Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1978

Altra decisione · depositata il 02/02/1978 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 643/1972
  • art. 4d.P.R. 643/1972
  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 7d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 15d.P.R. 643/1972

citata

  • art. 53d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,

4, 6, 7, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promossi con le ordinanze emesse il 19 febbraio e il 23 giugno 1975

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Tortona, il 4 giugno 1975

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Macerata, il 13 novembre

1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano, il 6 novembre

1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, il 2 dicembre

1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ascoli Piceno, il 22

gennaio 1976 dalla Commissione tributaria di Ancona, il 22 gennaio 1976

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Trento, il 9 marzo 1976

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Salerno, il 2 ottobre 1975

dalla Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, l'11 febbraio e il

10 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bari, il 20

aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Larino, il 23

febbraio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bergamo, l'11

maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Firenze, il 3

giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ferrara, l'11

ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Prato, il 6

ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bassano del

Grappa, l'11 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Imperia, il 22 dicembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Lucca, il 15 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Livorno, il 4 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di

Asti, il 27 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Avellino, il 19 e il 26 novembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1

grado di Verbania, il 10 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Vigevano, il 12 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Perugia ed iscritte ai nn. 102, 349, 504, 505, 506 e 591 del

registro ordinanze dell'anno 1975; nn. 90, 208, 267, 278, 416, 417,

428, 543, 572, 586, 595, 632, 642, 743, 744, 745 e 761 del registro

ordinanze 1976; nn. 14, 98, 113 a 135, 150, 178, 185 a 196, 213, 214 e

269 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 126, 268, 332 dell'anno 1975; nn. 38, 72, 112,

132, 139, 177, 184, 253, 267, 274, 281 e 333 dell'anno 1976; nn. 31,

51, 100, 113, 120, 148, 155, 169 e 198 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione di Domenico Antonio Norante, di

Eugenio Migone, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Guido Astuti;

uditi l'avv. Paolo Barile per Migone, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state

sollevate, in riferimento all'art. 53, nonché agli artt. 3 e 42 Cost.,

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), denunziando dette

disposizioni, separatamente o congiuntamente, in quanto nella

determinazione dell'incremento di valore imponibile, e delle detrazioni

da tale incremento in rapporto al tempo intercorso tra la data di

acquisto o di riferimento e quella di alienazione o trasmissione

dell'immobile, non consentirebbero adeguato apprezzamento

dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo così

all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto con i

principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria;

che con l'ordinanza n. 269/1977 è stata sollevata, in riferimento agli

indicati parametri costituzionali, questione di costituzionalità

dell'art. 6, secondo e quinto comma, del decreto legislativo n. 643 del

1972, in quanto dispongono che, per la determinazione dell'incremento

di valore imponibile, debbono assumersi i valori accertati nelle

precedenti tassazioni, escludendo ogni possibilità di accertamento dei

valori reali; che con le ordinanze n. 278/1976; 632/1976 e 269 del 1977

è stata altresì sollevata in riferimento ai medesimi parametri

costituzionali questione di legittimità dell'art. 15 dello stesso

decreto legislativo, in quanto le aliquote progressive per scaglioni di

incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere

temporale, determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere

fiscale più elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano

a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparità di

trattamento fra i contribuenti.

Considerato che le indicate questioni, proposte dalle ordinanze di

rimessione con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, ma

aventi contenuto sostanzialmente identico, richiedono, ai fini della

decisione di questa Corte, una considerazione unitaria;

che, dopo l'udienza di discussione, è entrata in vigore la legge

16 dicembre 1977, n. 904, con la quale è stato tra l'altro stabilito

che ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di

cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, "la

detrazione prevista dall'art. 14 del decreto stesso è elevata al dieci

per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre,

successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8,

primo comma);

che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di

applicazione dell'imposta siasi verificato anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la

presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data

predetta, nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in

rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che

avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa";

che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus

riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni

di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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