Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo

comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di

successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto

per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto) promosso

con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano

ed altri, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (Reg. ord.

n. 165/1980), la Commissione tributaria di secondo grado di Enna, sul

ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, ha sollevato, su

istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge

29 novembre 1962, n. 1680, in quanto non estende il trattamento

tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella

ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius,

coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un

quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito in primo

luogo l'inammissibilità della questione;

Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente

la rilevanza della questione, senza fornire alcuna motivazione al

riguardo;

che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art.

23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre

1962, n. 1680, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari