Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1972

Altra decisione · depositata il 04/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 2448/1927
  • art. 1d.l. 2448/1927

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (provvedimenti a favore del

Comune di San Remo), convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125,

promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1969 dal Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale - sezione V - sul ricorso della società A.T.A.

(Attività turistiche alberghiere) contro il Ministero dell'interno ed

il Comune di San Remo, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26

novembre 1969.

Visti gli atti di costituzione della società A.T.A. (Attività

turistiche alberghiere), del fallimento della società A.T.A., del

Comune di San Remo e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

uditi per la società A.T.A. l'avv. prof. Giuseppe Guarino, che ha

parlato anche per il curatore del fallimento della società medesima,

l'avv. Leopoldo Piccardi, per il Comune di San Remo, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti poi riuniti, promossi

su ricorsi della società A.T.A. (Attività turistiche alberghiere)

nei confronti del Comune di San Remo e del Ministero dell'interno, il

Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 giugno 1969, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del

decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2448, e relativa legge di

conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, che dà "facoltà al Ministro

per l'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti,

purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San

Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire

all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere

pubbliche indilazionabili", per contrasto con gli artt. 76, 25, secondo

comma, e 3 della Costituzione;

che i predetti ricorsi della società A.T.A. erano diretti ad

ottenere l'annullamento del provvedimento del 26 settembre 1968, con

cui il Ministro per l'interno negava l'approvazione alla delibera del

Consiglio comunale di San Remo che prorogava per il quinquennio

1968-1973 la concessione della gestione del Casinò municipale, con

connessa autorizzazione all'esercizio del giuoco d'azzardo, alla

società A.T.A., già concessionaria nel precedente quinquennio,

nonché delle delibere successivamente adottate dallo stesso Consiglio

comunale e concernenti rispettivamente l'adozione del nuovo capitolato

di oneri per l'appalto della gestione del Casinò e lo schema del

relativo avviso d'asta, ed impugnavano altresì il decreto con cui il

Ministro per l'interno aveva approvato con modifiche tali delibere,

come pure, infine, l'avviso d'asta emanato dal Sindaco di San Remo il

12 gennaio 1969;

che dinanzi a questa Corte si costituivano la società A.T.A.,

rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giuseppe Guarino e Franco

Moreno, ed il Comune di San Remo, rappresentato e difeso dall'avv.

Leopoldo Piccardi, ed interveniva il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato;

che, perdurando la sospensione del giudizio a quo, veniva

dichiarato il fallimento della società A.T.A. e gli avvocati prof.

Guarino e Moreno esibivano una nuova procura rilasciata dal curatore al

fallimento, debitamente autorizzato dal giudice delegato.

Considerato che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della

società A.T.A. - ricorrente davanti al Consiglio di Stato - appare

suscettibile di esplicare sul rapporto sostanziale dedotto in quel

giudizio e sulla stessa capacità e legittimazione processuale delle

parti una incidenza che non spetta a questa Corte determinare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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