Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo

comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e

didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), promosso

con ordinanza emessa il 6 novembre 1991 dal Tribunale regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Roberto

Gallassi contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al

n. 427 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di costituzione di Roberto Gallassi nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre

1991 sul ricorso proposto da Roberto Gallassi contro il Ministero

della pubblica istruzione e volto ad ottenere l'annullamento del

diniego di revoca del provvedimento di esclusione dalla seconda

tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,

terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e

didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), "nella

parte in cui ( ..) non contemplano, tra le qualifiche legittimate a

partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento

nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di

studio assegnate, per pubblico concorso, da organismi costituiti in

seno alle strutture universitarie, i quali abbiano svolto, in via di

fatto, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di

assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio,

entro l'anno accademico 1979-1980, attività didattica e scientifica,

quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai

presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di

svolgimento delle attività stesse";

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate

sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché

riservano ai borsisti universitari un trattamento deteriore rispetto

ai tecnici laureati, a seguito dell'ammissione ai giudizi di

idoneità dei medici interni e dei contrattisti ad essi equiparati,

per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1986

e n. 397 del 1989;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, non fondata;

che la costituzione di Roberto Gallassi, essendo avvenuta oltre

i termini previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, è irricevibile;

Considerato che con sentenze n. 359 e 367 del 1992 questa Corte ha

dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità

costituzionale (riferite ai borsisti del Consiglio nazionale delle

ricerche ed ai titolari delle borse di studio attribuite dal

Ministero della pubblica istruzione o dalle singole Università in

base agli artt. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della

legge 24 febbraio 1967, n. 62), in quanto le borse di studio sono

destinate alla formazione scientifica o all'addestramento didattico e

scientifico degli interessati, sicché la mancata inclusione dei

relativi titolari tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi

di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non è

stata ritenuta irragionevole o discriminatoria, e d'altra parte lo

stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in

considerazione la posizione delle diverse figure dei borsisti per il

loro inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari;

che il giudice a quo ripropone, nella ordinanza di rinvio, senza

introdurre nuove argomentazioni, una questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge n.

28 del 1980, e 50, numero 3, del d.P.R. n. 382 del 1980,

sostanzialmente identica a quelle già ritenute infondate da questa

Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna

va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21

febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di

Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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