Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della

legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo

stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali

in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di

lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli

enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo

1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973,

26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni);

dell'art. 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre

1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione

Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali);

dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973,

n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione

Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge della Regione

Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi

regionali), promossi con 2 ordinanze emesse il 21 dicembre 1995 dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi

riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri e da Bedeschi Paola ed

altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritte ai nn. 787 e 788 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi

da dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto "di

ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico

regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di

un'anzianità pari al cento per cento di quella relativa al servizio

dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non

continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse

da quella di provenienza" - il Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico contenuto, emesse

entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale

il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale

Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11; dell'art. 29 della legge

regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della

legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26; nonché

dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979,

n. 12;

che, secondo il giudice a quo correttamente l'Amministrazione

convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi

giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo

compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98

della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come

sostituito dal denunciato art. 32 della legge regionale n. 26 1973,

ed ha conseguentemente riconosciuto agli interessati, ai fini della

determinazione del trattamento retributivo, un'anzianità pari al

cinquanta per cento di quella risultante dal servizio effettivo

prestato presso l'Amministrazione di provenienza con mansioni

corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la

qualifica regionale nella quale sono stati immessi;

che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13

della legge regionale n. 11 del 1984 e l'art. 29 della legge

regionale n. 27 del 1985 sono da considerare costituzionalmente

illegittimi, "nella parte in cui limitano al solo personale assunto

nei ruoli regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal

31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera

anzianità di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la

conservazione agli stessi del trattamento economico già acquisito,

escludendo dal loro àmbito di applicazione il personale assunto per

pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985",

siccome in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiché la disparità di

trattamento connessa alla diversa data di assunzione dei dipendenti

regionali appare ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi

pregressi omogenei prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con

accesso per pubblico concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con

gli artt. 36 e 97 Cost., considerato che nei confronti di detto

personale, in ragione del limitato riconoscimento de quo non appare

nemmeno garantita la conservazione del trattamento economico

acquisito presso l'amministrazione di provenienza;

che parimenti sospetto di illegittimità costituzionale

sarebbe l'art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973, per

violazione dell'art. 117 Cost., trattandosi di norma che non

garantisce nemmeno la conservazione del così detto "maturato

economico" e quindi infrange il divieto della reformatio in pejus del

trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, sancito

dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che il rimettente

definisce come principio fondamentale delle leggi dello Stato;

che tale vulnus a maggior ragione si verificherebbe nel caso

specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente incarico,

ex art. 61 dello Statuto regionale, prestato alle dipendenze della

medesima regione Emilia-Romagna, e relativamente ai quali il

rimettente coinvolge nel sospetto di incostituzionalità, per le

stesse ragioni, anche l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1979,

che estende l'applicabilità del predetto art. 32 della legge

regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo.

Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico,

i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che l'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27,

ha abrogato l'art. 47 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e

l'art. 53 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, ha abrogato

(fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi 3 e 4) le

leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del 1973 e n. 11 del 1984;

che il rimettente - tralasciando di formulare qualsiasi

valutazione in merito all'influenza che potrebbero avere sulla

definizione dei giudizi principali queste ultime disposizioni,

espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di

scrutinio - non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente

motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in

materia, della rilevanza delle prospettate questioni;

che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un

riscontro interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni

stesse manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 289 del 1999);

che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità è

ravvisabile nell'insufficiente descrizione della specifica natura

giuridica delle attività effettivamente svolte dai singoli

ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a

séguito di pubblico concorso: attività che il rimettente descrive

come servizi resi "anche non di ruolo e per periodi anche non

continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse

da quelle di provenienza";

che infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere

ancora più incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate

questioni (v. ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di operare

il domandato scrutinio di costituzionalità della denunciata

normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del

principio di uguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della

legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato

giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in

applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro

per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti

pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973,

12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29

della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme

per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il

conferimento di incarichi regionali), dell'art. 32 della legge

regionale Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento

del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della

legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione

dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36,

97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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