 della legge n. 734 del

1973 (che dispone che dalla data di entrata in vigore della legge "al

personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non

potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di

presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a

carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di

gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quali dipendenti dello

Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale") si pone in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della

Costituzione, impedendo la corresponsione dell'indennità regionale

suddetta che ha "la natura di compenso per la esplicazione delle più

gravose funzioni svolte dagli impiegati delle Avvocature dello Stato

in favore della Regione siciliana";

che si è costituita l'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'inammissibilità della questione, per assoluto difetto di

motivazione sulla rilevanza, e comunque la sua infondatezza;

Considerato che la legge n. 734 del 1973 ha avuto la finalità di

razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali,

eliminando le notevoli disparità fra le varie categorie e tra

dirigenti e non dirigenti realizzatesi nel tempo, e che in tale

contesto è stato attribuito ai predetti dipendenti un assegno

perequativo pensionabile, sopprimendo, nel contempo, tutti i

trattamenti preesistenti, non giustificati, e stabilendo altresì,

anche in armonia con quanto previsto per altre categorie di

personale, il divieto di corrispondere, per lo svolgimento dei

compiti istituzionali, qualsiasi emolumento ad eccezione di quelli

espressamente indicati dalla stessa legge;

che la legge n. 734 del 1974, così statuendo, si ispira ai

princi'pi della perequazione dei trattamenti retributivi e della

onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore

dell'impiego statale, princi'pi estesi da successive leggi agli altri

settori dell'impiego pubblico e ribaditi nella l. 29 marzo 1983, n.

93, legge quadro sul pubblico impiego (v. sent. n. 290 del 1984);

che tali princi'pi, lungi dal violare gli artt. 3 e 36 Cost.,

sono sicuramente ad essi conformi e ne costituiscono non censurabile

svolgimento e attuazione a livello legislativo (v. sentt. nn. 21 e 45

del 1978);

che, in virtù della corretta interpretazione ed applicazione

degli artt. 3 e 36 Cost., la questione va dichiarata manifestamente

non fondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, legge 15 novembre 1973, n. 734,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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